F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/TFN del 24 Marzo 2016 (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Gino Pozzo (Consigliere di Amministrazione della Società Udinese Calcio Spa), FRANCO COLLAVINO (Consigliere di Amministrazione con delega alla firma della Società Udinese Calcio Spa), CRISTIANO GIARETTA (Direttore Sportivo della Società Udinese Calcio Spa), Giuseppe Bozzo (Agente dei calciatori fino al 25.10.2010), Marco Motta (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato in successione per la Società Udinese Calcio Spa, AS Roma Spa e la Juventus FC Spa), Giuseppe Marotta (Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Juventus FC Spa), Alessandro Zarbano (Amministratore Delegato della Società Genoa C.F. Club Spa), Fabio Paratici (Direttore Sportivo della Società Juventus FC Spa), Società Udinese Calcio Spa, Juventus FC Spa, GENOA C.F. CLUB Spa – (nota n. 5683/74 pf14-15 SP/gb del 9.12.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/TFN del 24 Marzo 2016 (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Gino Pozzo (Consigliere di Amministrazione della Società Udinese Calcio Spa), FRANCO COLLAVINO (Consigliere di Amministrazione con delega alla firma della Società Udinese Calcio Spa), CRISTIANO GIARETTA (Direttore Sportivo della Società Udinese Calcio Spa), Giuseppe Bozzo (Agente dei calciatori fino al 25.10.2010), Marco Motta (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato in successione per la Società Udinese Calcio Spa, AS Roma Spa e la Juventus FC Spa), Giuseppe Marotta (Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Juventus FC Spa), Alessandro Zarbano (Amministratore Delegato della Società Genoa C.F. Club Spa), Fabio Paratici (Direttore Sportivo della Società Juventus FC Spa), Società Udinese Calcio Spa, Juventus FC Spa, GENOA C.F. CLUB Spa - (nota n. 5683/74 pf14-15 SP/gb del 9.12.2015). Il deferimento Con atto del 9/12/15 il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1. Gino Pozzo, Consigliere di Amministrazione della Udinese Calcio Spa; 2. Collavino Franco, consigliere di amministrazione con delega di firma della Udinese Calcio Spa; 3. Giaretta Cristiano, Direttore sportivo della Udinese Calcio Spa; 4. Giuseppe Bozzo, agente di calciatori fino al 25.10.2010; 5. Marco Motta, calciatore all'epoca dei fatti tesserato in successione per la Udinese Calcio Spa, la A.S. Roma Spa e la Juventus F.C. Spa; 6. Giuseppe Marotta, Amministratore delegato e Direttore Generale Sport della Juventus F.C. Spa; 7. Alessandro Zarbano, amministratore delegato della Genoa Cricket & Football Club Spa; 8. Fabio Paratici, Direttore sportivo della Juventus F.C. Spa; 9. Udinese Calcio Spa; 10. Juventus F.C. Spa; 11. Genoa Cricket & Football Club Spa; per rispondere: - il Sig. Gino Pozzo, Consigliere di Amministrazione della Udinese Calcio Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver svolto e concluso nel mese di giugno del 2014, per conto della propria Società di appartenenza, la trattativa per il tesseramento del Sig. Andrea Stramaccioni con l'Avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori in favore del tecnico; - il Sig. Collavino Franco, consigliere di amministrazione con delega di firma della Udinese Calcio Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver svolto e concluso nel mese di giugno del 2014, per conto della propria Società di appartenenza, la trattativa per il tesseramento del Sig. Andrea Stramaccioni con l'Avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori in favore del tecnico; - il Sig. Giaretta Cristiano, Direttore sportivo della Udinese Calcio Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver svolto e concluso nel mese di giugno del 2014, per conto della propria Società di appartenenza, la trattativa per il tesseramento del Sig. Andrea Stramaccioni con l'Avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori in favore del tecnico; - l'Avv. Giuseppe Bozzo, agente di calciatori fino al 25.10.2010: a) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Marco Motta, in occasione della stipulazione del contratto con la A.S. Roma Spa dell'1.2.2009, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito del 2.9.2009; b) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Marco Motta in occasione della stipulazione