F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 11 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FUTSAL CISTERNINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. FUTSAL CISTERNINO/A.S.D. AUGUSTA 1986 DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 464 dell’8.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 11 Marzo 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. FUTSAL CISTERNINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. FUTSAL CISTERNINO/A.S.D. AUGUSTA 1986 DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a
Cinque – Com. Uff. n. 464 dell’8.2.2015)
L’A.S.D. Futsal Cisternino ha proposto reclamo, ex art. 36 bis C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata nel Com. Uff. n. 464 dell’8.2.2016, che, a proposito della gara del 16.1.2016
tra la A.S. D. Futsal Cisternino e A.S.D. Augusta 1986, ha rilevato come la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società da ultimo indicata entro il tempo regolamentare di attesa, rimettendo gli atti alla divisione calcio a cinque per i provvedimenti di competenza finalizzate all’effettuazione della gara in argomento, atteso che la società Augusta ha fatto pervenire al riguardo idonea documentazione a certificazione della sussistenza di una causa di forza maggiore, che ha impedito alla squadra di raggiungere in tempo utile la sede dell’incontro. La società Cisternino contesta il quadro probatorio fornito dall’Augusta ritenendolo incompatibile con alcuni riscontri documentali sottoposti all’attenzione della sezione. In buona sostanza, la società reclamante deduce che l’Augusta non ha posto in essere tutte le misure idonee a consentire alla squadra di raggiungere in tempo utile il luogo di gara, facendo venir meno la causa di forza maggiore. Infatti, al guasto accorso al pullman, ove viaggiavano i calciatori, si poteva facilmente ovviare sia noleggiando un mezzo in sostituzione sia acconsentendo all’offerta fatta dalla società ospitante di inviare un pullman in sostituzione, mentre invece si è preferito raggiungere un’officina meccanica per riparare il guasto. Inoltre, si poteva far pernottare la squadra in un albergo vicino alla sede di gara. Nelle controdeduzioni svolte dalla società Augusta si deduce che non vi è nessun obbligo, imposto dalla divisione calcio a cinque, di pernottamento il giorno prima della gara e che il noleggio di una vettura in sostituzione avrebbe comportato delle spese rilevanti per la società. Il reclamo della società Cisternino è fondato. La sezione osserva come la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l’impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere. Essa sussiste solo nel caso in cui il soggetto abbia fatto tutto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non è stato possibile impedire l’evento o la condotta antigiuridica. Orbene, va da sé che è perfettamente prevedibile la possibilità di un guasto al mezzo di trasporto e che, proprio in virtù di tale prevedibilità, il soggetto agente deve essere pronto a far fronte al verificarsi di tale evento, che nel caso di specie si concretizza, quand’anche si voglia escludere la necessità di un pernottamento in sede, o nell’iniziare lo spostamento con un anticipo tale da contenere il possibile evento o con il ricorso immediato all’approvvigionamento di un mezzo in sostituzione. La sezione quindi ritiene, al di là delle contrapposte circostanze di fatto indicate dalle società in contesa, che l’evento era prevedibile e che il comportamento per porvi rimedio da parte della società Augusta era perfettamente esigibile, in quanto rientrante nella normale diligenza di chi deve adempiere all’obbligo così gravoso come quello di presentarsi in tempo per la disputa di una gara, pena la perdita della stessa “a tavolino”. Pertanto, in riforma integrale del provvedimento reso dal giudice sportivo, va comminata alla società Augusta la sanzione sportiva della perdita della gara del 16 gennaio 2016 con il punteggio 6-0 in favore della società reclamante. Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Cisternino di Brindisi e, in riforma del provvedimento reso dal Giudice Sportivo, commina alla società Augusta la sanzione sportiva della perdita della gara del 16.1.2016 con il punteggio 6-0 in favore della società reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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