COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD MONZAMBANO Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 13.03.2016 tra ASD Monzambano / La Cantera C.U. n. 35 della delegazione di Mantova datato 17.03.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD MONZAMBANO Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 13.03.2016 tra ASD Monzambano / La Cantera C.U. n. 35 della delegazione di Mantova datato 17.03.2016. Le Società ASD MONZAMBANO ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha squalificato i calciatori, Kevin VIOLANTE e ZUIN Nicolò per tre gare, BIASIO Cristian, GANDINI Alessio e MARINO Domenico per due gare e GHERNA Darian Vasile per una gara, lamentando che le predette squalifiche sono ingiuste ed eccessive. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il reclamo proposto avverso le squalifiche dei calciatori BIASIO Cristian, GANDINI Alessio, MARINO Domenico e GHERNA Darian Vasile è inammissibile in quanto, ai sensi dell'Art.45, comma III, lett. a) CGS, non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori inferiori a tre giornate. Meritano invece di essere confermate le squalifiche comminate dal GS ai calciatori Kevin VIOLANTE e ZUIN Nicolò, considerato che dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che gli stessi hanno proferito frasi offensive nei confronti dell'arbitro. Tanto premesso e ritenuto, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto avverso le squalifiche dei calciatori BIASIO Cristian, GANDINI Alessio, MARINO Domenico e GHERNA Darian Vasile e rigetta per il resto il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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