F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/TFN del 23 Marzo 2016 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società MODENA FC Spa – (nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blp del 25.8.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/TFN del 23 Marzo 2016 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società MODENA FC Spa - (nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blp del 25.8.2015). Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare unitamente ad Antonio Caliendo, Stefano Commini, Angelo Forcina, Marja Caliendo anche la Società Modena F.C. Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai suddetti Commini Stefano, Angelo Forcina e Marja Caliendo, per quest'ultima con riguardo al periodo dall'8.11.2013 al 7.5.2014, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati alla Sig.ra Marja Caliendo per il periodo dal 26.1.2013 all'8.11.2013 (per tutti violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento). Tutti i deferiti tranne il Commini si sono avvalsi della procedura prevista dall’art. 23 CGS. In particolare al Modena veniva applicata la sanzione di € 20.000,00 di ammenda. Il Commini è stato condannato alla sanzione di cui al C.U. 44 TFN / SD del 15.12.2015. In data 16/2/2016 l’Ufficio Amministrazione e controllo della FIGC comunicava il decorso del termine di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione ex art. 23 CGS avvenuta con il C.U. 44 TFN / SD senza che la Società Modena avesse dato esecuzione al pagamento della pena pecuniaria. Pertanto ai sensi del comma 2 dell’art 23 CGS il TFN-SD revocava la precedente decisione e fissava nuovo dibattimento. Il difensore della Società deferita depositava memoria con la quale chiedeva la dichiarazione di improcedibilità del deferimento, l’annullamento del provvedimenti di revoca della precedente decisione e la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti della propria assistita. Alla riunione del 17/3/2016 il rappresentante della Procura Federale chiedeva che alla Società Modena F.C. Spa venisse inflitta la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00. I difensori della deferita si riportavano alla memoria difensiva e insistevano per l’accoglimento delle richieste ivi formulate. In data 30 novembre 2015 è entrata in vigore la nuova formulazione dell'art.23 CGS che prevede che, in caso di mancata esecuzione della sanzione pecuniaria nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione, a seguito di comunicazione dell'Ufficio amministrazione il TFN revoca la propria decisione e fissa nuova udienza. Tale disposizione, secondo i principi che regolano la successione delle norme nel tempo, si applica al procedimento in questione in quanto la decisione che ha applicato al Modena su richiesta delle parti la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 risalendo al 14 dicembre 2015 è successiva all’entrata in vigore della nuova norma. A tal proposito è assolutamente irrilevante che sulla modulistica utilizzata nel caso in questione non fosse indicata tale cogente prescrizione in quanto tutti i tesserati della Federazione devono conoscere la normativa federale una volta che essa venga pubblicata su Comunicato Ufficiale. È pacifico che il Modena non abbia rispettato il termine di trenta giorni. Da notare tra l’altro che alla data odierna il Modena non ha ancora provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria essendosi limitata, dopo la revoca della precedente decisione, a richiederne l’addebito sul conto campionato, forma di pagamento che non è più consentita per tale tipologia sanzionatoria (art. 23 CGS). Pertanto la revoca dell’applicazione della pena su richiesta delle parti è del tutto legittima e va confermata. Entrando nel merito, i fatti ascritti ai dirigenti del Modena sono provati documentalmente. Numerose sono le fonti di prova. Anche il collegio sindacale del Modena nella nota 5/11/2013 segnalava la necessità di chiarire la posizione di Antonio Caliendo. La Co.Vi.So.C. nella relazione 27/11/2013 accertava l’irregolare situazione e poi con la nota 15/1/2014 contestava alla Società Modena la sussistenza di fattispecie disciplinarmente rilevanti che venivano sostanzialmente ammesse nella nota 7/2/2014 della Società. Medesime sostanziali ammissioni si rinvengono nelle dichiarazioni rese da Caliendo Antonio e da Forcina Angelo alla Procura federale. Ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 la Società Modena F.C. Spa ne risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva come sopra specificato. Sanzione congrua, anche alla luce di quanto concordato ai sensi dell’art. 23 CGS dalla Procura Federale con gli altri deferiti, appare quella di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge alla Società Modena F.C. Spa la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00).
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