COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 31 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 217. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIPPO CARMINE (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S.D. VILLANOVA 2006): ART. 1 BIS, COMMA 1, ED ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. IORIZZO PIETRO (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELL’U.S.D. VILLANOVA 2006): ART. 1 BIS, COMMA 1, ED ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’U.S.D. VILLANOVA 2006: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 31 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 217. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIPPO CARMINE (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S.D. VILLANOVA 2006): ART. 1 BIS, COMMA 1, ED ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. IORIZZO PIETRO (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELL’U.S.D. VILLANOVA 2006): ART. 1 BIS, COMMA 1, ED ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELL’U.S.D. VILLANOVA 2006: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 24 febbraio 2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Antonio Villlani, in data 27 ottobre 2015, prot. 4021/1, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 14 marzo 2016 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Sono risultati, altresì, presenti i deferiti, con l'assistenza del legale. Il rappresentante della Procura Federale ha esposto i motivi del deferimento, precisando che oggetto del presente giudizio è il deferimento, da parte della Procura Federale, del sig. Pippo Carmine, presidente della società Villanova 2006, e del sig. Iorizzo Pietro, calciatore della stessa società, per avere gli stessi indotto, mediante atteggiamento minaccioso, il sig. Ciccone Pietro, presidente, ed il sig. Maraia Francesco, calciatore, della società Anzano 1971, a sottoscrivere, al termine della gara Villanova 2006 / Anzano 1971, del 12.04.2015, una dichiarazione congiunta, secondo la quale la palla non aveva varcato la linea di porta, nonostante l'arbitro avesse convalidato il gol della società Anzano. Deferita, naturalmente, è anche la società Villanova 2006, per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alle sopra descritte condotte. Il deferimento si fonda su un esposto e sulle dichiarazioni del sig. Pietro Ciccone, presidente della società Anzano 1971, nonché sulle dichiarazioni rese, in corso di indagine, dal sig. Maraia Francesco, calciatore della stessa società. I deferiti hanno negato ogni addebito, anche rinviando alle dichiarazioni rese, in corso di indagine, dall'Osservatore arbitrale, il quale ha riferito che le due società erano in rapporto di cordialità e che vi era stato accordo tra le società nel sottoscrivere la dichiarazione sulla non esistenza del goal assegnato all'Anzano 1971. La Procura Federale, rappresentata in udienza dal Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni, ha chiesto: a) mesi due di inibizione, a carico del sig. Pippo Carmine; b) otto giornate di squalifica, a carico del sig. Iorizzo Pietro; c) ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), a carico della società A.S.D. Villanova 2006. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che il presente giudizio trae origine da un esposto firmato dal Presidente della società Anzano 1971, con il quale quest’ultimo aveva denunciato, come già innanzi specificato, di essere stato costretto a sottoscrivere la dichiarazione congiunta, unitamente al predetto calciatore della propria squadra. L'arbitro della gara ha dichiarato che un tesserato della società Anzano 1971 gli aveva riferito che, se non fosse stato firmato il documento, non avrebbero lasciato il campo e i cancelli non sarebbero stati aperti; ha dichiarato, altresì, che gli animi dei locali erano tesi, sino al momento della sottoscrizione del documento. Il Collegio ritiene accertato che, dato il clima acceso, la sottoscrizione del documento abbia consentito di placare gli animi e sbloccare la situazione. Al riguardo, si è formato il convincimento che, effettivamente, siano state poste in essere forti pressioni, per indurre alla firma del documento, esercitate anche dallo stesso presidente del Villanova 2006, il quale, comunque, non aveva assunto un atteggiamento consono, neppure nei confronti del direttore di gara (si veda, al riguardo, anche il rapporto del Commissario di Campo). Appare adeguatamente testimoniata (attraverso le dichiarazioni dei sigg. Ciccone e Maraia) anche la partecipazione alle intimidazioni da parte del sig. Iorizzo. Pertanto, il Collegio ritiene che i comportamenti denunciati siano da sanzionare, in una misura congrua ed adeguata, che si individua come segue: a) l'inibizione per mesi due nei confronti del sig. Pippo Carmine; b) la squalifica per quattro gare nei confronti del sig. Iorizzo Pietro; c) l'ammenda di euro 300,00 (trecento/00), a carico della società Villanova 2006. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: mesi due di inibizione a carico del sig. Pippo Carmine; quattro giornate di squalifica a carico del sig. Iorizzo Pietro; euro 300,00 (trecento/00) di ammenda a carico della società Villanova 2006.
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