CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 25/03/2016 – Taranto F.C. 1927 s.r.l./Fondi Calcio s.r.l./S.S. Sambenedettese a.r.l./A.S. Viterbese – Castrense s.r.l./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 25/03/2016 – Taranto F.C. 1927 s.r.l./Fondi Calcio s.r.l./S.S. Sambenedettese a.r.l./A.S. Viterbese – Castrense s.r.l./A.S. Gubbio 1910 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE composto da Massimo Zaccheo – Presidente Roberto Carleo - Relatore Lorenzo Casini Pasquale Stanzione Aurelio Vessichelli ha pronunciato la seguente DECISIONE nei giudizi iscritti: - al R.G. n. 48/2015, a seguito del ricorso presentato, in data 26 agosto 2015, dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Mongelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Taranto al Viale Virgilio n. 128, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Panama, n. 58; - al R.G. n. 50/2015, a seguito del ricorso, presentato congiuntamente, in data 27 agosto 2015, dalla società Fondi Calcio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore e dalla società S.S. Sambenedettese A.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Astolfo Di Amato e dal Prof. Avv. Alessio Di Amato, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in Roma alla Via Nizza n. 59, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Panama, n. 58; - al R.G. n. 51/2015, a seguito del ricorso presentato, in data 27 agosto 2015, dalla società A.S. Viterbese-Castrense S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Astolfo Di Amato e dal prof. Avv. Alessio Di Amato, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Roma alla Via Nizza n. 59, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Panama, n. 58; - al R.G. n. 59/2015, a seguito del ricorso presentato, in data 1 settembre 2015, dalla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Astolfo Di Amato e dal Prof. Avv. Alessio Di Amato, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Roma alla Via Nizza n. 59, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Panama, n. 58; tutti avverso la delibera del Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. del 7 agosto 2015 (di cui al C.U. n. 89/A) con la quale è stato fissato il termine entro il quale: “le società interessate all’eventuale sostituzione, ai sensi dell’art. 49, lett. c) – Lega Nazionale Dilettanti – delle NOIF, della società F.C. Castiglione s.r.l., rinunciataria al Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2015/2016, devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti”, al fine di “consentire alla Lega Nazionale Dilettanti di esprimere la nona squadra” da promuovere in Divisione Unica Lega Pro; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 1 ottobre 2015, quanto ai ricorsi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 48/2015, l’avvocato Antonio Martinelli, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Gianluca Mongelli, per la società ricorrente Taranto F.C. 1927 S.r.l., nonché i difensori della intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; - al R.G. ricorsi n. 50/2015, gli avvocati Astolfo Di Amato e Alessio Di Amato per le società ricorrenti Fondi Calcio S.r.l., e S.S. Sambenedettese A.R.L., nonché i difensori della intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; - al R.G. ricorsi n. 51/2015, gli avvocati Astolfo Di Amato e Alessio Di Amato per la società ricorrente A.S. Viterbese-Castrense S.r.l., nonché i difensori della intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; - al R.G. ricorsi n. 59/2015, gli avvocati Astolfo Di Amato e Alessio Di Amato per la società ricorrente A.S. Gubbio 1910 S.r.l., nonché i difensori della intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Roberto Carleo. Considerato in fatto Con i quattro separati ricorsi in epigrafe, di cui il Collegio ha disposto la trattazione congiunta per evidente connessione oggettiva, cinque società hanno impugnato la delibera del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., di cui al C.U. n. 89/A del 7 agosto 2015, con la quale sono stati resi noti i termini e le modalità per la presentazione delle domande delle società interessate a sostituire, ai sensi dell’art. 