CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 22/03/2016 – Procura Generale CONI – Procura FIPM/Lucio Felicita/Enrico Castrucci/Manuela Verdini/Fabrizio Bittner/Giorgio Devigili/Angelo Maccaroni/Francesco Di Domizio/Federica Foghetti/Luigi Tonali e altri
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 13 del 22/03/2016 – Procura Generale CONI – Procura FIPM/Lucio Felicita/Enrico Castrucci/Manuela Verdini/Fabrizio Bittner/Giorgio Devigili/Angelo Maccaroni/Francesco Di Domizio/Federica Foghetti/Luigi Tonali e altri
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da: Franco Frattini – Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2016, presentato, in data 12 gennaio 2016, dalla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.) contro la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), nonché nei confronti dei signori Lucio Felicita, Manuela Verdini, Fabrizio Bittner, Giorgio Devigili, Angelo Maccaroni, Francesco Di Domizio, Federica Foghetti, Enrico Castrucci, Carlo Passiatore, Luigi Tonali, Alessia Russo, Daniele Russo, Maurizio Bertollo, Sergio De Bonis, Domenico Testa, Andrea Frattini, Adriana Cogno, Anna Valletta e delle Società Asd Gabbiano, Pentasud Asd, P.M. Aragonà Asd, P.M. Penta Team A.S.D., P.M. Onda Blu A.S.D., P.M. Oasi Asd, Asd Adriatica e Asd Cinque per Tutti; per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Pentathlon Moderno n. 1/2015, pronunciata il 9 dicembre 2015 e pubblicata il 15 dicembre 2015, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della signora Manuela Verdini e l’estinzione del giudizio disciplinare di primo grado in merito a tutti gli altri succitati soggetti, incolpati per la violazione degli artt. 3, 5 e 6 del Regolamento di Giustizia FIPM in relazione agli art. 9 e 18, comma 5, dello Statuto FIPM, nonché della circolare FIPM sull’affiliazione del 20 ottobre 2010, prot. 2456. viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; visto l’appello incidentale proposto dal signor Lucio Felicita; uditi, nell’udienza pubblica del 2 marzo 2016, il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, congiuntamente al Procuratore Federale FIPM, avv. Marco Troilo, per le ricorrenti Procura Generale dello Sport presso il CONI e Procura Federale FIPM; l’avv. Sara Cicchelli, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Enrico Lubrano, per il sig. Luigi Tonali; gli avv.ti Pasquale Paolitto e Alessandra Parrini, per la sig.ra Manuela Verdini; l’avv. Carlo D’Amelio, per i sigg.ri Fabrizio Bittner, Giorgio Devigili, Angelo Maccaroni, Federica Foghetti e Francesco Di Domizio; l’avv. Francesca Luisa Revelli, per il sig. Enrico Castrucci; gli avv.ti Stenio Salzano e Carlo Longari, per il sig. Lucio Felicita; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Dante D’Alessio; Ritenuto in fatto 1.- A seguito di alcuni esposti, presentati presso la Procura Federale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con i quali erano stati denunciati comportamenti asseritamente illeciti posti in essere in ambito federale, la Procura della Federazione Italiana Pentathlon Moderno e il Procuratore Nazionale del Coni hanno svolto indagini nei confronti di soggetti tesserati o ex tesserati e di società o associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, di seguito anche FIPM, in ordine ad alcune ipotesi di illecito disciplinare (art. 5, R.G.) e sportivo (art. 6, R.G.) tra loro collegate e connesse. 1.1.- A chiusura delle indagini, con atto del 29 aprile 2015, il Procuratore Nazionale del Coni e il Procuratore Federale hanno deferito innanzi al Tribunale Federale n. 15 tesserati e n. 6 Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) per gli illeciti oggetto, per quel che rileva in questa sede, delle seguenti contestazioni: “Capo A”: violazione degli artt. 5 e 6 del R.G. in relazione agli artt. 9, 18, comma 5, dello Statuto e 3 del R.G., alla circolare FIPM sull'affiliazione 20.10.2010, prot. 2456, e precedenti, poste in essere dal signor Felicita Lucio, per aver creato un sistema di affiliazioni di società sportive esclusivamente finalizzato ad acquisire illegittimamente voti da dette associazioni sportive e per aver indotto, attraverso la signora Manuela Verdini, tesserati FIPM ad assumere fittiziamente cariche all'interno delle dette associazioni sportive, con grave violazione dei principi dell'ordinamento sportivo mediante abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di vertice allo stesso attribuite, al fine di procurare a sé e ad altri vantaggi mediante l'alterazione del consenso elettorale. 