F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CFA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. MASSIMO LONDROSI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2305/845 PF14-15 MS/VDB DELL’8.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 29/TFN del 27.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CFA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. MASSIMO LONDROSI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2305/845 PF14-15 MS/VDB DELL’8.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 29/TFN del 27.10.2015)
La società A.C. Pavia 1911 S.r.l. effettuava preannuncio di reclamo ex articolo 37 C.G.S. avverso la decisione della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in data 27.10.2015, nella parte in cui comminava nei confronti di essa società la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., a seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 bis C.G.S. (che aveva deferito anche Massimo Londrosi , direttore generale della società A.C. Pavia). In data 6.11.2015 la società A.C. Pavia, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, dichiarava di desistere dalla prosecuzione dell’impugnazione. Tale dichiarazione di desistenza, nella fattispecie che ci occupa, non può che rientrare nel paradigma processuale della “rinuncia”. Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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