49, lett. C), delle NOIF, la società FC Castiglione, rinunciataria al campionato di Divisione Unica, Lega PRO, stagione sportiva 2015/2016. Le società ricorrenti deducono articolati motivi e nello specifico: 1) Taranto FC 1927 La ricorrente ha impugnato la delibera sopra specificata ed indicata con il Comunicato Ufficiale n. 89/A del 7 agosto 2015 “limitatamente alla previsione di ammissione di una sola squadra invece delle sette ad integrazione completa dell’organico della Lega Pro”, lamentando una “aperta violazione di norme di diritto in relazione alla NOIF e, nello specifico, per violazione degli artt. 49 e 50 delle NOIF anche in relazione al Comunicato ufficiale n. 327/A del 30.06.2015 della FIGC”, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare: chiede espressamente che l’udienza conseguente al ricorso sia fissata entro un termine di urgenza, considerando l’approssimarsi del campionato di Lega Pro, indicando anche la data del 3.09.2015 nella quale saranno discussi altri ricorsi analoghi al presente; in via cautelare: nell’ipotesi di fissazione dell’udienza ad una data successiva al 3.09.2015, ordinare alla FIGC di posticipare l’inizio dei campionati di Lega PRO e di LND sino alla definizione della presente procedura; in via principale: in ogni caso: accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare e riformare la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 89/A del 7.08.2015 della FIGC con riforma e modifica della stessa limitatamente al numero di squadre da ammettere al Campionato di Lega Pro – Divisione Unica per la stagione 2015 – 2016, per violazione di diritto in riferimento agli artt. 49 e 50 NOIF ed in relazione al Comunicato n. 327/A del 30.06.2015 e conseguentemente ordinare alla FIGC l’ammissione della società Taranto Fc 1927 S.r.l., quale quarta classificata nella speciale graduatoria allegata al C.U. n. 89/A del 7/08/2015; in via subordinata: accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare e riformare la delibera di cui al Comunicato ufficiale n. 89/A del 7.08.2015 della FIGC limitatamente a quanto sopra specificato con rinvio al giudice competente e con enunciazione del principio secondo il quale l’organico della Lega Pro per la stagione 2015 – 2016 deve rimanere a 60 squadre con ammissione di sette squadre secondo la graduatoria allegata al C.U. n. 89/A FIGC per l’obbligo di osservanza degli artt. 49 e 50 della NOIF; quanto alle spese come per legge. A sostegno di tali richieste la società ricorrente (di seguito, per brevità, indicata semplicemente come Taranto), in sintesi, ha dedotto la violazione delle norme di diritto con speciale riferimento agli artt. 49 e 50 NOIF, ritenendo che gli stessi concedano sì la possibilità al Consiglio Federale di modificare i format dei Campionati, ma prevedendo che i) il Campionato di Divisione Unica - Lega Pro sia composto da 60 squadre divise in tre gironi da 20; ii) ogni modifica deliberata può entrare in vigore solo con decorrenza dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione; iii) le modifiche deliberate prima del 14.08.2015 possano entrare in vigore dalla stagione 2016 – 2017. 2) Fondi Calcio S.r.l. e S.S. Sambenedettese A.R.L. Le società ricorrenti hanno impugnato la più volte citata deliberazione del Presidente Federale FIGC ed indicata con il Comunicato Ufficiale n. 89/A del 7 agosto 2015 ed ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso ed in particolare la graduatoria ex. art. 49, lett. C), NOIF, di cui all’allegato a) dell’anzidetta delibera, richiedendo la conseguente ammissione al Campionato di LEGA PRO, stagione sportiva 2015/2016, delle società FONDI CALCIO S.R.L. e S.S. SAMBENEDETTESE A.R.L., le quali, avendo rilevato il mancato completamento dell’organico in 60 squadre del Campionato di LEGA PRO 2015/2016, hanno presentato istanza di ammissione allo stesso formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare: chiedono la fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso per la data del 3.09.2015; in via cautelare: qualora la discussione del ricorso dovesse essere fissata oltre il 6 settembre, chiedono che venga disposta: i) la sospensione della formazione del calendario del campionato