1.2.- Con atto del 25 maggio 2015 la Procura Generate del Coni e la Procura Federale hanno integrato il deferimento del 29 aprile 2015, esercitando l'azione disciplinare nei confronti di soggetti non più tesserati, per quel che rileva, in ordine ai seguenti fatti: “Capo A “: violazione degli artt. 5 e 6 del R.G. in relazione agli artt. 9, 18, comma 5, dello Statuto e 3 del R.G., alla circolare FIPM sull'affiliazione 20.10.2010, prot. 2456, e precedenti, per la condotta posta in essere dalla signora Verdini Manuela, per i fatti di cui ai punti A e B, per aver creato un sistema di affiliazioni di società sportive esclusivamente finalizzato ad acquisire illegittimamente voti da dette associazioni e per aver indotto tesserati FIPM ad assumere fittiziamente cariche all'interno delle dette associazioni sportive, con grave violazione dei principi dell'Ordinamento sportivo mediante abuso dei poteri e violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite, al fine di procurare a sé e ad altri ingiusti vantaggi mediante l'alterazione del consenso elettorale. 2.- Il Tribunale Federale, con decisione n. 1 del 2015, il cui dispositivo è stato pubblicato il 28 luglio 2015 “alle ore 23,30”, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura, ha disposto: - nei confronti del signor Felicita Lucio, la sanzione della radiazione per i fatti di cui al capo A) dell'atto di deferimento del 29.4.2015; - nei confronti della signora Verdini Manuela, la sanzione della radiazione per i fatti di cui al capo A) dell'atto di deferimento del 25.5.2015; - ha rigettato le ulteriori richieste sanzionatorie. 3.- Tale decisione è stata appellata dalla Procura Federale, dal signor Felicita Lucio, dalla signora Verdini Manuela ed anche dai signori Daniele Russo, Alessia Russo, Tonali Luigi, Maccarone Angelo, Bittner Fabrizio, Devigili Giorgio, Foghetti Federica, Di Domizio Francesco, Castrucci Enrico e Passiatore Carlo. 3.1.- La Corte Federale di Appello, con decisione pubblicata nel dispositivo il 9 dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate il 15 dicembre 2015, ha dichiarato: - il difetto di giurisdizione nei confronti della signora Verdini Manuela; - l’estinzione del giudizio disciplinare di primo grado, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 4, del Regolamento di Giustizia FIPM, nei confronti degli altri incolpati. 4.- La Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. e la Procura della Federazione Italiana Pentathlon Moderno hanno impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendone la riforma perché erronea. 4.1.- Al ricorso si oppongono il signor Felicita Lucio, la signora Verdini Manuela, nonché i signori Tonali Luigi, Maccarone Angelo, Bittner Fabrizio, Devigili Giorgio, Foghetti Federica e Di Domizio Francesco che ne hanno chiesto il rigetto perché inammissibile e comunque infondato nel merito. Il sig. Felicita Lucio ha proposto anche ricorso incidentale. Considerato in diritto 5.- Si devono preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti resistenti. 5.1.- Con la prima eccezione le resistenti hanno insistito, anche nella pubblica udienza, nel sostenere che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché le Procure ricorrenti non hanno definito il contenuto della loro domanda davanti al Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. f), del CGS. 5.2.- L’eccezione non è fondata. Dal contenuto del ricorso proposto si evince, infatti, con chiarezza quale è la domanda, di riforma della decisione adottata dalla Corte Federale di Appello, per i motivi indicati nel medesimo ricorso, sulla quale le Procure ricorrenti hanno chiesto a questo Collegio di Garanzia di decidere. Peraltro, a conclusione del ricorso le Procure hanno chiesto esplicitamente al Collegio di Garanzia che «riformi la decisione indicata in epigrafe con l’adozione dei conseguenti provvedimenti». E non ha rilievo la mancata specifica indicazione di tali «conseguenti provvedimenti», trattandosi delle conseguenze della (eventuale) riforma della decisione impugnata che spetta al Collegio determinare in applicazione delle vigenti disposizioni normative (art. 62 CGS). Tale domanda è poi stata precisata dalle Procure ricorrenti con memoria successivamente depositata senza che possa ritenersi violato, per le ragioni che si sono indicate, il principio secondo il quale con le memorie non può essere ampliato il thema decidendum. 