F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/TFN del 24 Marzo 2016 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELICE BELLOLI (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Lombardia) – (nota n. 5216/644 pf14-15 SP/gb del 25.11.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/TFN del 24 Marzo 2016 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELICE BELLOLI (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Lombardia) - (nota n. 5216/644 pf14-15 SP/gb del 25.11.2015). Il deferimento Con atto del 25.11.2016 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Il Sig. Felice Belloli, all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, con riferimento alla violazione degli artt. 70, 71, 73, 74,75,77 e 78 del Regolamento Amministrativo Contabile della Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso di attivare le rituali procedure di scelta del contraente afferente alla scelta dell’agenzia turistica per la sistemazione alberghiera dei partecipanti al Torneo delle Regioni 2015 ed alla relativa sottoscrizione del contratto di fornitura dei servizi, ponendo così in essere un comportamento contrario ai principi generali di chiarezza, efficienza e trasparenza amministrativa a cui deve conformarsi l’attività negoziale della LND. Alla riunione del 12 febbraio 2016 il deferito, con i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo e in data 21 marzo 2016 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale il suddetto accordo. In proposito il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: Il patteggiamento “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Felice Belloli, con i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Felice Belloli, sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Felice Belloli. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
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