F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/TFN del 22 Marzo 2016 (136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società FC JUVENTUS Spa – (nota n. 8416/423 pf15-16 SP/gb del 17.2.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/TFN del 22 Marzo 2016 (136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società FC JUVENTUS Spa - (nota n. 8416/423 pf15-16 SP/gb del 17.2.2016). Visto il deferimento disposto dalla Procura federale FIGC in data 17 febbraio 2012 nei confronti della Juventus F.C. Spa per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS in relazione agli artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, in conseguenza delle condotte ascrivibili ai propri sostenitori (episodi di razzismo e violenza verificatisi in occasione della gara Torino-Juventus, finale della Junior Cup, Torneo Pulcini (rectius categoria esordienti), svoltasi a Borgomanero l’8 novembre 2015). Letta la memoria difensiva della Juventus F.C. Spa con la quale si chiede il proscioglimento da ogni imputazione della Società in considerazione della carenza di prova in ordine alle violazioni di cui all’art. 11, comma 3, CGS, alla insussistenza del requisito della effettiva percettibilità dei cori, alla insussistenza della violazione con riferimento alla vicenda relativa alla Signora Abrunero per mancanza di un coro disciplinarmente sanzionabile. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Cons. Dott. Chinè, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità della Juventus F.C. Spa chiedendo l’irrogazione della sanzione dello svolgimento a porte chiuse di n. 2 (due) gare del campionato esordienti e dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00). Ascoltato il difensore della Juventus F.C. Spa il quale ha insistito per il proscioglimento della propria assistita. Preso atto che nel corso della discussione orale il difensore della Juventus F.C. Spa ha sollevato il problema della competenza del Tribunale Federale Nazionale assumendo che i fatti oggetto del deferimento sarebbero di competenza del Giudice Sportivo territoriale. Considerato che quest’ultimo problema può essere esaminato dal Tribunale in considerazione del fatto che si tratta di eccezione rilevabile d’ufficio; detta eccezione va però rigettata in quanto i fatti oggetto del deferimento non sono stati rilevati dall’arbitro nel corso della gara (ed in tal caso avrebbero dovuto essere giudicati dal Giudice sportivo territoriale) ma sono stati rilevati dalla Procura come notitia criminis attraverso la lettura della stampa quotidiana, che ad essi ha dato ampio riscontro (vedi ritagli stampa in atti di Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, Libero) e successivamente sono stati oggetto di indagini e quindi di deferimento (conseguentemente sono stati portati correttamente all’esame di questo Tribunale). Rilevato che il primo dei fatti contestati (cori razzisti nel corso della gara) ha trovato conferma nelle testimonianze dell’allenatore e del dirigente accompagnatore del Torino F.C. nelle cui fila militava il giovane calciatore fatto oggetto dei cori razzisti. Ritenuto che le testimonianze portate a sostegno delle proprie tesi dalla difesa della Società Juventus non sono idonee a smentire il reale accadimento del fatto in quanto le persone ascoltate dalla Procura Federale non affermano un fatto positivo ma si limitano a dichiarare di non aver sentito cori di natura razzista. Considerato che, in base agli elementi sopra indicati, si deve conclusivamente affermare la sussistenza della violazione contestata alla Società incolpata. Valutato, poi, che con riferimento a quanto verificatosi nel bar e nel parcheggio dell’impianto sportivo non possono essere prese in considerazione le ragioni assunte dalla difesa della Società deferita (il comportamento aggressivo nei confronti della Sig.ra Abrunero, madre di un altro giovane calciatore del Torino, le offese, gli insulti e gli atti di violenza nei confronti della stessa signora e del suo ex marito si sarebbero verificati al di fuori dell’impianto di gioco) giacché proprio l’art. 14 CGS precisa che le Società sono responsabili per quanto avviene sia all’interno dell’impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti (e tali devono essere ritenuti il bar e il parcheggio dell’impianto sportivo). Ritenuto che per i fatti avvenuti nel bar e nel parcheggio dell’impianto sportivo risulta essere stata presentata querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino e che tali fatti integrano pacificamente gli estremi della violazione dell’art. 14 sopra citato; Considerata la gravità dei fatti contestati visto l’ambito nel quale si sono verificati e cioè in un ambiente di gioco di giovanissimi calciatori verso i quali andrebbero rivolte le massime attenzioni per una crescita ispirata non solo a principi di lealtà e correttezza ma anche di rettitudine e moralità; Accertata dunque la responsabilità della Juventus F.C. Spa per tutti i fatti oggetto del deferimento, si ritiene tuttavia di dover limitare la sanzione da infliggere alla sola ammenda in considerazione della diversa qualificazione del secondo capo di incolpazione P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga alla Juventus F.C. Spa la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).
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