COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 dell’ 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FIDES SCALERA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 82 DEL 02.03.2016

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 dell’ 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FIDES SCALERA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 82 DEL 02.03.2016. Letto il reclamo dalla A.C.D. FIDES SCALERA ritualmente proposto avverso la squalifica al proprio calciatore LAROTONDA SAMUELE irrogata in forza di Decisione del G.S. pubblicata su C.U. n° 82 del 2 Marzo 2016; Esaminati gli atti Ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, nella persona del suo Presidente MECCA DONATO; Procedutosi, ex art. 34 comma 5 C.G.S., all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte, con le quali la stessa ha riconosciuto, le responsabilità del proprio tesserato riguardo le sole intemperanze verbali, negando, tuttavia, ogni episodio riconducibile al refertato tentativo di aggressione fisica del D.G., non abbiano trovato riscontro nel comparato esame del referto di gara e delle dichiarazioni dall’Arbitro in sede di audizione rese; Ritenuto, invero, aldilà della stretta interpretazione dei fatti dalla ricorrente Società offerta al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, come dall’analisi della documentazione unitariamente acquista agli atti del procedimento, sia nitidamente emersa la responsabilità del giocatore LAROTONDA SAMUELE in riferimento al comportamento ingiurioso e minaccioso da questi avuto nei confronti dell’Arbitro e di altro Ufficiale di gara, vuoi nel corso dell’incontro che al momento della sua comminata espulsione; Considerato come, benché non possa dirsi emersa alcuna decisiva conferma in ordine all’intento preordinatamente violento dell’aggressione fisica tentata e non consumata (solo grazie all’intervento dei giocatori dell’A.C.D. FIDES SCALERA) alcuna giustificazione possa riconoscersi alla condotta del ripetuto tesserato LAROTONDA SAMUELE per aver questi reiteratamente in corso di gara e successivamente, benché allontanato dal terreno gioco, inveito nei confronti del D.G. e dei suoi Assistenti insultandoli con espressioni blasfeme, offensive e volgari, reiterando minacce; Ritenuto, da ultimo, come la, ancorché debole, collaborazione dal reclamante sodalizio con il ricorso prestata, a mezzo del quale è stata riconosciuta la natura della sola aggressione verbale, non valga ad essere apprezzata quale attenuante in ragione della prevalente aggravante rappresentata dalla documentata volgarità delle offese e dalle minacce agli Ufficiali di gara dal giocatore LAROTONDA SAMUELE ripetutamente indirizzate; Considerato, in definitiva, come la natura dei fatti acclarati e le argomentazioni che precedono non consentano a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, in forza di anche di propria consolidata Giurisprudenza una, neanche minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. rigetta il reclamo dalla A.C.D. FIDES SCALERA, ritualmente proposto, confermando integralmente del G.S. pubblicate su C.U. n. 82 del 02 Marzo 2016; dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it