6.- La difesa del signor Felicita ha poi sostenuto che il ricorso delle due Procure deve essere dichiarato improcedibile (recte inammissibile) perché non è dato rinvenire la contemporanea presenza, in entrambi i motivi, delle due patologie richieste dall’art. 12 bis dello Statuto del CONI: la violazione di norme di diritto nonché l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa fra le parti. Tale compresenza, ha aggiunto la parte resistente, sarebbe resa necessaria dall’uso fra le due patologie, nell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, della congiunzione “nonché”. 6.1.- L’eccezione è pacificamente infondata. Ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI e dell’art. 54, comma 1, del CGS il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport può essere proposto sia per la violazione di norme di diritto e sia per l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa fra le parti. A tale conclusione si deve giungere non solo per evidenti ragioni di logica giuridica, ma anche perché, nell’interpretazione letterale, la congiunzione “nonché” (sia nell’art. 12 bis dello Statuto del CONI e sia nell’art. 54, comma 1, del CGS) è volta chiaramente ad aggiungere le ragioni di una possibile impugnazione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport e non invece a limitare il ricorso solo nel caso della (necessaria) compresenza dei possibili indicati vizi nella decisione oggetto di impugnazione. 7.- Passando all’esame del merito, la prima questione sottoposta all’esame del Collegio di Garanzia riguarda la parte della decisione della Corte Federale d’Appello che ha ritenuto sussistere il difetto di giurisdizione nei confronti della signora Verdini Manuela, con la conseguente riforma della decisione di primo grado che aveva disposto nei confronti della signora Verdini la sanzione della radiazione per i fatti di cui al capo A) dell'atto di deferimento del 25.5.2015. 7.1.- La Corte Federale di Appello, in accoglimento del motivo di reclamo proposto, ha ritenuto sussistere il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale, «in quanto l'incolpata, al momento dell'inizio del procedimento, fissato con l'atto di deferimento, non rivestiva più alcuna posizione rilevante all'interno dell'ordinamento federale (aveva dismesso lo status di tesserata)». La Corte Federale di Appello è giunta a tale conclusione dopo aver ricordato che numerosi articoli del Regolamento di Giustizia (RG) della Federazione (artt.1, 3, 4, 9, 20 e 26) prevedono l’applicazione delle relative disposizioni ai soggetti «tesserati ed affiliati» e tenuto conto, in particolare, di quanto disposto dall’art. 66 del RG, rubricato “prescrizione dell’azione” che, al comma 5, prevede che «la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo». 7.2.- Le Procure ricorrenti, nel loro ricorso, hanno ricordato che la signora Manuela Verdini era incontestabilmente tesserata con la FIPM al momento dei fatti oggetto del giudizio ed hanno sostenuto che «la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare», come è espressamente sancito dal citato comma 5 dell’art. 66 del RG. Hanno poi aggiunto che è errato il riferimento fatto dalla Corte Federale d’Appello al successivo inciso, contenuto nella stessa disposizione, riguardante la sospensione della prescrizione, che si riferisce ad altri possibili eventualità, come quella che un tesserato che ha commesso una violazione fuoriesca dall’ordinamento sportivo e solo una volta che vi sia rientrato la Procura acquisisca contezza della violazione a suo tempo commessa. Né si può ritenere che l’esercizio dell’azione disciplinare sia limitato alle sole indagini della procura e non possa estrinsecarsi nella facoltà di chiedere l’applicazione della sanzione. Le Procure ricorrenti hanno poi sostenuto che la Corte Federale d’Appello ha anche omesso di considerare le disposizioni in tal senso contenute all’art. 1.4 dei Principi di giustizia sportiva, di cui alla Delibera n. 1519 del 14 luglio 2014 del Consiglio Nazionale del CONI. 7.3.