di LEGA PRO stagione 2015/2016; ii) la sospensione dell’inizio del campionato di LEGA PRO 2015/2016; in via principale: - chiedono che sia annullata la deliberazione del Presidente Federale di cui al Comunicato Ufficiale n. 89/A del 7.08.2015 della FIGC nella parte in cui di fatto riduce da 60 a 54 il numero delle squadre nell’organico della LEGA PRO 2015/2016, nonché ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso, ed in particolare della graduatoria ex. art. 49, lett. c), NOIF, allegato a), della predetta delibera; - chiedono che sia ordinato alla FIGC che l’organico del Campionato di LEGA PRO Stagione Sportiva 2015/2016 sia riconosciuto di 60 squadre, come previsto dalla normativa vigente, con conseguente ammissione al predetto campionato delle ricorrenti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari. Le società ricorrenti (di seguito, per brevità, indicate rispettivamente come Fondi e Sambenedettese) lamentano sostanzialmente che la deliberazione del Presidente Federale FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 89/A del 7 agosto 2015, stabilirebbe, del tutto illegittimamente, l’integrazione del Campionato di Lega PRO solo fino a 54 squadre in violazione dell’art. 49, comma 1, lett. B) e dell’art. 50 N.O.I.F. Sulla base delle richiamate disposizioni, le ricorrenti ritengono che il campionato della LEGA PRO debba essere necessariamente composto di 60 squadre. Sostengono altresì che sia illegittima la graduatoria contenuta nell’allegato a) della deliberazione del Presidente Federale impugnata, nella misura in cui “sembra limitare la legittimazione a presentare domanda di iscrizione nei termini alle sole società ivi elencate”. 3) A.S. Viterbese-Castrense S.r.l. La ricorrente ha, anch’essa, impugnato la deliberazione del Presidente Federale FIGC di cui al Comunicato Ufficiale n. 89/A del 7 agosto 2015, ed ogni atto presupposto, precedente, contestuale successivo o comunque connesso e ha richiesto al Collegio di Garanzia di ordinare alla FIGC di integrare l’organico del Campionato di LEGA PRO, Stagione Sportiva 2015/2016, fino al raggiungimento di 60 squadre, con conseguente ammissione allo stesso della ricorrente A.S. Viterbese-Castrense S.r.l che, sempre secondo il ricorso, “ha presentato rituale e tempestiva domanda, su cui la FIGC non ha deciso”, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare: chiede la fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso per la data del 3.09.2015; in via cautelare: chiede, qualora la discussione del ricorso dovesse essere fissata oltre il 6 settembre, che venga disposta: i) la sospensione della formazione del calendario del Campionato di LEGA PRO stagione 2015/2016; ii) la sospensione dell’inizio del campionato di LEGA PRO 2015/2016; in via principale: - chiede che sia annullata la deliberazione del Presidente Federale di cui al Comunicato Ufficiale n. 89/A del 7.08.2015 della FIGC nella parte in cui di fatto riduce da 60 a 54 il numero delle squadre nell’organico della LEGA PRO 2015/2016, nonché ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso; - chiede che sia ordinato alla FIGC che l’organico del Campionato di LEGA PRO, Stagione Sportiva 2015/2016, sia riconosciuto di 60 squadre, come previsto dalla normativa vigente, con conseguente ammissione al predetto campionato della ricorrente. Il tutto con vittoria di spese ed onorari. La società ricorrente (di seguito, per brevità, indicata semplicemente come Viterbese) lamenta sostanzialmente che la deliberazione del Presidente Federale FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 89/A del 7 agosto 2015, stabilirebbe, del tutto illegittimamente, l’integrazione del Campionato di Lega PRO solo fino a 54 squadre in violazione dell’art. 49, comma 1, lett. B), e dell’art. 50 N.O.I.F. Sulla base delle richiamate disposizioni la ricorrente ritiene che il campionato della LEGA PRO debba essere necessariamente composto di 60 squadre. 