F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 16 Febbario 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CFA del 04 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. PARNENOPE C5 GOLDEN EAGLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GOLDEN EAGLE PARTENOPE/POL. SAMMICHELE DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 189 del 6.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 16 Febbario 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CFA del 04 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. PARNENOPE C5 GOLDEN EAGLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GOLDEN EAGLE PARTENOPE/POL. SAMMICHELE DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 189 del 6.11.2015) I fatti e il procedimento Le società Golden Eagle Partenope, come rappresentata ed assistita, ha proposto ricorso al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 in relazione alla regolarità della gara del Campionato Serie A2 di Calcio a Cinque Partenope/Sammichele del 10.10.2015. A dire della ricorrente, la posizione di tesseramento del giocatore Grasso Renzo Alfredo della Polispostiva Sammichele era irregolare, in quanto non risultava “meccanicamente” tesserato con la stessa società. Il Giudice Sportivo adito ha richiesto alla Divisione Calcio a 5, con nota e-mail del 16.10.2015, “di conoscere se il calciatore Grasso Palermo Renzo Alfredo, risulti tesserato o meno presso la Polisportiva San Michele”. Con nota in data 19.10.2015 il segretario della Divisione Calcio a Cinque richiedeva, ai sensi dell’art. 30, comma 18, lett. c), al Tribunale Nazionale Federale, sezione Tesseramenti, “un giudizio in merito alla pratica di tesseramento n. DL 4147079 del Calciatore Grasso Renzo Alfredo, ovvero se è possibile per la scrivente Divisione tesserare il calciatore con la documentazione inviata via e mail ed in caso positivo con quale decorrenza”. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti ha accertato e dichiarato che il calciatore Grasso Renzo Alfredo è “tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Sammichele con decorrenza 30.9.2015”. A tal proposito il T.F.N. ha evidenziato che la Polisportiva Sammichele, a seguito di un controllo riservato nella sezione tesserati, non individuando il tesseramento del giocatore Grasso Renzo Alfredo ha contattato la Divisione Calcio a Cinque allo scopo di comprendere le ragioni di tale mancanza, in quanto la stessa aveva provveduto in data 30.09.2015 ad inviare, con raccomandata, tutta la documentazione necessaria al tesseramento. Detto plico, asseritamente contenente la documentazione originale della pratica di tesseramento, non sarebbe mai pervenuto alla Divisione Calcio a 5 e, pertanto, il tesseramento non è stato “meccanizzato”. Da un riscontro oggettivo, tuttavia, prosegue il T.F.N., si è potuto verificare tramite le Poste Italiane (percorso della raccomandata spedita dalla società) che effettivamente la documentazione è stata spedita in data 30.09.2015 e consegnata al destinatario (Uffici Federali) in data 2.10.2015. La 2 stessa, tuttavia, non sarebbe stata recapitata all’Ufficio Tesseramenti per un disguido interno. In data 9.10.2015 la società Sammichele ha, quindi, provveduto a inviare via e-mail tutta la documentazione alla Divisione Calcio a 5, allegando altresì la ricevuta comprovante l’avvenuto invio della raccomandata in data 30.09.2015. Tramite ulteriore verifica CED LND del sistema telematico si è potuto appurare che la medesima società ha istruito la pratica di tesseramento di cui trattasi in data 24.08.2015 e che nel medesimo giorno la stessa risulta essere stata stampata con la relativa modulistica. Orbene, sulla base di queste risultanze documentali, il Tribunale federale nazionale ha ritenuto: che il disguido interno non può essere imputato alla società Sammichele; che, quindi, la documentazione trasmessa deve essere considerata correttamente ricevuta in data 2.10.2015; che la vigente normativa prevede, in tale ipotesi, la decorrenza del tesseramento alla data di spedizione della raccomandata inviata dalla società e cioè il 30.09.2015; che, pertanto, il giocatore in questione aveva pienamente titolo a prendere parte all’incontro disputatosi in data 10.10.2015 tra Partenope Golden Eagle e Pol. Sammichele; che trattandosi di calciatore italiano mai tesserato per