COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 31/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CAVASSI Simone, BOZ Massimo e ASD RISANESE. Con deferimento del 22.01.2016 il Procuratore Federale, chiamava rispettivamente a rispondere: 1) il calciatore CAVASSI Simone della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, stabiliti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 19, comma 13 b e 22 comma 6 del C.G.S., perché, malgrado fosse squalificato, ha partecipato alla gara Reanese– ASD RISANESE del 13.09.2015 (1^ categoria); 2) il presidente BOZ Massimo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, stabiliti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 19, comma 13 b e 22 comma 6 del C.G.S., per avere sottoscritto la distinta della medesima gara attestando la regolarità della posizione di tutti i calciatori presenti, malgrado il calciatore CAVASSI Simone fosse squalificato. 3) la Società ASD RISANESE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. “delle violazioni ascritte al calciatore CAVASSI Simone per la condotta specificata meglio nella parte motiva”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 31/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CAVASSI Simone, BOZ Massimo e ASD RISANESE. Con deferimento del 22.01.2016 il Procuratore Federale, chiamava rispettivamente a rispondere: 1) il calciatore CAVASSI Simone della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, stabiliti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 19, comma 13 b e 22 comma 6 del C.G.S., perché, malgrado fosse squalificato, ha partecipato alla gara Reanese– ASD RISANESE del 13.09.2015 (1^ categoria); 2) il presidente BOZ Massimo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, stabiliti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 19, comma 13 b e 22 comma 6 del C.G.S., per avere sottoscritto la distinta della medesima gara attestando la regolarità della posizione di tutti i calciatori presenti, malgrado il calciatore CAVASSI Simone fosse squalificato. 3) la Società ASD RISANESE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. “delle violazioni ascritte al calciatore CAVASSI Simone per la condotta specificata meglio nella parte motiva”. La convocazione. Con Raccomandate tempestivamente inviate alle parti interessate il Presidente del T.F.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 25.02.2016. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. In sede di audizione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; ed i deferiti personalmente CAVASSI Simone e BOZ Massimo, quest’ultimo anche nella sua veste di presidente della Società. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: - quanto al Sig. CAVASSI Simone, 1 (una) giornata di squalifica; - quanto al Sig. BOZ Massimo, 60 (sessanta) giorni di inibizione; - quanto all’ ASD RISANESE, € 400,00 di ammenda e un punto di penalizzazione. Il sig. BOZ, quale presidente, chiedeva di non patteggiare, rimettendosi all’equa valutazione del TFT. La motivazione. I fatti che hanno dato corso al deferimento sono segnatamente i seguenti. Il calciatore CAVASSI avrebbe dovuto scontare un residuo di sanzione commisurato ad una giornata di squalifica relativa alla scorsa stagione 2014/2015. Invece, partecipava alla prima gara della corrente stagione sportiva, il 13.09.2015, valevole per il Campionato Regionale di Prima categoria. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione da parte dei deferiti circa i fatti loro addebitati, consentono di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e fondato il deferimento. I deferiti hanno chiesto di non patteggiare una sanzione ridotta in considerazione del fatto che la giornata di squalifica richiesta per il calciatore, così come il punto di penalizzazione richiesto per la Società, essendo non frazionabili, non potevano essere in nessun modo ridotti, né il rappresentante della Procura Federale ha inteso convertirli in sanzione di altra tipologia. In particolare, il Presidente BOZ si è opposto con fervore al punto di penalizzazione richiesto dalla Procura Federale, in considerazione del fatto che la posizione irregolare del calciatore, che secondo la difesa è frutto di una odiosa svista, già era costata alla classifica della RISANESE i tre punti della gara successiva a quella oggetto di deferimento, in quanto la vittoria sul campo era stata annullata dal tempestivo ricorso (al GST) dell’avversaria, che aveva ottenuto la vittoria “a tavolino”, ovvero la punizione sportiva della perdita della gara a carico della RISANESE con il punteggio di 0-3, proprio in considerazione della partecipazione indebita alla gara del medesimo calciatore CAVASSI. Al riguardo, il T.F.T. FVG, accende l’attenzione sulla questione afferente alla tipologia della sanzione nel caso di partecipazione alla gara di chi non ne abbia titolo, e rileva: - nel caso in cui la squadra avversaria presenti tempestivo ricorso al GST, il CGS prevede automaticamente la punizione sportiva della perdita della gara 0-3 ex art. 17/5 CGS (Xnel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che " fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parteX), salvo che tale violazione emerga dagli atti di gara, nel qual caso il GST provvede d’ufficio in sede di omologa del risultato della gara. - nel caso in cui siano scaduti i termini per il reclamo e la violazione non emerga dagli atti di gara, venendo in rilievo solo successivamente, il GST non è più chiamato ad intervenire e il CGS così dispone: Art. 46/6: “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice.” Quindi resta inalterato il risultato maturato sul campo grazie anche all’apporto del calciatore squalificato, ma questi e la società sono soggetti a procedimento disciplinare. Solo la Procura Federale potrà in tal caso attivare il procedimento disciplinare, avanti al Tribunale Federale competente, e la Procura Federale è solita in tali casi richiedere la sanzione ex art. 18 co. 1 lett. g), nella misura di un punto per ogni gara giocata con organico irregolare. Ma già la Commissione Disciplinare Nazionale si era espressa in molteplici casi “escludendosi, secondo il consolidato indirizzo di questa Commissione, il