F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IANNINI GAETANO SEGUITO GARA FOGGIA/MATERA DEL 15.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 16.02.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IANNINI GAETANO SEGUITO GARA FOGGIA/MATERA DEL 15.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 16.02.2016) La società Matera Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Gaetano Iannini, in seguito alla gara Foggia/Matera del 15.2.2016, così come da Com. Uff. n. 130/DIV del 16.2.2016. Il provvedimento sanzionatorio, adottato sulla base di quanto affermato dal giudice di gara nel rapporto, reca la seguente motivazione: <>. La società reclamante deduce che i fatti non si sono svolti così come riferiti dal Giudice di gara e che la condotta contestata al calciatore si è svolta in un frangente caratterizzato da altissima tensione e concitazione nella zona di centrocampo, ove stazionavano circa venti soggetti, tra calciatori dirigenti e terna arbitrale. Deduce altresì la “palese eccessività e spropositatezza” della punizione comminata, soprattutto in considerazione dell’estrema concitazione di quel frangente di gioco, escludendosi a qualunque precisa volontà del giocatore di esacerbare lo spirito dei componenti della panchina pugliese. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel reclamo, trattandosi di mere affermazioni non confortate da nessun dato probatorio. Si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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