COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Roverdicrè Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 39 del 2/3/2016 –Rifusione danni arrecati a uno spogliatoio campo A.S.D. Bosaro Calcio 2013 – Campionato 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Roverdicrè Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 39 del 2/3/2016 –Rifusione danni arrecati a uno spogliatoio campo A.S.D. Bosaro Calcio 2013 - Campionato 3^ Categoria La Società A.S.D. Roverdicré ha inoltrato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicate nel Comunicato n. 39 del 2/3/2016 : “si fa obbligo alla Società Roverdicré di risarcire alla Società Bosaro Calcio 2013 i danni procurati dai propri tesserati nello spogliatoio ospite, come constatato dall’arbitro a fine gara, invitato a visionare lo spogliatoio della Società ospitante; il risarcimento dovrà avvenire dietro presentazione dei documenti giustificativi della spesa sostenuta per le riparazioni”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Roverdicré; lette le controdeduzioni della Società Bosaro Calcio 2013; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; considerato come nel rapporto, il direttore di gara dà atto di aver verificato unicamente con la Società ospitante, al termine della gara, lo stato degli spogliatoi che presentavano effettivamente dei danni (terra nel soffitto e piastrelle e due fori nella porta del bagno). Lo stesso direttore di gara, peraltro, nel rapporto ha dichiarato espressamente di non essere in grado di attribuire ai calciatori della squadra del Roverdicré i danni lamentati non avendo ispezionato gli spogliatoi prima dell’utilizzo dei medesimi. La Corte, pertanto, mancando la certezza dell’attribuzione dei fatti alla Società Roverdicré, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dall’A.S.D. Roverdicré, annullando il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado; - essendo il ricorso accolto non è dovuta a tassa reclamo.
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