F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/TFN del 23 Marzo 2016 (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GERIA (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile area tecnica del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa) – (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/TFN del 23 Marzo 2016 (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GERIA (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile area tecnica del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa) - (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015). Il deferimento Il Procuratore Federale aggiunto e il Procuratore Federale, con provvedimento del 21.10.2015, all’esito dell’attività di indagine espletata nell’ambito procedimento disciplinare contraddistinto dal n. 350 pf 14-15/AM/SP/ma, avente ad oggetto “Presunta violazione dell’art. 40, comma 3 bis, NOIF, ad opera del Vicenza Calcio per il tesseramento del calciatore Ranalletta Domenico”, avevano deferito, tra gli altri, anche il Sig. Giuseppe Geria, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile dell’area tecnica del settore giovanile della Società Juventus FC Spa, per rispondere della violazione ex art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 10, comma 13, lettera b), CU n. 1 Settore Giovanile e Scolastico FIGC, relativo alla stagione sportiva 2013/2014, nonché per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS e dell’art. 36 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico FIGC in relazione al predetto comunicato ufficiale, come meglio indicato nella parte motiva dell’originario atto di deferimento. Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti e revoca della decisione ex art. 23, commi 1 e 2, CGS Il Sig. Giuseppe Geria, in occasione della riunione convocata per il 3.12.2015, tramite il proprio legale di fiducia, aveva convenuto con la Procura Federale l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal comma 2 della richiamata disposizione regolamentare domestica. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, per quanto di competenza, non formulava osservazioni al riguardo, per cui, in data 16.12.2015, la Procura Federale trasmetteva nuovamente il suddetto accordo a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare. Alla riunione del 17.12.2015, fissata per la definitiva declaratoria di efficacia del patteggiamento antecedentemente concordato dal Sig. Giuseppe Geria (oltre che da altri deferiti nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare) con la Procura Federale, l’odierno Organo giudicante, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, provvedeva, con ordinanza (cfr. CU n. 45/TFN del 17.12.2015), come segue: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che i Sigg. … omissis … Giuseppe Geria, tramite i propri legali di fiducia, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: … omissis … per il Sig. Giuseppe Geria, pena base, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque) e ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00); … omissis .... Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”, tra i quali, appunto, il Sig. Giuseppe Geria. Invero, definito il patteggiamento de quo nei termini e secondo le modalità rappresentate, il Sig. Giuseppe Geria, in applicazione del novellato art. 23 CGS (Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti), la cui modifica era stata approvata dal Consiglio Federale FIGC, con delibera pubblicata sul CU FIGC n. 209/A del 30.11.2015, avrebbe dovuto provvedere al pagamento dell’ammenda di € 5.000,00, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi al 17.12.2015, data di pubblicazione della decisione, quindi entro e non oltre il 16.1.2016. Il Sig. Giuseppe Geria non effettuava il pagamento de quo nei termini, per cui, su segnalazione del 16.2.2016 da parte dell’Ufficio amministrazione finanza e controllo della FIGC, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare -, con provvedimento del 18.02.2016 (CU n. 55/TFN) disponeva la revoca della suddetta decisione, fissando per il nuovo dibattimento la riunione odierna. Il Sig. Giuseppe Geria ha fatto pervenire, nei termini assegnati, propria memoria difensiva, volta a lamentare l’erronea applicazione, a suo dire, della nuova disciplina regolamentare, come illustrato dal difensore del deferito all’odierna riunione. Ora, l’art. 23 comma 2 del CGS come modificato prevede che l’applicazione ella sanzione da parte dell’organo giudicante comporta la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi, “salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione”. Nel caso in esame, è pacifico che alla data del 3.12.2015, giorno in cui è stato raggiunto l’accordo, sia, a maggior ragione, a quella del 17.12.2015 quando il Tribunale ha disposto l’applicazione della sanzione, la nuova formulazione dell’articolo 23 CGS era