F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/TFN del 18 Marzo 2016 (129) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICODI: STEFANO FAVARON (Legale rappresentante pro tempore con potere di firma della Soc. SS Lazio calcio Femminile) e DELLA SOCIETA’ SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 7729/586pf14-15/Gr/mg del 3.2.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/TFN del 18 Marzo 2016 (129) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICODI: STEFANO FAVARON (Legale rappresentante pro tempore con potere di firma della Soc. SS Lazio calcio Femminile) e DELLA SOCIETA’ SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 7729/586pf14-15/Gr/mg del 3.2.2016). La Procura Federale, con atto datato 3 febbraio 2016, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare il sig. Favaron Stefano, quale legale rappresentante p.t. della S.S. Lazio Calcio Femminile, con poteri di firma, nonché la stessa S.S. Lazio calcio Femminile per violazione degli artt. 1 bis e 6 del CGS per non aver ottemperato, agli inizi della stagione sportiva 2014-2015, all’obbligo di depositare presso il competente Ufficio federale entro il termine perentorio prescritto dall’art. 94 ter comma 2 NOIF gli accordi economici relativi a 22 calciatrici indicate nell’atto di deferimento. Alla riunione odierna e comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: inibizione a carico del sig. Stefano avaro per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila//00) e 10 (dieci) punti di penalizzazione in classifica a carico della S.S. Lazio Calcio Femminile, da scontarsi nel prossimo campionato di competenza. Il Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare osserva quanto segue. In data 3 luglio 2014 il Consiglio direttivo della S.S. Lazio Calcio Femminile, a seguito di un provvedimento inibitorio di mesi sei, emesso in data 19.06.2014 dalla Commissione Disciplinare della FIGC nei confronti della sig.ra Elisabetta Cortani, presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile e del sig. Maurizio Cortani,all’epoca dei fatti dirigente con delega di rappresentanza della Società, deliberava che “per la stagione sportiva 2014-2015, il sig. Stefano Favaron viene inserito nell’organigramma dalla data odierna con la qualifica di segretario, al quale vengono conferiti poteri di firma fino alla scadenza della squalifica del vice presidente Maurizio Cortani”. Tale atto, acquisito dalla Procura Federale unitamente ai provvedimenti inibitori inflitti a Cortani Elisabetta e Cortani Maurizio, pone a esclusivo carico del nominato sig. Stefano Favaron l’obbligo di presentazione e di deposito alla Divisione di appartenenza, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla loro sottoscrizione, gli accordi economici intervenuti con le atlete. L’omesso deposito entro tale termine disposto dall’art. 94 ter comma 2 NOIF, che nel caso in esame risulta documentalmente provato, comporta la violazione dell’art. 1 bis co. 1 e 6 a carico del sig. Stefano Favaron e dell’art. 4 comma 1 CGS a carico della S.S. Lazio Calcio Femminile per responsabilità diretta.
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