del contratto con la Juventus F.C. Spa del 2.7.2010, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito dello stesso 2.7.2010; - il Sig. Marco Motta, calciatore all'epoca dei fatti tesserato in successione per la Udinese Calcio Spa, la A.S. Roma Spa e la Juventus F.C. Spa: a) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 21, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza in qualità di agente di calciatori dell'avv. Giuseppe Bozzo, in occasione della stipulazione del contratto con la A.S. Roma Spa dell'1.2.2009, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito del 2.9.2009; b) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 21, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza in qualità di agente di calciatori dell'avv. Giuseppe Bozzo, in occasione della stipulazione del contratto con la Juventus F.C. Spa del 2.7.2010, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito dello stesso 2.7.2010; c) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver accettato che la Juventus F.C. Spa conferisse all'avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi dell'art. 5 del Codice Agenti di Calciatori nel suo interesse, il mandato di cui alla scrittura privata del 19.7.2012 per la sua cessione ad altra Società e per aver tratto vantaggio dal conferimento dello stesso mandato sia attraverso la corresponsione della metà delle somme pagate dalla Juventus F.C. Spa a suo fratello, Sig. Massimiliano Motta, a seguito dell'accordo tra quest'ultimo e lo stesso Avv. Bozzo del 4.10.2012, sia attraverso il mancato pagamento, pattuito in data 3.10.2012, delle somme dovute all'appena citato professionista per la stagione sportiva 2012 - 2013, così come risultanti dalla dichiarazione di debito del 2.7.2010; d) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1, 6 ed 8, 20, commi 2 e 9, e 21, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza in qualità di agente di calciatori del Sig. Luca Pasqualin, in occasione del trasferimento alla Genoa Cricket & Football Club Spa nella stagione sportiva 2013 - 2014, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., nonché per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver accettato che la P.D.P. Srl cedesse a suo fratello, Sig. Massimiliano Motta, la metà dei compensi conferiti alla stessa dal Sig. Luca Pasqualin e maturati in dipendenza del mandato conferito allo stesso dalla Genoa Cricket & Football Club Spa in data 16.1.2014 per il suo trasferimento a tale Società; - il Sig. Giuseppe Marotta, Amministratore delegato e Direttore Generale Sport della Juventus F.C. Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito all'avv. Giuseppe Bozzo il mandato di cui alla scrittura privata del 19.7.2012 per la cessione del Sig. Marco Motta ad altra Società nonostante lo stesso professionista svolgesse la stessa attività, rilevante ai sensi dell'art. 5 del Codice Agenti di calciatori, per lo stesso calciatore; - il Sig. Alessandro Zarbano, amministratore delegato della Genoa Cricket & Football Club Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito al Sig. Luca Pasqualin il mandato del 16.1.2014 per il tesseramento del calciatore Sig. Marco Motta, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; - il Sig. Fabio Paratici, Direttore sportivo della Juventus F.C. Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), per aver inoltrato dalla propria utenza telefonica a quella del Sig. Gianluca Fiorini, agente di calciatori iscritto nel registro F.I.G.C., due messaggi SMS, uno in data 29.8.2014 ed uno in data 21.9.2014, dal contenuto offensivo per il destinatario; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub F; - la Società Udinese Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Collavino Franco, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati sigg.ri POZZO GINO e Giaretta Cristiano; - la Società Juventus F.C. Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Giuseppe Marotta, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Sig. Fabio Paratici; - Società Genoa Cricket & Football Club Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Alessandro Zarbano. Hanno depositato memorie scritte i deferiti Pozzo, Collavino, Giaretta, Udinese, Paratici, Motta, Bozzo, Zarbano e Genoa, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il proscioglimento. I patteggiamenti e il dibattimento Alla riunione del 22 febbraio 2016 i deferiti Sig. Giuseppe Marotta e la Società Juventus FC Spa (quest’ultima con riferimento al solo capo D di cui al deferimento), tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo e in data 21 marzo 2016 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale il suddetto accordo. In proposito il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giuseppe Marotta e la Società Juventus FC Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Giuseppe Marotta, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per la Società Juventus FC Spa, sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 8.000,00 (Euro ottomila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla odierna riunione sono state poi presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordata con la Procura Federale per il Sig. Alessandro Zarbano e per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa: conseguentemente, al solo fine dell’esame di tali istanze, il procedimento è stato rinviato alla riunione del 14/4/2016. Sono state invece discusse le posizioni dei deferiti che non hanno ritenuto di patteggiare. La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Pozzo € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda; per i Sigg.ri Collavino e Giaretta € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) di ammenda, per l’Avv Bozzo ed il Sig. Motta € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) di ammenda, per il Sig. Paratici € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda, per l’Udinese Calcio Spa € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda ed infine per la Juventus F.C. Spa € 7.000,00 (Euro settemila/00) di ammenda. Le difese degli incolpati, invece, hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti. 1) In ordine alla fattispecie di cui al punto A) del deferimento (posizione dei Sigg.ri Gino Pozzo, Collavino Franco, Giaretta Cristiano ed Udinese Calcio Spa). La responsabilità disciplinare dei deferiti non risulta comprovata, sol che si consideri che è consentito all’allenatore farsi assistere da avvocato di libero foro purché questi non svolga attività di agente e che nella specie lo Stramaccioni ha chiaramente precisato, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, dopo aver avuto un primo contatto telefonico con il Pozzo, quanto segue: "Successivamente ci siamo incontrati per definire i termini del contratto di prestazione sportiva. In quella sede erano presenti il dott. Pozzo Gino, il dott. Collavino Franco, il Direttore sportivo Giaretta Cristiano oltre al sottoscritto, accompagnato dal mio avvocato di fiducia, Bozzo Giuseppe. Preciso che essendo a conoscenza del fatto che gli allenatori non possono essere rappresentati da agenti di calciatori iscritti nell'elenco F.I.G.C. ho affidato l'incarico di assistermi esclusivamente nella conclusione del contratto con l'Udinese Calcio, avendomi, lo stesso Bozzo, assicurato di non essere un agente di calciatori iscritto negli elenchi della F.I.G.C. ma di essere un avvocato iscritto presso l'ordine di categoria." Lo Stramaccioni quindi ha precisato che l’Avv Bozzo avrebbe operato in quella sede solo ai fini della stesura del contratto; né risulta in atti prova idonea a far ritenere che quest’ultimo abbia svolto, nell’occasione per cui è lite, l’attività di agente, preclusa agli avvocati di libero foro. Né ritiene lo scrivente Tribunale che le interviste rilasciate dallo stesso Stramaccioni e riportate in due articoli del 6.6.2014, apparsi sulla testata calciomercatonews.com e sul profilo Facebook del giornalista Di Marzio, in cui egli afferma: “E’ stata molto utile la figura del mio agente, Beppe Bozzo” e ancora: “Il mio agente Bozzo mi ha sempre consigliato e convinto che l’Udinese fosse la scelta giusta per me”, siano elementi tali da dimostrare con ragionevole certezza che il Bozzo, nell’occasione di cui al deferimento, abbia svolto l’attività di agente dello Stramaccioni. Alla luce di quanto sopra i deferiti meritano di essere prosciolti. 