F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FLORIO ANDREA SEGUITO GARA SAN SEVERO/NARDÒ DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FLORIO ANDREA SEGUITO GARA SAN SEVERO/NARDÒ DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D Girone H, San Severo/Nardò svoltasi in data 7.2.2016, comminava a carico del calciatore Florio Andrea, tesserato con la prima di dette società ed espulso dall’arbitro, la sanzione della squalifica di 3 gare effettive “per avere, durante un’interruzione di gioco, colpito un calciatore avversario con un pugno alla schiena provocandone la caduta a terra. Il calciatore colpito riprendeva a giocare dopo circa 2 minuti”. Nel ricorso, la U.S.D. San Severo afferma che durante la gara e prima della battuta di un calcio d’angolo a favore del Nardò, il Florio veniva in contatto al limite dell’area di rigore con un giocatore avversario al fine di “contrastarne la prorompente azione” e, allargando le braccia, lo colpiva “inavvertitamente con una manata alla schiena”. L’arbitro, che non aveva avuto percezione diretta dell’accaduto in quanto volgeva le spalle ai due atleti, con lo sguardo rivolto verso la bandierina del calcio d’angolo, si sarebbe convinto nella sua decisione di espulsione per le “veementi proteste” dei calciatori del Nardò, avendo erroneamente interpretato la manata come un pugno sferrato volontariamente alla schiena. In tale frangente, a dire della reclamante, sarebbe ravvisabile non già una condotta violenta diretta a provocare un danno fisico, bensì semplicemente una condotta gravemente antisportiva nell’ambito della dinamica di un’azione di gioco e come tale sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. Conclusivamente si chiede: in via principale l’annullamento e in via subordinata la riduzione della squalifica irrogata. Il reclamo, siccome infondato, va respinto. Le circostanze dedotte dalla U.S.D. San Severo non risultano documentate, né trovano riscontro nelle risultanze del referto arbitrale, ove si dice chiaramente che il Florio colpì con un pugno l’avversario (poi caduto a terra ed impossibilitato per due minuti a partecipare al gioco) a gioco fermo, e non nel contesto di un’azione di gioco. Nella fattispecie pertanto ritiene questa Corte che si sia al di fuori dell’ipotesi di un impegno fisico di contrasto, assai energico e scomposto, tra giocatori connesso ad una tensione o duello agonistici nel quale sia ravvisabile solo una condotta gravemente antisportiva, come tale rappresentante un minus rispetto alla condotta violenta. Peraltro, il pugno sferrato alla schiena potrebbe trovare una motivazione nel precedente diverbio, di cui è menzione nello stesso reclamo, intercorso tra i due calciatori interessati. Inoltre a questo giudice appaiono inverosimili talune argomentazioni evidenziate dalla reclamante, perché non rispondenti agli abituali accadimenti di una gara calcistica. Infatti nell’imminenza della battuta del calcio d’angolo, l’arbitro guarda sì verso la bandierina del calcio d’angolo ma dietro (e non dando le spalle a) tutti i giocatori, in modo da controllarne i movimenti ed eventualmente intervenire preventivamente, in caso di contatti irregolari e scomposti, al fine di richiamarli alla correttezza ed al rispetto delle norme comportamentali. Inoltre è poco credibile che l’arbitro abbia adottato una sanzione tanto grave come l’espulsione del Florio solo perché indotto dalle proteste dei giocatori del Nardò e non invece per aver avuto una visione e cognizione dirette dell’accaduto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it