COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 03 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 29 febbraio 2016, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: Con provvedimento dd. 13 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento Il Signor Maurizio Antonio PAGNIELLO,

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 03 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 29 febbraio 2016, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: Con provvedimento dd. 13 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento Il Signor Maurizio Antonio PAGNIELLO, Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. Trento Calcio 1921, dal 7 ottobre 2013 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico della società, che ha comportato il fallimento della stessa. Successivamente, il Tribunale all’udienza del 29.02.2016 ore 19.00 per la verifica degli adempimenti inerenti al patteggiamento stesso, alla presenza del sostituto Procuratore Avv. Paolo Rosa, il quale dichiara che la Procura Generale dello Sport presso il Coni con nota dell’11 gennaio 2016, nulla ha osservato in merito alla richiesta di patteggiamento, prende atto del patteggiamento, reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione nella misura di: 10 mesi di inibizione e € 1.000 di sanzione pecuniaria E dichiara l’efficacia della stessa.
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