F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CFA del 04 Aprile 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C. SPORTING CECINA 1929 AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ ASDC PERIGNANO CALCIO, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO “A. PICCHI”, LA SOMMA DI € 2.874,00 OLTRE IVA SE DOVUTA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 14/TFN del 22.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CFA del 04 Aprile 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C. SPORTING CECINA 1929 AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ ASDC PERIGNANO CALCIO, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO “A. PICCHI”, LA SOMMA DI € 2.874,00 OLTRE IVA SE DOVUTA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 14/TFN del 22.4.2015) Il Tribunale Federale Nazionale – Ufficio Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 23.4.2015, nell’accogliere il reclamo proposto dalla società ASDC Perignano Calcio, ha dichiarato la società AC Sporting Cecina 1929 tenuta a corrispondere alla reclamante il complessivo importo di € 2.874,00, a titolo di risarcimento per i danni arrecati, da parte dei propri sostenitori, all’impianto sportivo “A. Picchi” di Cascina Terme in occasione della gara Perignano Calcio/Sporting Cecina del 30.3.2014. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la società AC Sporting Cecina 1929 deducendo, in via preliminare, l’omessa comunicazione da parte della società ASDC Perignano Calcio del reclamo alla controparte, nonché l’omessa notifica della convocazione per la riunione di discussione del ricorso del 1.4.2015 da parte del Tribunale Federale Nazionale; nel merito la mancanza della prova circa la congruità della misura della somma richiesta, nonché dell’avvenuto pagamento della fattura a favore della ditta che avrebbe provveduto ad eliminare i danni. La società AC Sporting Cecina 1929 ha concluso chiedendo dichiararsi, in via preliminare, la nullità, l’annullabilità e la revoca della decisione assunta dal Tribunale Federale-Sez. Vertenze Economiche per violazione del diritto di difesa; nel merito la riforma della decisione, riducendo la somma dovuta in favore della ASDC Perignano Calcio nella misura ritenuta di giustizia. La censura è fondata All’esito della Camera di Consiglio svoltasi nella seduta la Corte ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo, avendo ritenute fondate le doglianze sollevate dalla società AC Sporting Cecina 1929 con il reclamo. In particolare, dall’esame della documentazione è emerso che la ASDC Perignano Calcio non ha fornito la prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 46 n. 5 e 38 comma 7 C.G.S., dell’avvenuto inoltro alla società AC Sporting Cecina 1929, del reclamo proposto al Tribunale Federale Nazionale – Ufficio Vertenze Economiche. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Sporting Cecina 1929 di Cecina (Livorno), annulla la decisione impugnata dichiarando inammissibile il ricorso in primo grado. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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