già vigente. In ossequio a quanto dispone l’articolo 2 comma 3, CGS il CU FIGC n. 209/A doveva intendersi conosciuto a tutti gli effetti dall’interessato, con presunzione assoluta, a far data dalla pubblicazione, avvenuta il 30.11.2015, In ogni caso, l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere ad alcun effetto invocata. Così individuata la normativa applicabile, non vi è dubbio che l’incolpato, omettendo il pagamento dell’ammenda nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della delibera, abbia violato il novellato articolo 23 del CGS provocando la segnalazione da parte dell’Ufficio amministrazione finanza e controllo e la revoca del proprio precedente provvedimento da parte di questo Tribunale. Ad avviso del Collegio non hanno rilievo le osservazioni formulate dal deferito nel proprio scritto difensivo, sia con riferimento alla lamentata assenza di un non meglio precisato “regolamento attuativo” per la riscossione delle sanzioni pecuniarie, sia in merito alla asserita applicabilità all’odierna fattispecie dell’art. 23 CGS di vecchia formulazione, essendo stato elevato l’atto di deferimento quando ancora non vigeva la novellata disposizione regolamentare. Invero, il Sig. Giuseppe Geria fonda il proprio assunto difensivo sul presupposto che la disciplina di cui al richiamato art. 23 CGS sia di natura sostanziale, cosicché dovrebbe trovare applicazione la legge antecedente alla novella del novembre 2015, in quanto più favorevole all’incolpato. Al riguardo, si osserva che l’istituto dell’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti non ha natura esclusivamente sostanziale, ma ibrida, per così dire, ovvero processuale sostanziale (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 95 del 28.05.2015), e anche solo per tale ragione non si ritiene sic et simpliciter applicabile l’invocato principio del “favor rei” di matrice penalistica. Deve invece trovare applicazione, ad avviso del Tribunale, il principio “tempus regit actum”, con la conseguenza che trova ingresso la normativa vigente al momento dell’applicazione della sanzione. Né può dirsi che l’assenza di una disciplina transitoria o attuativa della nuova norma abbia impedito all’incolpato di provvedere tempestivamente all’adempimento. L’uso della ordinaria diligenza, che è richiesta ad ogni tesserato dalla normativa federale, gli avrebbe infatti consentito di evitare, con comportamenti concludenti, il decorso dei termini e la conseguente segnalazione al TFN da parte dell’Ufficio amministrazione finanza e controllo della FIGC. L’avvenuto tardivo pagamento, documentato dal Geria, può essere preso in considerazione non ai fini esimenti ma unicamente in sede di determinazione della sanzione da applicare. Il (nuovo) dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, a seguito della intervenuta revoca della decisone di cui al CU n. 45/TFN del 17.12.2015, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dell’incolpato, ha formulato la seguente richiesta sanzionatoria: - giorni 45 (quarantacinque) di inibizione e l’ammenda di € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00) a carico del Sig. Giuseppe Geria. É altresì presente il legale di fiducia dell’incolpato Sig. Giuseppe Geria, Avv. Maria Turco che ha insistito nelle proprie domande. Motivi della decisone Le circostanze poste a fondamento dell’odierno procedimento disciplinare, sono suffragate dagli ampi riscontri probatori in atti. Invero, non è revocabile in dubbio che l’incolpato abbia organizzato sia una gara amichevole con una formazione giovanile del FC Celano Marsica Srl senza la preventiva autorizzazione del competente Comitato Regionale o Delegazione territorialmente competente, sia un provino con il coinvolgimento di giovani calciatori tesserati per altra Società sportiva senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico FIGC. Quanto sopra, in palese violazione delle prescrizioni contenute nella disciplina regolamentare, in carenza delle necessarie autorizzazioni che le Istituzioni federali competenti avrebbero dovuto accordare. Sanzioni congrue, che dovranno necessariamente tenere conto del presofferto, in considerazione dell’avvenuto pagamento dell’ammenda, da parte del Sig. Giuseppe Geria, sia pur in maniera tardiva rispetto al termine perentoriamente prescritto, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, confermato il provvedimento di revoca di cui al CU n. 55/TFN del 18.2.2016, accertata la responsabilità dell’incolpato in ordine alle violazioni contestategli, infligge al Sig. Giuseppe Geria la sanzione della inibizione per giorni 35 (trentacinque), nonché quella dell’ammenda di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00), da scontarsi al netto del presofferto così residuando l’inibizione per giorni 5 (cinque) e l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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