- Il motivo di ricorso è fondato. Come hanno sostenuto le ricorrenti, il citato comma 5 dell’art. 66 del RG della FIPM stabilisce chiaramente che «la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare». Tale disposizione risulta del tutto coerente con quanto affermato nei Principi di giustizia sportiva, di cui alla richiamata Delibera n. 1519 del 14 luglio 2014 del Consiglio Nazionale del CONI, che, come hanno ricordato anche le ricorrenti, all’art. 1.4, dispone che «sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile». Il principio affermato con tali disposizioni si giustifica con la rilevanza che possono assumere all’interno dell’intero ordinamento sportivo i comportamenti che sono tenuti dai tesserati o associati di ogni singola Federazione e mira inoltre ad evitare che un soggetto ritenuto responsabile di una violazione rilevante per l’ordinamento sportivo possa sfuggire ad eventuali sanzioni sportive rinunciando al tesseramento con la Federazione che ha agito disciplinarmente nei suoi confronti. 7.4.- Né si può giungere alla diversa conclusione, sostenuta nella decisione impugnata dalla Corte Federale d’Appello della FIPM, facendo riferimento all’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 66 del RG della FIPM, che prevede la sospensione della prescrizione, per i soggetti non più appartenenti all'ordinamento federale che abbiano commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura, «finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo». Tale disposizione, infatti, deve essere interpretata, in modo coerente con il suddetto principio generale, come volta ad ampliare (attraverso la sospensione dei termini di prescrizione) i poteri disciplinari e sanzionatori della giustizia endofederale, e non a limitarla. 8.- Con il secondo motivo di ricorso le Procure ricorrenti hanno sostenuto l’erroneità della impugnata decisione della Corte Federale d’Appello anche nella parte in cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio disciplinare di primo grado, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 4, del Regolamento di Giustizia FIPM, nei confronti degli altri incolpati. 8.1.- La Corte Federale di Appello, in proposito, ha preliminarmente ricordato che: - l'art. 60 R.G. FIPM dispone che «il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare»; - l'atto di deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. Felicita Lucio (ed altri) reca la data del 29 aprile 2015; - il termine ultimo per la pronuncia di primo grado era quindi il giorno 28 luglio 2015; - la decisione, composta dal solo dispositivo, è datata 28 luglio 2015 alle ore 23,30. Ciò premesso, la Corte Federale ha rilevato che entro il predetto termine del 28 luglio 2015 la decisione, contenente il solo dispositivo, non era stata anche pubblicata ed ha quindi ritenuto che la decisione di primo grado era stata emessa oltre il termine di cui al 1° comma dell’art. 60 R.G. FIPM, in quanto, come affermato anche dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 13794 del 2012), la sentenza del giudice esiste giuridicamente e tutti ne hanno scienza legale solo con la pubblicazione. La Corte ha anche aggiunto che, «considerare emessa una sentenza in assenza della sua pubblicazione, consentirebbe al giudice di "tenere nel cassetto" la propria decisione, differendo a tempo indeterminato il decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione». 8.2.- Le Procure ricorrenti hanno invece sostenuto che il citato art. 60 R.G. FIPM prevede che, entro il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, la decisione deve essere pronunciata (e non anche pubblicata) e che, come già ha affermato questo Collegio di Garanzia (nella decisione n. 59 del 2015), l’estinzione del procedimento disciplinare è inequivocabilmente collegata alla sola pronuncia della decisione mentre la comunicazione della decisione alle parti rappresenta il dies a quo per il computo dei termini per impugnare la pronuncia. Con la conseguenza che occorre dare rilievo, ai fini del rispetto del termine per la conclusione del procedimento disciplinare, al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo da parte dei giudici e non alla pubblicazione della decisione. 8.3.- Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi fondato. La disposizione dettata dall’art. 60 del R.G. FIPM prevede, infatti, chiaramente che, entro il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, la decisione deve essere “pronunciata” dall’organo di giustizia. La formulazione testuale della norma non consente di ritenere che la decisione entro la predetta data debba essere anche pubblicata e quindi portata a conoscenza degli interessati. 