COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Città di Mira Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 del 9/3/2016 – Inibizione fino al 30/11/2016 dirigente Fabiani Matteo – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Città di Mira Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 del 9/3/2016 – Inibizione fino al 30/11/2016 dirigente Fabiani Matteo – Campionato Juniores Regionale La Società U.S.D. Città di Mira ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 69 del 9/3/2016 con la quale infliggeva la seguente sanzione disciplinare : Inibizione fino al 30/11/2016 a carico del dirigente Sig. Fabiani Matteo : “durante il secondo tempo contestava una decisione arbitrale con frasi volgari, quindi entrava -seppur non autorizzato - sul terreno di gioco, si avvicinava all'arbitro e gli pestava il piede destro con violenza anche dopo che l'arbitro lo invitava a fermarsi. Uscito dal recinto di gioco proferiva frasi offensive e minacciose reiterate anche dopo la fine della gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Città di Mira; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato in ogni particolare quanto riportato nel referto di gara e suo supplemento; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Città di Mira; - di confermare l‘inibizione fino al 30/11/2016 a carico del dirigente Fabiani Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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