Federazioni estere (alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal calciatore interessato) il calciatore di cui trattasi rientra nelle specifiche aliquote dei partecipanti al gioco appositamente previste per le società di A2 dal Com. Uff. n.1/2015. Per effetto di siffatta decisione del T.F.N. il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha dichiarato infondato il ricorso proposto dalla Partenope Golden Eagle, omologando il risultato (1 – 6) acquisito sul campo, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 189 del 6.11.2015. Tuttavia, avverso la suddetta decisione del Tribunale federale nazionale di cui al Com. Uff. n. 5/TFN del 5-12 novembre 2015 la società Golden Eagle Partenope proponeva reclamo, evidenziando tutta una serie di vizi ed errori della decisione (status del giocatore, posizione del tesseramento dello stesso, modalità di deposito dei documenti di tesseramento, dubbia buona fede della società Pol. Sammichele) e concludendo perché, in accoglimento del reclamo e in riforma del provvedimento impugnato, sia disposta la perdita della gara del 10.10.2015 a carico della Polisportiva Sammichele, e, in subordine, l’invio degli atti al Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 al fine di poter decidere, per quanto di propria competenza, sulla base delle risultanza emerse. La Corte Federale di Appello, sez. V, nella seduta del 14.12.2015, dopo la discussione ed all’esito del dibattimento, ritenuto che la decisione del giudizio sottendeva una questione di diritto particolarmente rilevante, trasmetteva gli atti al Presidente della Corte, per le valutazioni di competenza. Il Presidente, quindi, ai sensi dell’art. 31, comma 6, C.G.S., considerato che la questione di principio sottesa alla decisione dei reclami di cui trattasi rivestiva particolare rilievo, ha disposto che sulla stessa si pronunciassero le Sezioni unite. Alla seduta del giorno 7.1.2016 così fissata innanzi alle Sezioni unite, riunito il procedimento ad altro analogo, relativo alla medesima questione ed avente ad oggetto la regolarità del tesseramento dello stesso suddetto calciatore della Pol. Sammichele, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Osservava, la Corte, a tal riguardo, che la legittimazione ad impugnare non può essere ricondotta alla semplice presenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate, e che una interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni che disciplinano la fattispecie induceva a ritenere che la società “terza” difetti della necessaria legittimazione a proporre reclamo, poiché priva di un interesse “diretto”. Ciò perché nel giudizio che ha ad oggetto la regolarità del tesseramento, parti, in senso stretto, aventi un interesse diretto possono essere considerate solo la società ed il tesserato o il soggetto del cui tesseramento si tratta, non essendo sufficiente, ai fini della legittimazione all’intervento del terzo nel giudizio ex art. 30, comma 18, C.G.S., il mero raccordo di una posizione sostantiva (quella del terzo, appunto) con quanto è dedotto in quel giudizio. Il giudizio di revocazione In data 6.2.2016 la società Augusta 1986 ha presentato istanza per revocazione ex art. 39 C.G.S.. 3 La ricorrente società ritiene che sussista il “fatto nuovo” ai fini revocatori di cui trattasi. Tale fatto nuovo consisterebbe in un non meglio precisato provvedimento di revoca «emesso dai competenti uffici federali in riferimento al tesseramento del calciatore Grasso» in favore della Polisportiva Sammichele, di cui la società istante sarebbe venuto a conoscenza in data 7.1.2016 in occasione dell’udienza innanzi alla Corte Federale d’Appello relativa al gravame instaurato dalla società avverso la decisione di cui al già sopra ricordato Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015. Pertanto, l’istanza di revocazione è stata presentata nei limiti temporali di cui all’art. 39 C.G.S.. