COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società ALTOLARIO CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. U Gara del 13.02.2016 tra Morbegno Calcio 1908 / Alto Lario Calcio C.U. n. 36 della Delegazione di Sondrio datato 25.02.2016.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo della società ALTOLARIO CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. U Gara del 13.02.2016 tra Morbegno Calcio 1908 / Alto Lario Calcio C.U. n. 36 della Delegazione di Sondrio datato 25.02.2016. La Società ALTOLARIO CALCIO ha proposto reclamo avverso la squalifica del giocatore BEVILACQUA Michele fino al 26.06.2016, per il comportamento irriguardoso e gravemente offensivo tenuto nei confronti dell'arbitro. Eccepisce la reclamante che nel referto arbitrale il direttore di gara identifca l'autore del gesto attraverso il numero che lo stesso aveva sui pantaloncini e che il numero sui calzoncini identificava la divisa della società della squadra Morbegno Calcio e non la loro. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : l'arbitro necessariamente sentito a chiarimenti in ordine alla circostanza emersa durante l'audizione della società reclamante, ovvero l'identificazione del giocatore attraverso il numero riportato sui calzoncini, riferisce di aver commesso un errore nel riportare tale circostanza e che, per contro, avrebbe identificato il calciatore responsabile dal numero indicato sulla maglia, che detto calciatore si era tolto e aveva ripiegato all'interno dei pantaloncini. La Corte in proposito rileva che, sebbene il rapporto di gara e le dichiarazioni dell'arbitro debbano costituire fonte primaria e privilegiata di prova, ha comunque l'onere di correttamente valutare il contenuto del rapporto arbitrale e le dichiarazioni rese dal direttore di gara. La ricostruzione operata ex post dal direttore di gara, non può essere ritenuta attendibile. La circostanza del riconoscimento dell'autore del gesto attraverso il numero riportato sui calzoncini, scritto dall'arbitro sul referto di gara, è chiara e precisa, senza alcuna esitazione, nonché inequivocabile. La Corte ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso presentato dalla società Alto Lario Calcio e per l'effetto, stante la necessità di garantire il doppio grado di giurisdizione, rimette gli atti al Giudice Sportivo per gli opportuni provvedimenti. Tanto premesso ACCOGLIE il ricorso ed annulla la sanzione comminata al sig. BEVILACQUA Michele e rimette gli atti al Giudice Sportivo per gli opportuni provvedimenti. Si dispone l'accredito della relativa tassa.
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