COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 dell’ 16/03/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale PERDITA DELLA GARA + PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA + AMMENDA € 103,00 GARA INVICTA MATERA – BARILE DEL 12.03.16

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 dell’ 16/03/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale PERDITA DELLA GARA + PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA + AMMENDA € 103,00 GARA INVICTA MATERA – BARILE DEL 12.03.16 Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto del supplemento di rapporto; Vista la Regola 1 del giuoco del calcio, ossia che “il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara”; Considerato che alla fine del pt, sul risultato di 2-0 a favore della squadra ospitante, il dirigente del Barile invitava il D.G. ed il dirigente dell’Invicta MT a sospendere definitivamente la gara a causa delle avverse condizioni meteorologiche che erano state causa di malesseri fisici ad alcuni giocatori della sua squadra; Atteso che il D.G., convocati negli spogliatoi i dirigenti ed i capitani delle squadre, pur constatando lo stato di malessere di alcuni giocatori del Barile e ritenendo che la partita potesse essere ripresa, suffragata anche dalla volontà da parte della squadra di casa, ordinava il rientro in campo delle squadre; Constatato che prima dell’inizio del s.t. il D.G., avendo verificato con i rappresentanti delle squadre che le condizioni meteo erano migliorate e che lo stato del terreno di gioco consentiva il regolare proseguimento della gara, decretava la ripresa della gara; Verificato che il dirigente ospite sottoscriveva volontariamente una dichiarazione, allegata al referto, in cui, per le ragioni da lui sopra esposte, si rifiutava di far riprendere la gara ai suoi giocatori e richiedeva l’intervento del 118, il cui personale dapprima prestava le cure immediate del caso ai giovani atleti e successivamente trasportava tre di essi presso la struttura ospedaliera di Matera per i relativi accertamenti, i cui referti medici sono allegati agli atti ufficiali di gara; Ritenuto che il rifiuto a proseguire la gara da parte del dirigente del Barile, seppur sotteso alla salvaguardia dell’ incolumità fisica dei propri tesserati, ne impediva la regolare effettuazione il cui giudizio, insindacabile, sulla sospensione definitiva della stessa è di esclusiva competenza del Direttore di Gara; P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società BARILE, ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.: la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0; di comminarle l’ammenda di €. 103,00 quale prima rinuncia; di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica.
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