DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°611 Comunicato Ufficiale N.611 del 18.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 RECLAMO GARA DEL 16/03/2016: AOSTA CALCIO 511 A.S.D. – A.S.D CALCIO A 5 IMOLA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°611 Comunicato Ufficiale N.611 del 18.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 RECLAMO GARA DEL 16/03/2016: AOSTA CALCIO 511 A.S.D. – A.S.D CALCIO A 5 IMOLA Reclamo preposto dalla Aosta Calcio 511 A.S.D.. Il Giudice Sportivo, In merito al reclamo riferito in oggetto, rileva preliminarmente che la doglianza è stata inoltrata dalla Società ricorrente senza osservare la specifica procedura dei termini abbreviati prevista dal C.U. N. 206/A FIGC del 27/11/2015. Infatti, trattandosi della quart’ultima giornata del girone di ritorno, la disposizione di cui sopra stabilisce che “ gli eventuali reclami prodotti a norma dell’Art. 29, comma 8, lett. B del C.G.S. dovranno essere proposti dalla Società interessata, in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte della società contro interessata e pervenire al giudice sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello dell’effettuazione della gara. Orbene, poiché l’incontro di che trattasi si è disputato mercoledì 16 marzo, il gravame in narrativa avrebbe dovuto essere prodotto entro le ore 12:00 di giovedì 17 marzo. Dagli atti invece risulta che il ricorso è stato preannunciato alle ore 15:42 del 17 marzo e che le relative deduzioni sono state trasmesse il giorno 18 marzo alle ore 12:42. Tenuto conto quindi della perentorietà dei termini su indicati, si decide a) Di dichiarare il reclamo inammissibile, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al temine dell’incontro: Aosta Calcio 511 A.S.D. – A.S.D. Calcio A 5 Imola 2 – 6 b) La tassa di reclamo viene addebitata.
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