8.4.- In base a quanto disposto dalla disposizione in questione, non si possono ritenere, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali è giunta la Corte Federale d’Appello, che ha ritenuto che la decisione del Tribunale federale era risultata tardiva perché pubblicata dopo lo scadere del termine di 90 giorni concesso dalle norme federali per la conclusione dell’azione disciplinare. Non si può, in particolare, ritenere applicabile alla fattispecie il principio, richiamato dalla Corte Federale d’Appello nella sua decisione, secondo il quale la sentenza acquista rilevanza giuridica quando tutti ne hanno scienza legale con la pubblicazione. Tale principio è stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza civile nell’affrontare la (diversa) questione riguardante l’esatta individuazione del termine per l’impugnazione della sentenza, che non può farsi decorrere che dal momento della sua pubblicazione (peraltro nella fattispecie esaminata nella decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, richiamata dalla Corte Federale, la pubblicazione è stata fatta coincidere con la data del deposito della sentenza). Diversa è invece la disciplina dettata nella fattispecie per l’individuazione del termine per l’esercizio e la conclusione dell’azione disciplinare, per il rispetto del quale l’ordinamento federale ha dato rilievo al diverso momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare è stata adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della decisione decorrono i termini per la sua possibile impugnazione. 8.5.- Per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è “pronunciata” è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione. Con la pubblicazione la decisione acquista, come si è detto, piena rilevanza esterna ed è quindi impugnabile nei termini stabiliti ma, nell’ordinamento federale, la decisione ha rilevanza giuridica sin dal momento della sua pronuncia da parte degli organi di giustizia. 8.6.- Nella fattispecie non si può considerare, pertanto, tardiva la decisione del Tribunale Federale che, come è stato attestato dai membri del collegio giudicante, è stata pronunciata il 28 luglio 2015, “alle ore 23,30”, e quindi entro il termine di 90 giorni dall’esercizio dell’azione disciplinare. Peraltro la decisione è stata anche pubblicata con immediatezza, il 29 luglio 2015, subito dopo il deposito della decisione, e le parti interessate hanno potuto far valere tempestivamente contro di essa le loro doglianze. 9. Per le esposte ragioni l’impugnata decisione della Corte d’Appello Federale deve essere quindi riformata. 10.- Ciò rende necessario esaminare anche l’appello incidentale del signor Felicita Lucio che ha riproposto dinanzi a questo Collegio di Garanzia una questione che era formalmente rimasta assorbita nella decisione della Corte Federale d’Appello (anche se poi la Corte ha ritenuto di dovere esprimere comunque alcune considerazioni sullo svolgimento della vicenda processuale). Deve essere, quindi, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevata dalla Procura, tenuto conto del rinnovato interesse del signor Felicita alla decisione su un punto rilevante del ricorso che questi aveva proposto davanti alla Corte Federale e che, come si è detto, era stato assorbito dai motivi pregiudiziali ritenuti fondati dalla Corte. 10.1.- Il signor Felicita ha ricordato che all’udienza del 28 luglio 2015 il Presidente del Tribunale, dopo aver invitato le parti a discutere oralmente in ordine all’escussione dei signori Passiatore e Cesari, aveva poi invitato le stesse parti a produrre note scritte sulle audizioni precedenti sino alle ore 8,30 del giorno 29 luglio 2015, come da verbale di udienza del 28 luglio. Nella stessa udienza la Procura aveva peraltro presentato la sua memoria conclusiva nella quale aveva chiesto l’applicazione della sanzione della radiazione nei confronti del signor Felicita. Tali conclusioni erano state contestate, con memoria conclusiva depositata nei termini stabiliti dal Tribunale Federale, alle ore 8,15 del 29 luglio, ma di essa evidentemente il Tribunale non aveva tenuto alcun conto in quanto alle ore 13,30 del 29 luglio era stato pubblicato il dispositivo della decisione adottata dal Tribunale il precedente 28 luglio, alle ore 23,30. Il signor Felicita ha sostenuto che quindi la decisione del Tribunale Federale doveva essere annullata per la violazione del diritto di difesa, per essere stata assunta la decisione prima del deposito (e dell’esame) delle difese scritte di tutte le parti. 