F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 01 Aprile 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE/F.LLI BARI REGGIO EMILIA DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 534 del 1.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 01 Aprile 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE/F.LLI BARI REGGIO EMILIA DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 534 del 1.3.2016) Con atto, spedito in data 4.3.2016, la Società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 36-bis C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 534 dell’1.3.2016 della predetta Divisione) con la quale era stato respinto il ricorso, proposto dalla predetta Società avverso l’omologazione del risultato della gara Bergamo Calcio a 5 La Torre/F.lli Bari Reggio Emilia, disputatasi in data 30.1.2016. A seguito della trasmissione, a mezzo FAX in data 8.3.2016, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre faceva pervenire, in data 15.3.2016, atto di reclamo. La Società F.lli Bari di Reggio Emilia ha controdedotto al reclamo chiedendo che lo stesso sia dichiarato tardivo e comunque infondato. Questa Corte ritiene che il ricorso sia tempestivo in quanto il preannuncio di reclamo è stato trasmesso in data 4.3.2016, ovvero nel rispetto del termine di tre giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. (1.3.2016) e che i motivi sono stati trasmessi in data 15.3.2016, ovvero nel rispetto del termine di 7 giorni dalla data di trasmissione (8.3.2016), da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali di gara. Ciò premesso, questa Corte ritiene che nel caso che ci occupa possa essere riconosciuto alla Società ricorrente l’errore scusabile atteso che la stessa - al momento della trasmissione del preannuncio di reclamo avverso l’omologazione del risultato della gara Bergamo Calcio a 5 La Torre/F.lli Bari Reggio Emilia, disputatasi in data 30.1.2016 e dei successivi motivi di reclamo - ha fatto legittimamente affidamento sulla correttezza del numero di FAX (0522.351506), indicato, come numero di FAX della Società F.lli Bari di Reggio Emilia, sia nell’indirizzario della Serie B – Girone A della Divisione Calcio a 5, pubblicato con Com. Uff. n. 21 del 13.8.2015 della predetta Divisione, sia nell’intestazione della distinta di gara; numero di fax che si è, poi, rivelato erroneo. Trattasi di circostanza che induce questa Corte a riconoscere alla Società ricorrente l’errore scusabile, con conseguente rimessione in termini della stessa e rinvio degli atti al Giudice di primo grado per l’esame del merito dell’originario ricorso proposto dalla predetta Società avverso l’omologazione del risultato della gara Bergamo Calcio a 5 La Torre/F.lli Bari Reggio Emilia, 2 disputatasi in data 30.1.2016; ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 36-bis, comma 4, C.G.F. e 153, comma 2, del c.p.c.. Per questi motivi, la C.S.A., visti di artt. 2 e 36 bis comma 4 CGS e l’art. 153 comma 2, c.p.c., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo) e in riforma della decisione rimette gli atti al giudice di primo grado per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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