COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 Del 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Solesinese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 del C.R.V. del 9/3/2016 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara S.Giovanni Lupatoto-Solesinese del 27/2/2016, Ammenda di € 60,00 a carico della Società; Inibizione fino al 21/3/2016 Dirigente accompagnatore Belletato Graziano – Campionato Juniores Elite

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 Del 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Solesinese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 del C.R.V. del 9/3/2016 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara S.Giovanni Lupatoto-Solesinese del 27/2/2016, Ammenda di € 60,00 a carico della Società; Inibizione fino al 21/3/2016 Dirigente accompagnatore Belletato Graziano - Campionato Juniores Elite La Società U.S.D. Solesinese ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 69 del 9/3/2016 con le quali infliggeva i provvedimenti disciplinari sopra indicati per avere effettuato nel corso della gara oggi presa in esame, SEI sostituzioni di giocatori, in luogo delle CINQUE consentite dal regolamento vigente. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’U.S.D. Solesinese che afferma di aver effettuato soltanto n. 5 sostituzioni; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro il quale ha confermato che le sostituzioni eseguite dalla Società Solesinese sono state esattamente quelle indicate nel referto di gara e nel supplemento di rapporto e, conseguentemente risulta non essere stata rispettata la regola che prevede la sostituzione di cinque atleti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Solesinese; - di confermare l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (cfr. art. 17/1 C.G.S.); - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 21/3/2016 a carico del dirigente accompagnatore Belletato Graziano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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