4) A.S. Gubbio 1910 S.r.l. La società A.S. Gubbio 1910 s.r.l. (di seguito, per brevità, indicata semplicemente come Gubbio) aveva presentato l’atto d’intervento nel giudizio promosso dal Seregno Calcio, valevole anche come ricorso autonomo, contro la delibera del Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. del 7 agosto 2015 (di cui al C.U. n. 89/A), nonché di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo, ivi inclusa la deliberazione del Consiglio federale del 31 agosto 2015, resa nota con comunicato stampa pubblicato in pari data sul sito internet della FIGC, o comunque connesso ed in particolare della graduatoria ex art. 49, lett. C), NOIF, di cui all’allegato a) dell’anzidetta delibera del 7 agosto 2015 e affinché sia conseguentemente ordinato alla FIGC di integrare l‘organico del campionato di LEGA PRO, stagione sportiva 2015/2016, fino al raggiungimento di 60 squadre, come sostiene sia previsto dalla normativa vigente, con conseguente ammissione al campionato del Gubbio, che ha presentato rituale domanda, su cui la FIGC non ha deciso, formulando le seguenti conclusioni: in via principale: - che sia annullata, per i motivi di cui in narrativa, la deliberazione del Presidente Federale FIGC assunta in data 7 agosto 2015, di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 89/A del 7 agosto 2015, nella parte in cui di fatto riduce da 60 a 54 il numero delle squadre nell’organico della LEGA PRO 2015/2016, nonché ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo – ivi inclusa le deliberazione del Consiglio Federale del 31 agosto 2015 resa nota con comunicato stampa pubblicato in data 31 agosto 2015 sul sito internet della FIGC, o di qualsiasi altro provvedimento comunque connesso ed in particolare della graduatoria ex art. 49, lett. c), NOIF all. a) della detta delibera del 7 agosto 2015 di cui al Comunicato ufficiale FIGC n. 89/A; - che sia ordinato alla FIGC che l’organico del Campionato LEGA PRO, Stagione Sportiva 2015/2016 sia riconosciuto di 60 squadre, come previsto dalla normativa vigente, con conseguente ammissione al predetto campionato della ricorrente; in via subordinata: - per l’ipotesi in cui il Collegio non reputasse rituale e/o ammissibile l’intervento (nel su citato procedimento promosso dalla società U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.) che il presente atto sia considerato quale ricorso autonomo, con istanza di abbreviazione dei termini a difesa e conseguente fissazione dell’udienza per la trattazione del merito del ricorso per il 3.9.2015; in via cautelare: qualora la discussione del presente ricorso dovesse essere fissata oltre il 6 settembre, si chiede che sia disposta in via cautelare la sospensione dell’inizio del campionato di LEGA PRO 2015/2016. Il tutto con vittoria di spese e onorari. Con ordinanza collegiale del 3 settembre 2015, il Collegio di Garanzia, uditi i difensori delle parti, ha dichiarato inammissibile l’intervento della società Gubbio nel ricorso proposto dalla società U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l., sulla scorta dell’assunto che la società interveniente sia titolare di una posizione autonomamente legittimante avverso il provvedimento impugnato ed il termine per la proponibilità del ricorso era ancora pendente alla data dell’udienza di discussione. L’intimata F.I.G.C. si è costituita con separate memorie per ciascuno dei quattro ricorsi presentati, affermando sostanzialmente la assoluta legittimità dell’operato della Federazione, contestando le tesi e le interpretazioni delle società ricorrenti e chiedendo che “i ricorsi avversari vengano dichiarati inammissibili e, comunque, respinti perché infondati nel merito, previo occorrendo rigetto della domanda cautelare, avanzata subordinatamente alla richiesta di abbreviazione dei termini, con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alle spese e agli onorari di lite, inclusi i diritti amministrativi versati”. La F.I.G.C. assume che le doglianze delle società ricorrenti non possano essere prese in considerazione dal Collegio per una serie di ragioni. Secondo la difesa, in via generale: - la delibera di cui al C.U. n. 89/A del 7 agosto 2015 ha per oggetto “esclusivamente il procedimento finalizzato alla sostituzione della società Castiglione, che, pur avendo conseguito il titolo per partecipare al Campionato di Divisione Unica, vi ha rinunciato, lasciando spazio ad altra società di LND da individuarsi in applicazione delle regole sancite