COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A) Ricorso Sig. Lezzoli Nicola – Giocatore U.S. Papozze 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 del C.R.V. del 4/3/2016 – Squalifica per cinque giornate – Campionato 1^ Categoria Il Calciatore Lezzoli Nicola ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 68 del 4/3/2016 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della squalifica per cinque giornate : “due giornate per l’espulsione ed offese all’arbitro e tre giornate perché, alla notifica del provvedimento, insultava pesantemente il direttore di gara, togliendosi la maglia e gettandola a terra”. B) Ricorso Sig. Donaggio Luca – Giocatore U.S. Papozze 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 del C.R.V. del 4/3/2016 – Squalifica per quattro giornate – Campionato 1^ Categoria Il Calciatore Donaggio Luca ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 68 del 4/3/2016 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della squalifica per quattro giornate : “due giornate per l’espulsione e offese all’arbitro e due giornate perché, alla notifica del provvedimento, insultava pesantemente il direttore di gara”.

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A) Ricorso Sig. Lezzoli Nicola - Giocatore U.S. Papozze 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 del C.R.V. del 4/3/2016 – Squalifica per cinque giornate - Campionato 1^ Categoria Il Calciatore Lezzoli Nicola ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 68 del 4/3/2016 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della squalifica per cinque giornate : “due giornate per l’espulsione ed offese all’arbitro e tre giornate perché, alla notifica del provvedimento, insultava pesantemente il direttore di gara, togliendosi la maglia e gettandola a terra”. B) Ricorso Sig. Donaggio Luca - Giocatore U.S. Papozze 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 del C.R.V. del 4/3/2016 – Squalifica per quattro giornate - Campionato 1^ Categoria Il Calciatore Donaggio Luca ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 68 del 4/3/2016 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della squalifica per quattro giornate : “due giornate per l’espulsione e offese all’arbitro e due giornate perché, alla notifica del provvedimento, insultava pesantemente il direttore di gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente, ha riunito in un unico giudizio i ricorsi presentati dai giocatori sopra indicati, tesserati per la Società U.S. Papozze 2009 e contraddistinti con le lettere A) e B); esaminati i predetti ricorsi, esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il calciatore Lezzoli Nicola; non si è presentato al dibattimento, il calciatore Donaggio Luca, ritualmente convocato, imputando l’assenza a ragioni di lavoro; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; valutate le sanzioni disciplinari assunte dal Giudice Sportivo di primo grado che appiono congrue rispetto ai fatti addebitati; non essendo emersi elementi atti a modificare le delibere impugnate P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dal giocatore Lezzoli Nicola e di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico dello stesso, disponendo altresì l’addebito della tassa reclamo nel conto della Società Papozze 2009, come da dichiarazione resa dalla Società interessata; - di respingere il ricorso presentato dal giocatore Donaggio Luca e di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico dello stesso, disponendo l’addebito della tassa reclamo nel conto della Società Papozze 2009, come da dichiarazione resa dalla Società interessata.
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