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine per la proposizione del ricorso decorre «“dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia dell’esistenza del documento assunto decisivo e non già dalla data di materiale apprensione del documento stesso” (Cassazione civ., n. 12867/2005), con individuazione della decorrenza “dalla data della scoperta dei documenti medesimi” (Cassazione civ., n. 2287/2005)». Pertanto, il ricorso per revocazione sarebbe ammissibile, poiché intervenuto entro trenta giorni dalla scoperta del fatto nuovo. Ritiene, la società istante, altresì, sussistere l’ipotesi del dolo di una parte in danno dell’altra. In tal ottica, «la documentazione depositata dalla Pol. Sammichele per ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie a consentire l’impiego del calciatore nel corso della stagione» sarebbe irregolare. Ancora, la società Partenope Golden Eagle ritiene che la predetta mendacità configuri «l’emersione dell’ulteriore presupposto della falsità delle prove documentali attraverso le quali il Giudice Sportivo – per il tramite e con il conforto della pronuncia del TFN/Sez. Tesseramenti – ha emesso la propria decisione». Il provvedimento di revoca del tesseramento di cui trattasi, di cui la società asserisce essere «incidentalmente venuta a conoscenza solo in data 7 gennaio», sarebbe, poi, intervenuto «in un periodo di tempo successivo allo spirare del termine previsto, ai sensi del codice di rito, per rendere inappellabile/irrevocabile la decisione del Giudice Sportivo». E sarebbe «parimenti di tutta evidenza come tale “fatto” sia di portata probatoria tale per cui il Giudice Sportivo (e forse prima ancora anche il TFN/Sez. Tesseramenti) non avrebbero certamente acconsentito a certificare la regolarità della gara in costanza di un’accertata irregolarità di tesseramento come quella intervenuta in seguito». In diritto, mette, poi, ancora, in rilievo, la società istante, che «l’attitudine della riscontrata “revoca” a consentire un diverso orientamento del Giudice Sportivo è tanto forte quanto l’affidamento che quest’ultimo ha accordato al riscontro sulla effettiva posizione del calciatore (allora di segno positivo). Tale provvedimento amministrativo è certamente idoneo a revocare in dubbio il fondamento della precedente decisione, che va rivista e rivalutata sul piano dell’esistenza – oggi – di elementi probatori particolarmente forti e persuasivi che consentono di rideterminare la realtà fattuale finora concretizzatasi nelle pronunce degli organi di giustizia aditi. Il provvedimento di revoca ex tunc del tesseramento possiede – quale “fatto storico” in grado di apportare quel quid novi al quadro probatorio – sia la “capacità di contrasto della precedente decisione” che la richiesta “attitudine sostitutiva del suo fondamento, interamente assorbendola in sé per effetto della propria intrinseca efficacia probatoria” che illuminanti precedenti giurisprudenziali di questa Corte hanno già delineato (CFA sez. un. del 20.11.2015 Com. Uff. n. 46)». Fatta, da ultimo, istanza di acquisizione presso i competenti uffici federali degli esiti istruttori del tesseramento del calciatore Grasso con la Pol. Sammichele, in relazione all’accertamento dell’effettiva revoca ex tunc, la società Partenope Golden Eagle conclude chiedendo che, riconosciuto come irregolare il tesseramento del calciatore Grasso Palermo Renzo Alfredo alla data del 3.10.2015, sia disposta, in totale riforma del provvedimento impugnato, «la perdita della gara oggetto di ricorso a carico della Pol. Sammichele, ai sensi e per gli effetti del comma 5 lett. a) art. 17 C.G.S. con assegnazione della vittoria all’odierna reclamante nelle forme previste dal codice di rito e modificazione delle conseguenze in classifica nel campionato di competenza». In via subordinata, la società ricorrente chiede la trasmissione degli atti al Giudice sportivo competente «al fine di poter decidere sulla vicenda sulla base delle nuove risultanze emerse in corso del presente dibattimento». In data 12.2.2015 la ricorrente A.S.D. Golden Eagle Partenope ha depositato nota difensiva 4 con nuovi documenti. In particolare, facendo riferimento al ricorso nel quale si deduce di essere venuti a conoscenza di un provvedimento di revoca del tesseramento relativo al calciatore di cui trattasi, la società istante, premesso di essere ora riuscita ad avere “cognizione documentale” dello steso, produce siffatta documentazione «con una adeguata esposizione di dettaglio». Sulla base di detta documentazione la ricorrente società ritiene dimostrato «in maniera incontrovertibile l’assoluta irregolarità ab origine del tesseramento del calciatore Grasso presso la Pol. Sammichele e, stante l’intervenuta revoca, la sua irregolare partecipazione alla gara del 