FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 325/A del 25/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FULVIO VINCENZO FRANGIAMONE – FRANCESCO ROMANO – GIANLUCA ROMANO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 325/A del 25/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FULVIO VINCENZO FRANGIAMONE - FRANCESCO ROMANO - GIANLUCA ROMANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 827 pf 10/11, riunito ai procedimenti n.158 pf 11/12 e n. 139 pf
13-14, adottato nei confronti del Sig. FULVIO VINCENZO FRANGIAMONE, del Sig. FRANCESCO
ROMANO e del Sig. GIANLUCA ROMANO avente ad oggetto la seguente condotta:
il sig. FULVIO FRANGIAMONE, all’epoca dei fatti agente di calciatori per la violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1
bis, comma 1, del C.G.S., dell’art. 12, comma 1 e 4, e dell’art. 16, comma 1, del
Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver rappresentato gli
interessi del calciatore Antonio MONTELLA nella stipula del contratto economico con la
società F.C. CATANZARO S.P.A., stipulato in data 14 maggio 2010, senza aver ricevuto un
regolare mandato dal calciatore Antonio MONTELLA;
il sig. FRANCESCO ROMANO, all’epoca dei fatti agente di calciatori per le seguenti violazioni:
1) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1
bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di Calciatori
vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione
del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 24.7.2009 dal sig. Davide
LODI con la società F.C. CATANZARO S.P.A. nonostante fosse l’agente di tale
calciatore;
2) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1
bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di Calciatori
vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione
del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 7.8.2009 dal sig. Manolo
MOSCIARO con la società F.C. CATANZARO S.P.A. nonostante fosse l’agente di tale
calciatore;
3) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1
bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di Calciatori
vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione
del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 7.8.2009 dal sig. Stefano DI
CUONZO con la società F.C. CATANZARO S.P.A. nonostante fosse l’agente di tale
calciatore;
4) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1
bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, comma 1 e 4, e art. 16, comma 1, del Regolamento
Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver rappresentato gli interessi del
calciatore Alessandro VONO nella stipula del contratto economico con la società F.C.
CATANZARO S.P.A., stipulato in data 24 luglio 2009, senza aver ricevuto un regolare
mandato dal calciatore Alessandro VONO;
il sig. GIANLUCA ROMANO, all’epoca dei fatti agente di calciatori per la violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma
1, del C.G.S., dell’art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente
all’epoca dei fatti, dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del
proprio nome nel contratto economico stipulato in data 7.7.2011 dal sig. Stefano DI
CUONZO con la società S.S. JUVE STABIA S.R.L., nonostante fosse l’agente di tale
calciatore;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva, formulata dal Sig. FULVIO FRANGIAMONE, dal Sig. FRANCESCO ROMANO e del Sig.
GIANLUCA ROMANO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di sospensione della
Licenza per il Sig. FULVIO FRANGIAMONE, 50 (cinquanta) giorni di inibizione e € 1.500,00
(millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. FRANCESCO ROMANO, 15 (quindici) giorni di
inibizione per il Sig. GIANLUCA ROMANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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