F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/TFN del 18 Marzo 2016 91) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SDANGA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Manfredonia Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD MANFREDONIA CALCIO (nota n. 4547/874pf14-15/DP/fda del 9.11.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/TFN del 18 Marzo 2016 91) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SDANGA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Manfredonia Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD MANFREDONIA CALCIO (nota n. 4547/874pf14-15/DP/fda del 9.11.2015). Il patteggiamento Alla riunione del 10.2.2016 il Signor Antonio Sdanga e la Società A.S.D. Manfredonia Calcio e la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione di cui all’art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. Alla riunione odierna, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento,il Signor Antonio Sdanga e la Società A.S.D. Manfredonia Calcio, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Signor Antonio Sdanga, sanzioni di mesi 6 (sei) di inibizione diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) di inibizione); pena base per la Società A.S.D. Manfredonia Calcio, 1 (uno) punto di penalizzazione e € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 500,00(cinquecento/00) di ammenda”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto,la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, pari alla inibizione per mesi 2 (due) a carico del sig. Antonio Sdanga; alla ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) ed alla pena lizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, a carico della ASD Manfredonia Calcio. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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