FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 310/A del 15/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VINCENZO FIORE – RAFFAELE FILOMENO – società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 310/A del 15/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VINCENZO FIORE - RAFFAELE FILOMENO - società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO COMUNICATO UFFICIALE N. 310/A Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 541 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. VINCENZO FIORE, del Sig. RAFFAELE FILOMENO e della società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO, avente ad oggetto la seguente condotta: VINCENZO FIORE, all’epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO, per aver permesso al calciatore Luca Nicola Gentile, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 per la società A.S.D. TRINITAPOLI, di partecipare, durante la medesima stagione sportiva, a più allenamenti organizzati dalla società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 38, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; RAFFAELE FILOMENO, all’epoca dei fatti allenatore della società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO, per aver permesso al calciatore Luca Nicola Gentile, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 per la società A.S.D. TRINITAPOLI, di partecipare, durante la medesima stagione sportiva, a più allenamenti da lui stesso diretti, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 38, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; A.P.D. MEDAGLIE D’ORO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i tesserati FIORE e FILOMENO al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VINCENZO FIORE in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO e dal Sig. RAFFAELE FILOMENO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. VINCENZO FIORE, € 200,00 di ammenda per la società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO e 1 (un) mese e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. RAFFAELE FILOMENO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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