F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CFA del 31 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CFA del 05 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. STRAMACCIONI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 20 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 5683/74 PF14-15 SP/GB DEL 9.12.2015 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 214 dell’8.3.2016).

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CFA del 31 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CFA del 05 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. STRAMACCIONI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 20 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI - NOTA N. 5683/74 PF14-15 SP/GB DEL 9.12.2015 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 214 dell’8.3.2016). La Procura Federale in data 9.12.2015 deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il sig. Stramaccioni Andrea, all’epoca dei fatti in contestazione allenatore iscritto nei ruoli di detto Settore, perchè rispondesse della violazione dell’art. 1 bis comma 1 dell’allora vigente Codice della Giustizia Sportiva in relazione al disposto dell’art. 20 comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori (d’ora in poi RAC) in vigore fino al 31 marzo 2015, per essersi quegli avvalso dell’opera dell’avv. Giuseppe Bozzo (il quale svolgeva attività ai sensi dell’art. 5 comma 1 del RAC) ai fini della trattativa e della conclusione del contratto con la Udinese Calcio S.p.A. nel mese di giugno 2014. La Commissione su nominata, nel Com. Uff. n. 214 in data 8.3.2016, dichiarava lo Stramaccioni responsabile dell’addebito disciplinare e gli infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 nel sostanziale rilievo che il menzionato avv. Bozzo - benché non più iscritto all’Albo degli Agenti dei calciatori a far tempo dal 25.10.2010 e quindi non più in possesso della formale qualifica di agente - aveva continuato ad esercitare di fatto, notoriamente ed in via esclusiva o prevalente, l’attività di agente dei calciatori, prestando cura ed assistenza, oltreché nel caso in esame, a numerosi calciatori nei rapporti con le società di calcio professionistiche. Posto che il citato art. 20 comma 4 del RAC non consente “agli agenti di rappresentare gli interessi di soggetti dell’ordinamento sportivo diversi dai calciatori e dalle Società”, la Commissione soggiungeva che un tecnico non cadrebbe in tale divieto ove si induca a farsi assistere da un avvocato del libero foro che però non svolga, neppure “di fatto” attività di agente dei calciatori, in via esclusiva o prevalente. Avverso la suddetta decisione ha interposto ricorso lo Stramaccioni, a mezzo del suo difensore avv. Zuccheretti Gabriele, deducendo: 1) l’inammissibilità dell’operata interpretazione analogica dell’art. 20 RAC, atteso che il divieto che tale norma ha previsto nei confronti degli agenti sarebbe stato illegittimamente esteso a soggetti ivi non indicati, e cioè ad avvocati i quali appartengono a categoria avente natura intellettuale e quindi ben distinta da quella imprenditoriale propria degli agenti; 2) la palese insussistenza della affermata violazione, atteso che l’avv. Bozzo all’epoca dei fatti di cui trattasi era non già Agente autorizzato della F.I.G.C. bensì un avvocato del libero foro. Inoltre, quanto mai incerto ed indefinito sarebbe l’asserito concetto di prevalenza dell’attività di agente e quantomeno fuorviante 2 sarebbe il riferimento all’attività di agente se rapportato ad un avvocato, non potendo comunque essere disatteso l’inviolabile diritto dell’esponente di potersi affidare a qualunque avvocato del libero foro e, in particolare all’avv. Bozzo il quale nella fattispecie avrebbe svolto la funzione di semplice assistenza alle trattative ed al contratto. Conclusivamente lo Stramaccioni chiede l’integrale riforma della decisione impugnata e, in via subordinata, la riduzione delle domande della Procura federale al trattamento sanzionatorio di miglior favore. All’odierna riunione del 30.3.2016 è intervenuto l’avv. Zuccheretti, il quale ha anzitutto fatto presente che l’analogo procedimento instaurato col deferimento da parte della Procura Federale nei confronti dei rappresentanti della Udinese Calcio S.p.A. per la stessa vicenda ora in trattazione, è stato definito col proscioglimento dei deferiti con pronuncia resa nel Com. Uff. n. 64/TFN del 24.3.2016 dal Tribunale Federale Nazionale. Il Legale ha poi riaffermato le considerazioni e le conclusioni chieste per iscritto. Alla riunione è altresì intervenuto il rappresentante della Procura Federale, il quale ha fatto adesione alle motivazioni rese nella decisione impugnata, ribadendo che il divieto di cui all’art. 20 comma 4 del RAC si pone sia per gli agenti che per gli avvocati che di fatto svolgano attività propria dell’agente, come è avvenuto nel caso in esame per l’avv. Bozzo. Tanto premesso il Collegio opina che il ricorso siccome fondato meriti accoglimento, per le ragioni che seguono. Invero, a parziale confutazione della tesi del reclamante, rilevasi che questi ammette che se per attività di agente si intenda la “cura e la promozione dei rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica”, essa sarebbe preclusa ad un avvocato in ragione del generale profilo di incompatibilità con l’Ordinamento forense. Ma, rileva il Collegio, siffatte cura e promozione sono espressamente indicate dall’art. 3 comma 1 del RAC come finalizzate alla (“in vista” della) stipula di un contratto di prestazione sportiva. Orbene nella fattispecie, sembrerebbe che il Bozzo abbia indebitamente svolto l’attività di agente, preclusa ad avvocati del libero foro, dal momento che egli ha comunque ed effettivamente curato il rapporto tra lo Stramaccioni e la soc. Udinese. Infatti, dall’interrogatorio del primo si evince che il legale, quale accompagnatore del tecnico, presenziò all’incontro ed alle trattative tra le due parti (incontro fissato proprio per definire i termini del contratto di prestazione sportiva) e quindi non si limitò a prestare consulenza per la mera stesura del contratto stesso. Ma rileva il Collegio che, ai fini della soluzione della controversia, sia comunque decisiva la formulazione dell’art. 20 comma 4 del RAC che, configurando il divieto di rappresentare gli interessi di soggetti diversi dai calciatori e dalle società (e quindi, come nella fattispecie di un allenatore), lo prevede espressamente per i soli agenti. Ricavandosi da tale disposizione (di natura chiaramente disciplinare) il carattere di tipicità e di tassatività della stessa in quanto rivolta ad una sola, precisa categoria giuridica (appunto, agenti di calciatori in possesso della formale qualifica) e quindi l’inammissibilità di attribuirle una portata diversa da quella risultante dal testo nonché di estenderne gli effetti in via analogica a categorie diverse (quale quella dell’avvocato, ovvero anche dell’agente “di fatto”, categoria creata ed ipotizzata dal Giudice di primo grado) le quali, non assumendo la veste di destinatarie del divieto, non possono incorrere nella relativa responsabilità. Insomma non è possibile, pena la violazione del generale principio di legalità, effettuare un’operazione di integrazione in malam partem o in pejus della fattispecie normativa, affiancandole altre ivi non previste. Per questi motivi la CFA in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Andrea Stramaccioni annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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