10.2.- Al ricorso si oppongono, anche nel merito, le Procure ricorrenti che hanno anche sostenuto, nella pubblica udienza, che le memorie depositate la mattina del 29 luglio 2015 nulla aggiungevano rispetto alle difese già svolte in precedenza dalle parti, con la conseguenza che non poteva essersi verificata in concreto alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. 10.3.- Al riguardo, si deve preliminarmente osservare che la ricostruzione della vicenda processuale fatta dal signor Felicita corrisponde sostanzialmente a quanto emerge dagli atti. Risulta, infatti, dal verbale dell’udienza del 28 luglio 2015, che il Tribunale Federale, dopo il deposito da parte della Procura delle conclusioni scritte, «riservandosi su tutte le istanze formulate, alle ore 17,30 concede alle parti termine fino alle ore 8,30 del giorno 29 luglio 2015 per l’invio di difese scritte». Alle ore 13,30 del 29 luglio è stato poi pubblicato il dispositivo della decisione, adottata dal Tribunale il precedente 28 luglio, alle ore 23,30, che evidentemente non ha tenuto conto delle conclusioni difensive svolte dalla difesa del signor Felicita che erano state trasmesse, come era stato disposto, nella mattina del 29 luglio 2015. 10.4.- Dalla motivazioni della decisione del Tribunale Federale si evince, poi, che il 28 luglio 2015 il Tribunale «ha implicitamente revocato l’ordinanza ammissiva di (ulteriori) memorie conclusive e, ritenuta l’istruttoria completa – anche sulla base delle ampie discussioni articolate dalle difese – ha trattenuto la causa in decisione». 10.5.- Ciò chiarito, il Collegio di Garanzia deve ricordare che il diritto di difesa, la parità delle parti davanti al giudice e il pieno rispetto del contraddittorio sono principi processuali fondamentali (sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione) che trovano pacifica applicazione anche nei giudizi davanti agli organi di giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CGS del CONI. 10.6.- Facendo applicazione di tali principi il Collegio ritiene che, nella fase conclusiva del giudizio davanti al Tribunale Federale, si sia effettivamente determinata la lamentata violazione del diritto di difesa di una delle parti del giudizio, avendo il Tribunale prima concesso termini a difesa delle parti resistenti in giudizio (dopo il deposito della memoria conclusiva della Procura) e poi pronunciato la sua decisione prima della scadenza del termine a difesa assegnato (e in assenza di una formale revoca di quanto disposto). 10.7.- Anche il motivo dell’appello incidentale è quindi fondato e deve essere accolto. 11.- Per effetto della decisione di questo Collegio di Garanzia, il giudizio deve essere rimesso, ai sensi dell’art. 62 del CGS, davanti alla Corte Federale d’Appello che, facendo applicazione dei principi affermati dal Collegio di Garanzia, superate le questioni pregiudiziali esaminate, dovrà quindi valutare le conseguenze processuali dell’accertata violazione, nel giudizio di primo grado, del diritto di difesa, anche ai fini di una possibile parziale rinnovazione del giudizio davanti al Tribunale Federale. 12.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, deve essere accolto il ricorso principale proposto dalla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. e dalla Procura della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Deve essere accolto anche, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale proposto dal signor Felicita Lucio. In conseguenza deve essere annullata l’impugnata decisione della Corte Federale d’Appello della FIPM n. 1 del 2015 e deve essere disposto il rinvio della questione davanti alla Corte Federale d’Appello della FIPM. 12.1.- Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura Federale FIPM. Accoglie il ricorso incidentale proposto dal sig. Lucio Felicita e, per l’effetto, rimette gli atti alla Corte Federale d’Appello sulla questione dedotta di violazione del principio del contraddittorio. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 2 marzo 2016. IL PRESIDENTE F.to Franco Frattini IL RELATORE F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 22 marzo 2016. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
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