F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 14. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: – SIG. ALDO DELLEPIANE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DEL SAVONA FBC SRL, – SIG. ENRICO SANTUCCI, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SUDDETTA SOCIETÀ; – SAVONA FBC SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI P.T. IN ORDINE ALLA CONTESTATA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA D), PUNTO 6) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – di cui al capo d) dell’atto di deferimento prot. n. 2637/37pf 15-16 del 18.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 14. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: - SIG. ALDO DELLEPIANE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DEL SAVONA FBC SRL, - SIG. ENRICO SANTUCCI, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SUDDETTA SOCIETÀ; - SAVONA FBC SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI P.T. IN ORDINE ALLA CONTESTATA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA D), PUNTO 6) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - di cui al capo d) dell’atto di deferimento prot. n. 2637/37pf 15-16 del 18.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) Con ricorso in data 10.11.2015, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha impugnato la decisione del T.F.N. – Sezione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015, chiedendo, in relazione alla violazione contestata nel deferimento prot. n. 2637/37 del 18.9.2015, affermarsi la responsabilità dei deferiti, sig. Aldo Delle Piane, Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Savona F.B.C. s.r.l., e sig. Enrico Santucci, Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della medesima Società, per violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30.6.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta dal 1.7.2012 al 30.6.2013, nonché della Savona FBS S.r.l. per responsabilità diretta per le condotte poste in essere dai propri legali rappresentanti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. e, per l’effetto, comminarsi la sanzione di 1 punto di penalizzazione a carico della Società e di giorni 15 di inibizione nei confronti dei legali rappresentanti, applicando per questi ultimi la continuazione rispetto alle condotte già sanzionate dal T.F.N. con la decisione impugnata. Adduce il Procuratore Federale che la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la Savona FBS S.r.l., in ossequio a quanto previsto dal Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015, avesse documentalmente provato, entro il 30.6.2015, di aver correttamente pagato le rate scadute del debito IRAP al 30.4.2015, sulla base della documentazione depositata nel corso del procedimento disciplinare ed in particolare: - del piano di rateazione dell’Agenzia delle Entrate; - del modello F24 attestante il pagamento in data 24.4.2015 della prima rata del piano di rateazione; - della ricevuta bancaria attestante il pagamento in data 30.6.2015 della seconda rata. In realtà, secondo la Procura appellante, avendo regolarmente ricevuto in data 26.2.2015 la notifica dell’avviso bonario contenente il piano di rateazione IRAP emesso dalla Agenzia delle Entrate, la Savona FBS S.r.l. avrebbe dovuto pagare la prima rata entro il termine del 30.3.2015 previsto dal piano di rateazione, così che, avendovi invece provveduto solo in data 24.4.2015, essa sarebbe decaduta dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’art. 3-bis del d. lgs. 18.12.1997 n. 462, che espressamente riconnette effetti decadenziali automatici al mancato tempestivo pagamento di una delle rate del piano. Prova ne è che il 25.6.2015 l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso il ruolo all’Ente di riscossione Equitalia che, in data 2.7.2015, ha notificato alla società deferita la cartella di pagamento che la stessa Savona FBS S.r.l., in data 7.7.2015, ha chiesto ed ottenuto (nuovamente) di poter rateizzare. Alla riunione del 10.12.2015, presente la Procura Federale, nessuno è comparso per la Savona FBS S.r.l., la quale non ha svolto difese nel presente grado di giudizio. L’appello del Procuratore Federale è fondato e merita accoglimento. Effettivamente risulta dagli atti la circostanza che la Savona FBS S.r.l. ha provveduto a pagare la prima rata prevista dal piano di rateazione del debito IRAP emesso dalla Agenzia delle Entrate in data 24.4.2015 e quindi oltre il termine del 30.3.2015 previsto dallo stesso piano di rateazione. Si tratta, quindi, di valutare le conseguenze giuridiche di tale tardivo pagamento rispetto alle prescrizioni di cui al Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016. La contestata violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S. nel caso di specie sussiste e la decisione impugnata merita dunque di essere riformata, atteso che la circostanza del mancato pagamento entro il termine del 30.3.2015 della prima rata del debito IRAP ha effettivamente comportato la automatica ed istantanea decadenza della Savona FBS S.r.l. dal beneficio della rateazione ottenuto e, quindi, la conseguente iscrizione a nuovo ruolo dell’importo dovuto per la citata imposta, interessi e sanzioni in misura piena, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 3-bis del d. lgs. n. 462/97. Ne consegue che il pagamento tardivamente effettuato in data 24.4.2015 è intervenuto quando la Savona FBS S.r.l., ai sensi e per gli effetti della citata disposizione normativa, era già decaduta dal beneficio della rateazione, sicchè la Società deferita, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, non ha tempestivamente pagato le rate scadute del debito IRAP al 30.4.2015, né ha dunque correttamente ottemperato alle prescrizioni di cui al Titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 6 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015. Appaiono infine congrue le sanzioni richieste dal Procuratore Federale, anche alla luce ed in applicazione del principio di continuazione rispetto alle condotte già giudicate dal T.F.N. con la medesima decisione di cui qui si dispone, come richiesto, la parziale riforma. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, in riforma della decisione, infligge 1 punto di penalizzazione alla società Savona e giorni 15 di inibizione ciascuno ai sig.ri Delle Piane Aldo e Santucci Enrico.
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