dall’art. 49, lett. C) delle NOIF. …Il procedimento è finalizzato alla eventuale sostituzione delle sole società aventi titolo a partecipare al campionato di Lega PRO, per avere conseguito sul campo il relativo titolo sportivo. Per la stagione sportiva 2015/2016 si è verificata una sola defezione: infatti tutte le società neo promosse in Divisione Unica, ad eccezione del Castiglione, rinunciataria, hanno ottenuto l’ammissione in Lega PRO. …La FIGC, preso atto di detta rinuncia, ha avviato il procedimento di cui all’art. 49 NOIF per la copertura dell’unico posto lasciato vacante dal Castiglione e colmabile ai sensi dell’art.49, lett. C) delle NOIF. Nello specifico la FIGC rileva: - per quanto attiene alle società Taranto e Viterbese, che le stesse hanno partecipato alla procedura di ripescaggio sulla base delle ulteriori vacanze determinatesi per la stagione in corso nell’organico del campionato di Divisione Unica e derivanti da mancate ammissioni di squadre non provenienti dalla LND ma non sono risultate in possesso dei requisiti all’uopo prescritti. La determinazione del Collegio Federale in ordine al mancato ripescaggio del Taranto ha formato oggetto di impugnativa davanti a codesto Collegio di Garanzia, il quale con decisione pubblicata nel solo dispositivo in data 11 agosto 2015 ne ha dichiarato l’inammissibilità. La Viterbese, invece, non ha impugnato le determinazioni del Consiglio Federale in ordine al mancato ripescaggio. Di conseguenza, secondo la difesa, entrambe le decisioni “sono divenute (stante l’avvenuto decorso del relativo termine) inoppugnabili”. - per quanto riguarda le società Fondi, Sambenedettese e Gubbio, che le stesse “non hanno presentato domanda di ripescaggio precludendosi ab origine ogni possibilità di subentrare in vece delle società non ammesse al campionato”, di conseguenza “controparte, non avendo chiesto nei termini all’uopo fissati dalla normativa di settore, di integrare l’organico del campionato di Divisione Unica, non può oggi dolersi del fatto che per carenza in capo alle società aspiranti dei requisiti di ammissione, non sia stato raggiunto il numero di 60 squadre”. Considerato in diritto Tutti i ricorsi, proposti avverso la medesima delibera del Presidente Federale, vanno riuniti e quindi valutati con le argomentazioni che seguono: 1. Le società ricorrenti hanno tutte impugnato la deliberazione del Presidente Federale del 7 agosto 2015, di cui al C.U. FIGC n. 89/A. I motivi articolati avverso la citata decisione possono essere così riassunti: la violazione degli artt. 49 e 50 delle citate NOIF, il primo dei quali prevede che “il Campionato di Lega Pro è articolato in un’unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno” (art.49, lett. b) (prevedendo così un organico di 60 squadre); mentre il secondo stabilisce che “l’ordinamento dei Campionati e i loro collegamenti possono essere modificati solo con delibera del Consiglio Federale” (art. 50, 1° comma), e che “la delibera con la quale viene modificato l’ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore”. In buona sostanza, secondo le società ricorrenti, la delibera impugnata avrebbe disposto una illegittima modifica dell’organico del Campionato di Lega PRO, previsto dall’art. 49 NOIF, riducendo il numero delle squadre ammesse al Campionato da 60 a 54, senza rispettare i criteri stabiliti dall’art. 50 NOIF per le modifiche dell’ordinamento dei Campionati, sia per quanto attiene all’organo legittimato a provvedere alla modifica (il Consiglio Federale e non il Presidente), sia per quanto attiene al termine di efficacia della modifica. Il motivo di ricorso sub 1) è infondato sotto ogni profilo. Le Società ricorrenti muovono dalla indimostrata premessa che la delibera impugnata avesse quale scopo una riduzione del numero di squadre ammesse al Campionato di Lega Pro e si dolgono che tale modifica sia stata attuata da un soggetto non legittimato e senza rispettare i criteri dell’art. 50 NOIF. La premessa sulla quale la censura si fonda tuttavia è errata, ponendosi in contrasto con la finalità propria della delibera, ivi espressamente enunciata; e soprattutto trascurando di considerare le reali ragioni che hanno portato alla riduzione del