F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENUTI GABRIELE SEGUITO GARA VIAREGGIO/LAVAGNESE DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENUTI GABRIELE SEGUITO GARA VIAREGGIO/LAVAGNESE DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.2.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 64 del 17.2.2016), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Girone G, Viareggio 2014 ARL/U.S. Lavagnese 1919 svoltasi il 13.2.2016, comminava la squalifica per 4 gare effettive nei confronti dell’allenatore Venuti Gabriele della Lavagnese, perché “allontanato per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare si posizionava in tribuna e rivolgeva espressioni offensive ed irriguardose nei confronti della Terna arbitrale”. Nel reclamo presentato, la Lavagnese afferma che le suddette espressioni verso l’arbitro sono state dettate da nervosismo del Venuti, mentre quelle pronunciate dalla tribuna erano indirizzate non alla terna arbitrale, bensì ai propri calciatori. Chiede conclusivamente, la riforma del provvedimento con l’applicazione di una sanzione minore. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto. Invero, le succinte e laconiche affermazioni della reclamante non sono in alcun modo idonee a scalfire le chiare risultanze del referto arbitrale (dotato, come noto, di presunzione legale di attendibilità) secondo cui il Venuti dapprima, rivolgeva “molteplici reclami” e reiterava “comportamento di dissenso ed ostruzionistico” nei confronti del Direttore di gara; poi esternava verso il medesimo espressione scurrile e volgare ed ancora, una volta raggiunta la tribuna dopo l’espulsione, continuava ad offendere la terna arbitrale con insulti. Si soggiunge che il riferito comportamento è particolarmente riprovevole perché proveniente da un allenatore, al quale – per la figura ed il ruolo che gli sono propri - competono anche compiti di indirizzo verso contegni non censurabili, dovendo inculcare il rispetto dei principi di lealtà e correttezza dei rapporti nei soggetti che praticano l’attività sportiva. Pertanto il suddetto complessivo comportamento del Venuti , ad avviso del Collegio, è stato equamente valutato come meritevole della sanzione applicata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it