COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 dell’ 29/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MONTEMURRO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 49/PZ DEL 09.03.2016.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 dell’ 29/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MONTEMURRO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N. 49/PZ DEL 09.03.2016. Letto il reclamo il reclamo dalla A.S. MONTEMURRO ritualmente proposto avverso le squalifiche ai propri calciatori CIANCIA GIANROCCO e CIRIGLIANO VITO irrogate in forza di Decisione del G.S. pubblicata su C.U. n° 49 del 09 Marzo 2016 – Delegazione Provinciale di Potenza; Esaminati gli atti Ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, nella persona del Vice Presidente SANTOMARTINO LUIGI; Procedutosi, ex art. 34 comma 5 C.G.S., all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni, peraltro generiche, dal reclamante Sodalizio addotte non abbiano trovato riscontro nel comparato esame del referto di gara e delle dichiarazioni dall’Arbitro rese; Ritenuto, invero, aldilà della stretta interpretazione dei fatti dalla ricorrente Società offerta al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, come dall’analisi della documentazione unitariamente acquista agli atti del procedimento, sia nitidamente emersa la responsabilità del giocatore CIRIGLIANO VITO in riferimento al comportamento reiteratamente ingiurioso e minaccioso da questi avuto nei confronti dell’Arbitro, vuoi nel corso dell’incontro che al momento della sua comminata espulsione; Considerato, ancora, come dall’analisi del compendio istruttorio possa ritenersi acclarato il comportamento violento dal calciatore CIANCIA GIANROCCO per aver questi colpito, nonostante i ripetuti richiami verbali dal D.G. rivoltogli, un avversario; Considerato, in definitiva, come la natura dei fatti accertati e le argomentazioni che precedono non consentano a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, in ragione di anche di propria consolidata Giurisprudenza una, neanche minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. rigetta il reclamo dalla A.S. MONTEMURRO, ritualmente proposto, confermando integralmente la Decisione del G.S. pubblicata su C.U. n° 49 del 09 Marzo 2016 – Delegazione Provinciale di Potenza; dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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