numero di squadre ammesse al Campionato di Lega Pro, nella stagione sportiva 2015/2016. Tale riduzione, infatti, non è derivata da una preordinata scelta degli Organi della F.I.G.C., attuata attraverso la delibera impugnata, ma dall’insuccesso della procedura di ripescaggio, che era stata tempestivamente avviata dalla Federazione proprio allo scopo di provvedere ad una integrazione dell’organico del detto Campionato, consentendo che allo stesso potesse partecipare il numero di 60 squadre astrattamente previsto, in via generale, dall’art. 49, lett. b, NOIF. Tale procedura non ha consentito di colmare tutte le carenze di organico (in misura tale da permettere lo svolgimento del Campionato con il numero di 60 squadre programmato nell’art. 49, lett. b, NOIF) per mancanza dei necessari requisiti di ammissione al Campionato in capo alle Società aspiranti al ripescaggio. La riduzione del numero di squadre non è dunque il risultato di una modifica organizzativa, disposta attraverso la delibera impugnata, ma la naturale ed oggettiva conseguenza di una procedura di ripescaggio all’esito della quale si è constatata la possibilità di coprire soltanto due delle vacanze di organico, prendendosi atto del difetto dei prescritti requisiti di ammissione in capo alle altre Società aspiranti al beneficio. Correttamente espletata (ancorché con esito solo parzialmente fruttuoso) la procedura di ripescaggio, proprio al fine di raggiungere il numero di 60 squadre programmato dall’art. 49, lett. b, NOIF, la delibera impugnata, senza introdurre alcuna modifica organizzativa all’Ordinamento del Campionato, si è limitata ad avviare esclusivamente il procedimento diretto alla sostituzione della Società F.C. Castiglione s.r.l., la quale, pur avendo titolo per partecipare al Campionato di Lega Pro, vi aveva rinunciato lasciando spazio ad un’altra società proveniente dalla LND, da individuarsi secondo i criteri stabiliti dall’art. 49, lett c), NOIF e, naturalmente, purché in possesso dei requisiti di ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro. In breve, l’esigenza di raggiungere il numero di 60 squadre era già stato correttamente (ancorché infruttuosamente) perseguita attraverso la procedura di ripescaggio; eseguita quella fase, la delibera in esame doveva soltanto provvedere alla integrazione di un solo posto in organico, per sostituire la F.C. Castiglione secondo i criteri dell’art. 49, lett. c), NOIF. Né si può ragionevolmente ritenere – come a torto sostengono le società ricorrenti – che l’art. 49, lett b, NOIF imponga necessariamente di raggiungere il numero di 60 squadre per comporre l’organico del Campionato di Lega Pro anche prescindendo dai requisiti di ammissione al Campionato medesimo, onde la Federazione sarebbe costretta a reiterare senza limiti la procedura di ripescaggio anche in caso di esito infruttuoso di quella già regolarmente espletata. Effettuata la procedura di ripescaggio (per raggiungere, se possibile, il numero programmato di 60 squadre), e preso atto della mancanza di un numero di squadre, aventi i requisiti prescritti ai fini della iscrizione al Campionato, sufficiente per colmare le carenze di organico, non si può che prendere atto di una conseguente riduzione dell’organico stesso, dovendosi escludere la possibilità di ripetere la procedura di ripescaggio, ammettendo squadre che siano già risultate prive dei requisiti di ammissione. Una diversa soluzione non soltanto risulterebbe irragionevole, ma violerebbe ingiustificatamente il principio di parità di trattamento rispetto alle altre squadre già iscritte al Campionato e in possesso dei necessari requisiti. Del resto, due delle società ricorrenti, il Taranto e la Viterbese avevano presentato domanda di ripescaggio che è stata respinta per entrambe. Il Taranto ha quindi presentato impugnativa davanti a codesto Collegio di Garanzia il quale, con decisione pubblicata con dispositivo in data 11 agosto 2015, ne ha dichiarato l’inammissibilità, mentre la Viterbese non ha proposto alcuna impugnativa. Per entrambe le società il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il C.U. n. 89/A ha riguardo alla procedura di sostituzione di società rinunciataria indetta ai sensi dell’art. 