COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 dell’ 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MIGLIONICO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 82 DEL 02.03.2016.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 dell’ 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MIGLIONICO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 82 DEL 02.03.2016. Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminato il reclamo dalla A.S.D. MIGLIONICO CALCIO ritualmente proposto avverso la squalifica al proprio calciatore BATTILOMO MICHELE irrogata in forza di Decisione del G.S. pubblicata su C.U. n° 82 del 02 Marzo 2016; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, nella persona del suo Dirigente BATTILOMO DIEGO; Procedutosi, ex art. 34 comma 5 C.G.S., all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Attestato preliminarmente come le emergenze procedimentali abbiano, in termini categorici, escluso che i fatti in relazione ai quali è stata in primo grado irrogata la squalifica al giocatore BATTILOMO MICHELE fossero correlabili anche ad una reazione da questi presuntivamente avuta a seguito di un fallo di gioco, una volta, contrariamente a quanto nel richiamato n° 82 del 02.03.2016 erroneamente riportato, dal D.G. inequivocabilmente chiarito come detto atleta (che non aveva preso parte al gioco perché mai entrato in campo)fosse stato dalla panchina direttamente espulso a seguito di intemperanze verbali dall’A.A.1 segnalategli; Accertato, quindi, come le motivazioni dalla Società ricorrente addotte possano dirsi aver trovato parziale riscontro nel referto di gara e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità del calciatore BATTILOMO MICHELE in riferimento alla sola condotta ingiuriosa e offensiva allo stesso ascritta, ma non anche a quella violenta ulteriormente contestatagli, rimasta per vero priva di riscontro probatorio; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi portati al vaglio di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e sempre in virtù di quanto dall’Arbitro esplicitato, come, nello specifico, il giocatore BATTILOMO MICHELE fosse stato allontanato dal terreno di gioco esclusivamente per l’irriguardoso atteggiamento nei confronti del D.G. avuto; Considerato, di converso, come dall’istruttoria non sia stato possibile ottenere certezza riguardo la responsabilità dell’inibito in ordine al comportamento che questi al termine della partita avrebbe tenuto colpendo l’A.A.1 con un pugno alle spalle; Osservato, più in concreto, come il D.G. nulla, in corso di escussione, abbia saputo riferire in proposito perché distante dal luogo ove il fatto si sarebbe verificato e nondimeno come il contenuto del supplemento di rapporto dall’altro Ufficiale di gara redatto possa dirsi generico e come tale insufficiente ad assicurare una convincente ricognizione dell’accaduto; Verificato, nel dettaglio, come l’A.A.1 raggiunto da un colpo alle spalle, in difetto di più congruenti spunti utili alla sicura identificazione del presunto aggressore e a tracciare la dinamica di un fatto, rimasto in ogni caso indefinito anche in relazione alle sue modalità esecutive, all’intento effettivamente violento e all’intensità del pugno, non abbia offerto al vaglio di questo Collegio elementi chiari e univoci attraverso i quali poter risalire ad una ipotetica colpa dell’accusato sul punto; Considerato, in conclusione, come in difetto di prova certa in ordine alla personale ed esclusiva responsabilità del tesserato BATTILOMO MICHELE in relazione all’aggressione addebitatagli, a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE non residui che la possibilità di procedere a controllo delle sanzioni riguardanti i soli comportamenti effettivamente accertati e compendiabili nella condotta, offensiva e volgare dal ripetuto calciatore tenuta e provvedere ad una loro conseguente mitigazione; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. n° 82 del 02 Marzo 2016 così delibera: riduce a 2 (due) giornate la squalifica al calciatore BATTILOMO MICHELE inflitta; dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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