F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 10 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CFA del 05 Aprile 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. FARINELLI GIULIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER 6 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 9523/411 PF14-15/AA/MG DEL 23.4.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 10 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CFA del 05 Aprile 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. FARINELLI GIULIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER 6 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 9523/411 PF14-15/AA/MG DEL 23.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015) Con atto del 23.7.2015, il Sig. Giuliano Farinelli ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015 con la quale, in accoglimento del deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. del 23.4.2015 (n. 9523/411 pf 14 15/AA/mg), è stata affermata la responsabilità del sig. Farinelli Giuliano per le violazioni ascritte, con l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), nonché la responsabilità diretta della società A.S.D. Ceccano con irrogazione a quest’ultima dell’ammenda di € 1.500,00. A giudizio del Tribunale Federale Territoriale sussistono a carico del Farinelli i profili di responsabilità evidenziati dalla Procura federale la quale, a seguito dell’istruttoria svolta e in particolare degli atti trasmessi dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. (prot. n. 90/34/41) e dei fogli di censimento dei soggetti coinvolti, ha rilevato che Giuliano Farinelli, all’epoca dei fatti presidente dell’A.S.D. Ceccano, avrebbe contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, violando l’art. 1 bis comma 1 C.G.S., per aver utilizzato, dinanzi ad un Organo di Giustizia Sportiva, artifizi contabili tra cui titoli di credito e ricevute non pertinenti alla controversia in oggetto, al fine di dissimulare il mancato pagamento dei compensi a favore del tecnico, Emiliano Adinolfi, per la Stagione Sportiva 2012/2013. In conseguenza di tali condotte, la Procura Federale ha ritenuto altresì che si configurasse la responsabilità diretta della Società A.S.D. Ceccano, ex art. 4 comma 1 C.G.S., alla quale apparteneva il deferito al momento di commissione dei fatti e nel cui interesse era stata posta in essere l’attività contestata. Trasmessi gli atti del procedimento a cura della segreteria della Corte Federale d’Appello, il Farinelli ha fatto tempestivamente pervenire i motivi del proprio gravame. In particolare, il Farinelli sostiene che il procedimento nei suoi confronti sia stato instaurato e condotto del tutto irritualmente dal momento che le comunicazioni relative all’avviso della conclusione delle indagini dell’11.2.2015, dell’atto di deferimento del 23.4.2015 e dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale Federale Territoriale sarebbero state trasmesse con lettera raccomandata a/r presso la società A.S.D. Ceccano (ricevute tutte dalla Sig.ra Ciotoli 2 Antonia che non rivestirebbe alcuna carica all’interno della società) benchè il Farinelli, a far data dal 18.7.2014, avesse cessato ogni rapporto con la A.S.D. Ceccano, comunicando formalmente la variazione dell’organigramma presso la LND, e, nella stagione 2014/2015, fosse stato tesserato quale allenatore della SSD Terracina Calcio 1925, e comunque avesse stabilito la propria residenza in Patrica, C.da Quattro Strade 89, presso la quale alcun atto relativo al procedimento in oggetto gli era stato mai comunicato. Per tali ragioni, il reclamante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione cautelare della decisione ex art. 37 C.G.S. e, nel merito, l’annullamento della medesima delibera. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti. Emerge infatti dalla documentazione prodotta che gli atti del procedimento, fin dalla fase delle indagini, siano stati comunicati al Farinelli non personalmente o presso la società di appartenenza bensì presso la A.S.D. Ceccano, società con la quale il Farinelli aveva tuttavia cessato ogni rapporto fin dal 18.7.2014, circostanza questa formalmente comunicata presso i competenti uffici della LND mediante la trasmissione dei verbali dell’assemblea dei socie e conseguentemente ratificata mediante tempestivo e regolare invio della prevista variazione di organigramma. Risulta pertanto evidente che alcuna delle comunicazioni previste dal C.G.S. a garanzia della regolarità del contraddittorio sia stata validamente compiuta con la conseguente violazione del diritto di difesa. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S. la Corte Federale d’Appello se rileva la violazione delle norme sul contraddittorio deve annullare la decisione impugnata e rinviare all’Organo che ha emesso la decisione per l’esame del merito nel regolare contraddittorio delle parti. Per questi motivi, la C.F.A. in accoglimento del ricorso sopra proposto dal sig. Farinelli Giuliano, annulla la decisione impugnata e visto l’art. 37, comma 4 C.G.S., rinvia al Giudice di primo grado per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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