49, lett.c ), delle NOIF. Ad ogni modo il ricorso è infondato nel merito per le ragioni già esposte, che rendono superfluo l’esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalla F.I.G.C. Ciò in quanto, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (in tal senso si è espressa la S.C. con recenti pronunce – cfr. Cass., SS.UU., n. 9936/14 e Cass., n. 12002/14 – secondo cui “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Per quanto riguarda le società Fondi, Sambenedettese e Gubbio, è bene precisare che le stesse non hanno presentato domanda di ripescaggio e, di conseguenza, si sono precluse qualsivoglia possibilità di sostituire le società non ammesse al campionato. In ogni caso, per completezza, giova ricordare che nella Decisione n. 1/2016, in ricorso analogo della Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l., contro la delibera del Presidente Federale, di cui al C.U. n. 89/A del 7 agosto 2015, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, dichiarando inammissibile l’atto di intervento del Gubbio citato in epigrafe, erano comunque entrate nel merito della richiesta, sostenendo che “entrambi gli interventi in esame (Gubbio e Forlì) sono sostenuti dagli stessi motivi già svolti dalla ricorrente società Seregno; onde, per tutte le ragioni già illustrate in motivazione, entrambi gli interventi – delle Società Forlì e Gubbio – devono reputarsi infondati nel merito”. 2. Nell’udienza pubblica del 1 ottobre 2015, il prof. Avv. Astolfo Di Amato, difensore delle società Fondi e Sambenedettese, depositava il C.U. n. 131/A, pubblicato dalla FIGC il 4 settembre 2015, nonché un comunicato stampa, pubblicato dalla medesima Federazione in data 26 giugno 2015, sottolineando come, “per effetto dei due suddetti documenti, risulterebbe evidente come la riduzione dell’organico della Lega PRO a 54, sia stata disposta non più solamente e semplicemente in fatto, quale necessitata presa d’atto che il numero delle squadre iscrivibili al Campionato di Lega Pro stagione sportiva 2015/2016, in quanto dotate dei requisiti, non raggiunge le sessanta unità, bensì in diritto, mediante un provvedimento federale ad hoc”. I documenti depositati dal difensore delle ricorrenti Fondi e Sambenedettese e, nello specifico, la deliberazione del Presidente Federale FIGC, pubblicata con C.U. n. 131/A in data 4 settembre 2015, con la quale sono stati individuati i criteri di retrocessione per il Campionato di Lega Pro – Divisione Unica 2015/2016, non ha riguardo alle vicende oggetto della presente controversia e pertanto questo Collegio non ritiene di doverlo esaminare in questa sede. Del resto, la Deliberazione di cui al C.U. n. 131/A già nell’intestazione si riferisce al “Campionato di Lega Pro – Divisione unica 2015/2016”, pertanto non può avere alcun effetto rispetto alla vicenda in oggetto che attiene alla corrente stagione sportiva. Per tutte le ragioni che precedono, i ricorsi proposti dalle società: Taranto F.C. 1927 S.r.l., Fondi Calcio S.r.l., e S.S. Sambenedettese A.R.L., A.S. Viterbese-Castrense S.r.l., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., qui riuniti per evidente connessione oggettiva, devono reputarsi infondati; e devono, pertanto, essere rigettati. 4- Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 per ciascun ricorso in favore della resistente F.I.G.C., oltre accessori di legge. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport: disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva: - Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della resistente FIGC, oltre accessori di legge. - Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della resistente FIGC, oltre accessori di legge. - Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della resistente FIGC, oltre accessori di legge. - Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della resistente FIGC, oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti, tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 1 ottobre 2015 Il Presidente F.to Massimo Zaccheo Il Relatore F.to Roberto Carleo Depositato in Roma in data 25 marzo 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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