10.10.2015». Nella seduta del 16.2.2016, all’esito della camera di consiglio, la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti Motivi Questa Corte è chiamata, in via preliminare, ad esaminare il ricorso per revocazione sotto il profilo della sua ammissibilità. Come noto, infatti, il procedimento per revocazione contempla il doppio momento, quello dell’ammissibilità e, quello eventuale e successivo della rescindibilità. Recita, a tal proposito, infatti, l’art. 39, comma 1, C.G.S.: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte Federale di Appello, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Come detto, il giudice della revocazione deve, dunque, anzitutto valutare l’ammissibilità della domanda revocatoria. Orbene, sotto tale profilo, preso atto del complessivo materiale argomentativo e documentale offerto dalla ricorrente, questa Corte giudica ammissibile il ricorso. La società Partenope Golden Eagle C5 ha, infatti, tempestivamente proposto il ricorso per revocazione, nel perentorio termine di giorni trenta prescritto, a pena di inammissibilità, dalla norma di cui al sopra richiamato art. 39 C.G.S.. Qualche dubbio potrebbe sorgere in ordine alla riconducibilità, alla nozione di fatto sopravvenuto, della “notizia” consistente nella esistenza di un provvedimento di revoca del tesseramento di cui trattasi adottato «dai competenti uffici federali». Tuttavia, in tal ottica, occorre considerare, come ripetutamente affermato da questa Corte, che l’opzione autonomamente esercitata dal codice di giustizia sportiva della Figc è stata quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio. Deve, qui, poi, ancora una volta ribadirsi come la norma federale non imponga affatto che le sopravvenienze in parola debbano aver precedentemente superato un vaglio di veridicità conclusosi con una pronuncia definitiva in qualunque ambito giurisdizionale (ordinario o sportivo). La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ritiene che alla categoria “fatti sopravvenuti” o “fatti nuovi” che, se noti al momento dell’originaria pronuncia, ben avrebbero potuto modificarne l’assetto decisorio, siano iscrivibili anche circostanze non perfettamente inquadrabili secondo le categorie processuali civilistiche nell’ambito della nozione di prova nuova, essendo sufficiente che si tratti di eventi fenomenicamente rilevanti, comunque, idonei ad incidere sulla determinazione del Giudice. Ciò premesso, ritiene, questo Collegio, che, alla luce delle circostanze peculiari della fattispecie, il provvedimento di revoca del tesseramento di cui trattasi, esibito dalla società 5 ricorrente nel corso del giudizio, alla luce della relativa documentazione già offerta all’atto del deposito del ricorso, permetta di superare il vaglio di ammissibilità proprio della fase rescindente. Sotto tale profilo, del resto, occorre evidenziare come la società ricorrente abbia indicato il “fatto” (senza dubbio, nuovo, sopravvenuto e decisivo, ai fini propri di questo procedimento) nei limiti della sua cognizione, dando pronta ed adeguata dimostrazione di aver richiesto, senza esito, alla Federazione, certificazione ufficiale dello stesso. Successivamente, peraltro, ha integrato il quadro documentale, depositando il provvedimento ufficiale di revoca, del quale, nelle more, era entrata in possesso. Insomma, deve concludersi che vi è stato, nel caso di specie, un onere di diligenza prontamente assolto dalla società istante. Attesa la predetta valutazione in termini di ammissibilità del ricorso e passando, dunque, al merito dello stesso, la Corte ritiene fondata la domanda revocatoria. Il calciatore Grasso Renzo Alfredo è stato schierato dalla Pol. Sammichele in occasione, per quanto qui interessa, della gara del 10.10.2015 c/ Partenope Golden Eagle, gara il cui risultato acquisito sul campo è stato omologato dal Giudice Sportivo, per effetto della decisione del TFN - Sez. Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 5 del 5.11.2015, di cui si è sopra detto. Occorre valutare, dunque, in questa sede, se la predetta decisione del Giudice Sportivo sia ingiusta alla luce del sopravvenuto provvedimento di revoca del tesseramento. Deve rammentarsi, infatti, che la sola finalità di questo giudizio è quella di eventualmente rimuovere gli effetti di una decisione (quella del Giudice Sportivo) che, alla luce degli avvenimenti e provvedimenti successivi, sia da reputarsi errata. Orbene, esaminata la documentazione acquisita al fascicolo e, segnatamente, il provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo assunto dal Dipartimento Calcio a 5, conseguenza della comunicazione dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., questa Corte ritiene, come detto, meritevole di accoglimento il ricorso proposto dalla società Partenope Golden Eagle C 5. Infatti, a prescindere dalla formale denominazione (“revoca”) del provvedimento della Divisione Calcio a 5, non vi è dubbio alcuno che, essendo il calciatore di cui trattasi già tesserato all’estero, non sussistevano – sin dall’origine – i presupposti per il tesseramento del 30.9.2015 a favore della Pol. Sammichele. Nel suddetto provvedimento adottato dalla predetta Divisione per l’effetto della comunicazione ricevuta dall’Ufficio Tesseramento si specifica che «a seguito di una verifica effettuata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., il calciatore Grasso Renzo Alfredo è risultato essere stato precedentemente tesserato per la Federazione Argentina di Calcio come attestato dalla stessa Federazione di cui si allega nota informativa». Se ne ricava, con ogni evidente chiarezza, che il calciatore di cui trattasi, in quanto già in precedenza tesserato presso altra Federazione, non poteva neppure alla data della richiesta di tesseramento (30.9.2015) e, comunque, alla data del 10.10.2015, giorno in cui è stata disputata la gara di cui trattasi, poi, omologata dal Giudice Sportivo nella decisione qui oggetto del ricorso per revocazione, essere considerato in regola sotto tale profilo, difettandone i relativi presupposti di cui alla disciplina federale in materia. Insomma, deve ritenersi che, quantomeno ai fini incidentali che qui rilevano, il sopra indicato provvedimento della Divisione abbia natura meramente dichiarativa, sostanziandosi in un provvedimento vero e proprio di annullamento ex tunc del tesseramento. Del resto, il difetto strutturale o funzionale connesso alla mancanza di taluno degli elementi essenziali rendono, nella sostanza, nullo il tesseramento di cui trattasi. Nullità che opera di diritto, con la inevitabile conseguenza dell’incapacità dello stesso di produrre gli effetti giuridici tipici riconosciuti dall’ordinamento federale. In tale prospettiva, questo Collegio presta convinta adesione a quanto già affermato da precedente giurisprudenza, secondo cui «la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione» (CAF, in Com. Uff. n. 53/C del 17.5.2007). 6 In definitiva, non sussistendo, sin dall’origine del tesseramento, i presupposti giuridicofederali per il tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo, lo stesso ha irregolarmente partecipato alla gara Pol. Sammichele – Partenope Golden Eagle del 10.10.2015. Rimanendo, pertanto, assorbita ogni altra diversa considerazione, atteso il fatto oggettivo dell’insussistenza dei presupposti per il tesseramento, deve ritenersi che la decisione all’epoca assunta dal Giudice Sportivo. debba essere annullata e che, per l’effetto, debba infliggersi la sanzione della perdita della gara alla società che ha utilizzato il calciatore che, in realtà, non ne aveva titolo a parteciparvi. Pertanto, acclarato, per quanto incidentalmente interessa ai fini del presente procedimento, che il calciatore Grasso Renzo Alfredo, pur non essendo in regola con il tesseramento – alla data del 10.10..2015 – è stato schierato dalla Pol. Sammichele nella gara disputata contro la società Partenope Golden Eagle, in accoglimento del ricorso per revocazione da quest’ultima compagine sportiva proposto, visti gli artt. 39, comma 1 e 17, comma 5, lett. a), C.G.S., questa Corte infligge alla predetta Pol. Sammichele la punizione sportiva della perdita della gara che, dunque, deve ritenersi omologata con il seguente risultato: Pol. Sammichele / Partenope Golden Eagle, 0 – 6. Per questi motivi la C.F.A. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla società A.S.D. Partenope C5 Golden Eagle di Giugliano (Napoli), e lo accoglie. Per l’effetto, annulla la decisione oggetto di revocazione e infligge alla Pol. Sammichele la punizione della perdita della gara per 0 – 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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