COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 425 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. MAZZUCATO Giorgio Presidente A.S.D. Dinamo Kave del Sig. ROSSETTO Mattia Giocatore A.S.D. Dinamo Kave del Sig. STENICO Alessandro Dirigente A.S.D. Dinamo Kave del Sig. CAVALLIERE Marco Dirigente A.S.D. Dinamo Kave del Sig. CAMMAROTA Mario A.S.D. Dinamo Kave della Società A.S.D. Dinamo Kave La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/2/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : I il Sig. MAZZUCCATO Giorgio, Presidente della Società ASD Dinamo kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Mattia ROSSETTO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 4 gare del Campionato di terza categoria (per la gara del 18/102015 Il G.S. ha inflitto la perdita della gara per 0-3 ed ha sanzionato anche il calciatore, il dirigente accompagnatore e la Società) e n. 2 gare della “Coppa Città di Padova per Società di terza categoria”. Il Sig. ROSSETTO Mattia – Giocatore della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle NOIF e art. 43, commi 1 e 5 delle NOIF per aver egli disputato n. 4 gare nelle file della Società A.S. Dinamo Kave, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto alla necessaria visita medica di idoneità all’attività agonistica e n. 2 gare della “Coppa Città di Padova di 3^ Categoria.” Il Sig. STENICO Alessandro – Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 3 gare del Campionato di 3^ Categoria e n. 1 gara della “Coppa Città di Padova per Società di 3^ Categoria” in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ROSSETTO Mattia, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di gara.” il Sig. CAVALLIERE Marco, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.GS., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato di 3^ Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ROSSETTO Mattia, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di gara”. il Sig. Mario CAMMAROTA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Dinamo Kave “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G:S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara della Coppa Città di Padova per Società di 3^ Categoria in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ROSSETTO Mattia, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di gara. la società ASD DINAMO KAVE “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei dirigenti accompagnatori”.
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