2) In ordine alla fattispecie di cui al punto B) del deferimento (posizione dei Sigg.ri Bozzo e Motta). Si premette che l’eccezione di indeterminatezza dei capi di incolpazione sollevata dalla difesa del Motta non è fondata, atteso che il deferito si è puntualmente difeso anche nel merito, manifestando di aver ben compreso l’iter logico-giuridico sotteso alle dette incolpazioni. Peraltro, il Tribunale, rilevato come risulti pacificamente che i fatti de quibus si siano svolti e definiti entro la stagione sportiva 2008/2009 e che la quarta stagione sportiva successiva è quella terminata il 30/6/2013, considerato che l’azione disciplinare risulta promossa dopo detta data e che l’atto di remissione di debito del 2/7/2010 non può ritenersi idoneo a interrompere la prescrizione, ritiene che i fatti siano ormai prescritti. In ogni caso è opportuno rilevare che non vi è prova che il Bozzo abbia svolto l’attività di agente, essendo invece ragionevole presumere che egli abbia operato quale avvocato di libero foro e ciò sia perché è pacifica la sua iscrizione al relativo albo professionale, sia in quanto sospeso dal 2007 dall’albo agenti di calciatori. Alla luce di quanto sopra i deferiti meritano di essere prosciolti. 3) In ordine alla fattispecie di cui al punto C) del deferimento (posizione dei Sigg.ri Bozzo e Motta). Il Tribunale, rilevato come risulti pacificamente che i fatti de quibus si siano svolti e definiti entro la stagione sportiva 2010/2011 e che la quarta stagione sportiva successiva è quella terminata il 30/6/2015, considerato che l’azione disciplinare risulta promossa dopo detta data e che nella fattispecie non risultano sussistenti idonei atti interruttivi, ritiene che i fatti siano ormai prescritti. In ogni caso è opportuno rilevare che non vi è prova che il Bozzo abbia svolto l’attività di agente, essendo invece ragionevole presumere che egli abbia operato quale avvocato di libero foro e ciò sia in quanto iscritto al relativo albo professionale, sia in quanto sospeso dal 2007 dall’albo agenti di calciatori e successivamente, dal 2010, cancellato da tale albo. Alla luce di quanto sopra i deferiti meritano di essere prosciolti. 4) In ordine alla fattispecie di cui al punto D) del deferimento (posizione dei Sigg.ri Motta e Marotta). Il deferimento non merita accoglimento, atteso che, anche in questo caso, non vi è prova che il Bozzo abbia svolto l’attività di agente, essendo invece ragionevole presumere che egli abbia operato quale avvocato di libero foro e ciò sia in quanto iscritto al relativo albo professionale, sia in quanto sospeso dal 2007 dall’albo agenti di calciatori e successivamente, dal 2010, cancellato da tale albo. 5) In ordine alla fattispecie di cui al punto E) del deferimento (posizione dei Sigg.ri Motta e Zarbano). La responsabilità disciplinare del deferito Motta per mancato deposito del mandato al suo agente risulta comprovata dalla sua ammissione in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, nel corso della quale egli ha dichiarato che dal gennaio 2014 il proprio agente è il Sig. Pasqualin, in favore del quale, peraltro, non risulta depositato alcun mandato rilasciato dal deferito Motta. Quanto alla responsabilità per il presunto conflitto di interessi, si deve ritenere, in assenza di idonei e sufficienti elementi probatori contrari, che il deferito Marco Motta sia estraneo al rapporto intercorso tra suo fratello e la P.D.P. Srl. Conseguentemente egli deve essere prosciolto da detto capo di incolpazione. 6) In ordine alla fattispecie di cui al punto F) del deferimento (posizione del Sig. Paratici). La responsabilità disciplinare del deferito non risulta configurabile, atteso che nella specie si è trattato di rapporto personale, estraneo all’attività federale e comunque non riferibile a essa. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) nei confronti del Sig. Giuseppe Marotta; - ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) nei confronti della Società Juventus FC Spa. Irroga al Sig. Marco Motta la sanzione di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per l’imputazione di cui al punto 5, (capo E del deferimento), come meglio precisato in motivazione; b) proscioglie i deferiti, (ad eccezione di quanto al punto precedente), dalle incolpazioni loro ascritte. Rinvia alla riunione del 14.4.2016 ore 15 per la sola trattazione delle posizioni del Sig. Alessandro Zarbano e della Società Genoa Cricket & Football Club Spa.
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