criterio dell’automatismo per la irrogazione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara risultata irregolare” (Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. – C.U. n. 67/CDN del 21 marzo 2011 – deferimento ASD Noto). D’altronde, lo stesso art. 18, al primo comma, riporta che le sanzioni a carico delle Società debbono essere “commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, e l’automatismo non è certamente il miglior metodo per onorare tale precetto. L’unica regola che si presenta come applicabile è l’art. 10 co.6: “Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, richiamando i commi 8 e 9 del medesimo art. 10. Ma anche tale disposizione non fa al caso nostro, perché il comma 9 dispone “la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni”, il che rende evidente che questo precetto sta trattando di violazioni ben più gravi rispetto alla partecipazione ad una gara di chi non ha scontato una giornata di squalifica maturata nel corso della precedente stagione agonistica. Così, il TFT, escluso l’ “automatismo” della penalizzazione di uno o più punti in classifica, ritiene di dover valutare caso per caso, se applicare o no la penalizzazione di punti in classifica, verso la quale sanzione, comunque, confessa apertamente la propria idiosincrasia, convinto che lo Sport ove possibile debba privilegiare il verdetto dettato dal campo piuttosto che il risultato deciso d’autorità. Ecco che così il TFT FVG ritiene giustificato il proprio intervento sulla classifica solo al fine di riequilibrare uno scompenso concreto, dovuto ad una violazione che abbia inciso sul risultato. In particolare, ad avviso del TFT trova spazio la sanzione del punto di penalizzazione per il caso in esame solo ove la partecipazione del calciatore privo di titolo abbia inciso negativamente sulla regolarità della competizione. Per valutare nel concreto la condotta contestata, il TFT deve analizzare il referto di gara e apprendere che nella gara in oggetto il calciatore CAVASSI è stato schierato dal primo all’ultimo minuto della gara in esame e che il punteggio sul campo è stato risicato (2 a 1 per la RISANESE con goal della vittoria al 49° del secondo tempo), sì che appare evidente che l’apporto del calciatore schierato in posizione irregolare è risultato, se non proprio decisivo, certamente rilevante per il risultato. Certamente diverso avviso avrebbe avuto il TFT se il calciatore fosse stato per esempio schierato per un modesto scampolo di partita, a risultato acquisito, ovvero se il punteggio della gara avesse manifestato un divario imponente, nel qual caso la presenza in campo di quel calciatore avrebbe potuto dirsi senz’altro ininfluente sul risultato. Conforta questa impostazione la decisione del TNAS del CONI, con lodo 28 ottobre 2010 (SS Vigor Cisterna / FIGC), che individua i criteri da applicare nella valutazione della responsabilità dei deferiti: ‘l’Arbitro Unico non condivide pienamente la posizione espressa in udienza dalla FIGC, secondo cui in tutti i casi di irregolare tesseramento (e conseguente irregolare posizione in campo del calciatore tesserato) occorra sempre irrogare una sanzione consistente in uno o più punti di penalizzazione, vista la gravità della violazione. Posto che – sine dubio – tale orientamento debba essere condiviso per la grande maggioranza dei casi, l’Arbitro Unico ritiene che, in via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, possa invece considerarsi congruo comminare la sola sanzione dell’ammenda – prevista come minimo edittale dall’art. 10, comma 3, del C.G.S. – quando concorrano cumulativamente le seguenti circostanze: a) la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell’irregolarità del tesseramento; c) una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultati agonistici (al più una gara, come nel caso di specie); d) la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi). D’altronde, de iure condendo, resta sempre aperta la possibilità per la FIGC di modifica del testo dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. prevedendo uno o più punti di penalizzazione come minimo edittale. L’Arbitro Unico ritiene, infine, che per rendere congrua e proporzionata, e concretamente afflittiva, la sanzione complessivamente irrogata alla S.S.D. Vigor Cisterna, l’importo dell’ammenda debba essere determinato in Euro 1.000 (mille/00) anziché in Euro 300 (trecento/00)” (Cfr. lodo 28 ottobre 2010 Vigor Cisterna / F.I.G.C., nonché lodo 15 maggio 2009 F.C. San Marco / F.I.G.C.; ma anche lodo 13 maggio 2009 S.S.D. Fondi / F.I.G.C., ove si legge che “si reputa che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico della Fondi, oltre all’ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento sia eccessiva se commisurata alle effettive responsabilità che residuano come provate a carico della medesima società all’esito del giudizio, trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica e debba pertanto essere annullata tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dal dirigente accompagnatore)”. Nel caso in esame, la presenza del calciatore CAVASSI deve, così, ritenersi rilevante ai fini del risultato della gara, per cui il TFT ritiene di dover riequilibrare gli effetti della sua partecipazione irregolare e sanzionare la società che ha indebitamente ottenuto un vantaggio dal suo apporto vietato, come da dispositivo. Circa le altre sanzioni richieste dalla Procura Federale, ritenendo che la violazione ascritta costituisca riflesso del medesimo fatto già sanzionato in occasione del ricorso della società avversaria, il TFT non vede motivi per discostarsi dalle sanzioni già disposte dal GST, e provvede come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale – FVG così decide: 1) dispone a carico del sig. CAVASSI Simone la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica; 2) dispone a carico del sig. BOZ Massimo la sanzione di gg 10 (dieci) di inibizione; 3) dispone a carico della società ASD RISANESE, a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione di € 200,00 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso, perché potenzialmente rilevante ai fini della classifica.
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