COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 211. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (ART. 1 BIS, COMMA 1, ED ART. 3, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 12, COMMA 5, PER ESSERSI RIVOLTO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE C/5 C.R.A., SIG. MARIO ROSSI, URLANDO LA FRASE “ROSSI, DOVE SEI” E MOSTRANDOGLI IL SIMBOLO DELLE MANETTE AI POLSI INCROCIATI, AD OGNI DECISIONE DEL DIRETTORE DI GARA ALLA SUA SQUADRA, ADOMBRANDO DUBBI SULLA REGOLARITÀ DEL CAMPIONATO A SEGUITO DELL’OPERATO DEGLI ARBITRI E DELLE ISTITUZIONI ED ARTICOLAZIONI DELLA F.I.G.C., A CARICO DEL SIG. SCALCIONE GIOVANNI, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL CAIVANESE FUTSAL (FATTO DEL 9.05.2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 211. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (ART. 1 BIS, COMMA 1, ED ART. 3, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 12, COMMA 5, PER ESSERSI RIVOLTO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE C/5 C.R.A., SIG. MARIO ROSSI, URLANDO LA FRASE “ROSSI, DOVE SEI” E MOSTRANDOGLI IL SIMBOLO DELLE MANETTE AI POLSI INCROCIATI, AD OGNI DECISIONE DEL DIRETTORE DI GARA ALLA SUA SQUADRA, ADOMBRANDO DUBBI SULLA REGOLARITÀ DEL CAMPIONATO A SEGUITO DELL’OPERATO DEGLI ARBITRI E DELLE ISTITUZIONI ED ARTICOLAZIONI DELLA F.I.G.C., A CARICO DEL SIG. SCALCIONE GIOVANNI, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL CAIVANESE FUTSAL (FATTO DEL 9.05.2015) Alla riunione del 7 marzo 2016 è comparso l’incolpato, che ne ha fatto rituale richiesta, riportandosi alla memoria difensiva ed a quella integrativa. Ha sostanzialmente confermato di aver profferito la frase oggetto dell’incolpazione e di aver incrociato i polsi, a mò di manette, all’indirizzo del sig. Mario Rossi, dirigente arbitrale, presente all’incontro di calcio. L’incolpato ha tuttavia sostenuto che la frase in parola ed il descritto gesto nulla avevano a che vedere con il contesto sportivo, essendo essi stati piuttosto la conseguenza di un atteggiamento gravemente scorretto del Rossi. La Procura ha concluso perché a carico dello Scalcione fosse inflitta l’inibizione per mesi tre e l’ammenda di euro 2.000,00 (duemila). Il Tribunale Federale Territoriale: considerato che, in sede di audizione dinanzi alla Procura, lo Scalcione, pur facendo riferimento al grave comportamento del Rossi, ha sostanzialmente ammesso che esso ebbe luogo successivamente ad una decisione del direttore di gara sfavorevole alla propria squadra; considerato che, solo in tale contesto, la frase “Rossi dove sei?” assume un significato, dacché pare rivolta a sollecitare l’attenzione del componente della Commissione del Comitato Regionale Arbitri in ordine al comportamento del direttore di gara; valutata l’oggettiva portata del comportamento e la relativa affermatività in relazione al bene giuridico oggetto di protezione da parte delle norme del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. DELIBERA di infliggere a carico di Scalcione Giovanni l’inibizione per giorni quindici (15) ed a carico della A.S.D. Real Caivanese Futsal l’ammenda di euro 200,00 (duecento/00).
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