COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 Del 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Longare Castegnero Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 39 del 2/3/2016 – Squalifica per quattro giornate giocatore Maistro Steven; Squalifica per due giornate giocatore Faccio Pietro – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 Del 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Longare Castegnero Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 39 del 2/3/2016 – Squalifica per quattro giornate giocatore Maistro Steven; Squalifica per due giornate giocatore Faccio Pietro – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società U.S.D. Longare Castegnero ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 39 del 2/3/2016 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni disciplinari: - squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Maistro Steven : al termine della gara di scagliava contro un avversario colpendolo con ripetuti pugni al volto”. - Squalifica per due giornate a carico del giocatore : Faccio Pietro. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente non ha preso in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate nei confronti del calciatore Faccio Pietro, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a ) del C.G.S. (sanzione inferiore a tre giornate di gara); preso in esame il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Longare Castegnero relativa alla squalifica a carico del giocatore Maistro Steven; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato il contenuto del rapporto di gara, ribadendo che ad essere stato colpito dai pugni del Maistro era un giocatore avversario; valutata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado che risulta essere congrua P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Longare Castegnero; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica di due giornate del giocatore Faccio Pietro; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Maistro Steven; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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