• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 116 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : il Sig. Diego PELLICCIONE Giocatore all’epoca dei fatti tesserato U.S. Ospedaletto Vicenza la Società U.S. Ospedaletto Vicenza La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/2/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. Diego PELLICCIONE – Giocatore tesserato U.S. Ospedaletto Vicenza all’epoca dei fatti “per avere citato innanzi all’autorità giudiziaria nazionale il calciatore Mattia Giacomin in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale per le minacce e le ingiurie subite durante la gara Ospedaletto Vicenza=Bassan Team Motta – Torneo “Coppa Gianmauro Anni, di 3^ categoria Delegazione Provinciale di Vicenza”, svoltasi il 23.2.2014 a Lisiera, frazione di Bolzano Vicentino (VI), per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C.”; la Società U.S. Ospedaletto Vicenza per la quale all’epoca dei fatti il Sig. Diego Pelliccione era tesserato come calciatore “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, del comportamento antisportivo tenuto dal calciatore Diego Pelliccione per avere citato innanzi all’autorità giudiziaria nazionale il calciatore Mattia Giacomin in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale”.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 116 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : il Sig. Diego PELLICCIONE Giocatore all’epoca dei fatti tesserato U.S. Ospedaletto Vicenza la Società U.S. Ospedaletto Vicenza La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/2/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. Diego PELLICCIONE – Giocatore tesserato U.S. Ospedaletto Vicenza all’epoca dei fatti “per avere citato innanzi all'autorità giudiziaria nazionale il calciatore Mattia Giacomin in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale per le minacce e le ingiurie subite durante la gara Ospedaletto Vicenza=Bassan Team Motta - Torneo "Coppa Gianmauro Anni, di 3^ categoria Delegazione Provinciale di Vicenza", svoltasi il 23.2.2014 a Lisiera, frazione di Bolzano Vicentino (VI), per rispondere della violazione dell'art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C.”; la Società U.S. Ospedaletto Vicenza per la quale all'epoca dei fatti il Sig. Diego Pelliccione era tesserato come calciatore “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, del comportamento antisportivo tenuto dal calciatore Diego Pelliccione per avere citato innanzi all'autorità giudiziaria nazionale il calciatore Mattia Giacomin in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 22/3/2016. AI dibattimento del 22/3/2016 sono risultati presenti : il Sig. Diego PELLICCIONE Giocatore all’epoca dei fatti tesserato U.S. Ospedaletto Vicenza la Società U.S. Ospedaletto Vicenza, rappresentata dal Sig. Cazzola Evelino (Presidente) Il Dott, Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Diego PELLICCIONE Giocatore all’epoca dei fatti tesserato U.S. Ospedaletto Vicenza : n. 6 mesi di squalifica, a decorrere da un valido tesseramento in seno a Società federate; a carico della Società U.S. Ospedaletto Vicenza : ammenda di € 350,00.- il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentiti il rappresentante della Procura ed il rappresentante dell’U.S. Ospedaletto Vicenza - sentite le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C., si ritiene congruo il provvedimento da infliggere al Sig. Diego Pelliccione, mentre per quanto attiene la sanzione pecuniaria si ritiene di dover assumere nei confronti dell’U.S. Ospedaletto Vicenza l’ammenda di € 250,00 ’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Diego PELLICCIONE Giocatore all’epoca dei fatti tesserato U.S. Ospedaletto Vicenza : n. 6 mesi di squalifica, con decorrenza dal momento in cui sottoscriverà un tesseramento valido in seno a Società federate a carico della Società U.S. Ospedaletto Vicenza : ammenda di € 250,oo.-
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COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 116 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : il Sig. Diego PELLICCIONE Giocatore all’epoca dei fatti tesserato U.S. Ospedaletto Vicenza la Società U.S. Ospedaletto Vicenza La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/2/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. Diego PELLICCIONE – Giocatore tesserato U.S. Ospedaletto Vicenza all’epoca dei fatti “per avere citato innanzi all’autorità giudiziaria nazionale il calciatore Mattia Giacomin in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale per le minacce e le ingiurie subite durante la gara Ospedaletto Vicenza=Bassan Team Motta – Torneo “Coppa Gianmauro Anni, di 3^ categoria Delegazione Provinciale di Vicenza”, svoltasi il 23.2.2014 a Lisiera, frazione di Bolzano Vicentino (VI), per rispondere della violazione dell’art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C.”; la Società U.S. Ospedaletto Vicenza per la quale all’epoca dei fatti il Sig. Diego Pelliccione era tesserato come calciatore “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, del comportamento antisportivo tenuto dal calciatore Diego Pelliccione per avere citato innanzi all’autorità giudiziaria nazionale il calciatore Mattia Giacomin in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale”."