F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CFA del 04 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LE DETERMINAZIONI ECONOMICHE RELATIVE AL PREMIO DI RENDIMENTO CONSEGUENTE LA CESSIONE DEL CALCIATORE LIJAIC ADEM ALL’A.S. ROMA S.P.A. (delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CFA del 04 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LE DETERMINAZIONI ECONOMICHE RELATIVE AL PREMIO DI RENDIMENTO CONSEGUENTE LA CESSIONE DEL CALCIATORE LIJAIC ADEM ALL’A.S. ROMA S.P.A. (delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015) La A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche nella riunione del 22.10.2015 (Com. Uff. n. 20/D), in merito al rispetto degli oneri economici relativi al pagamento dei premi di rendimento derivanti dall'accordo del 28.8.2013 stipulato con la A.S. Roma S.p.A., per la cessione del calciatore Ljajic Adem. Nel contesto di tale accordo, le società contraenti avevano previsto, con apposito allegato, vari premi di rendimento, correlati alla posizione di classifica della Roma nei campionati successivi. L'accordo in oggetto, nella parte che in questa sede rileva, recitava testualmente: a) Premio di € 1.000.000 oltre IVA, pagabile interamente nella Stagione Sportiva successiva alla maturazione del premio, qualora nelle prossime 5 stagioni sportive (ovvero fino alla Stagione Sportiva 2017/2018 compresa) la società A.S. Roma arrivi ad una posizione di classifica nel Campionato di Serie A (o tramite la Coppa Italia) tale da consentirgli di partecipare alla competizione europea Europa League Fase a Gironi. Il premio maturerà a prescindere dalla permanenza del giocatore nella rosa della squadra, ovvero anche se ceduto in precedenza; b) Premio di € 1.000.000 oltre IVA, pagabile interamente nella stagione sportiva successiva alla maturazione del premio, qualora nelle prossime 5 stagioni sportive (ovvero fino alla stagione sportiva 2017-2018 compresa) la società A.S. Roma vinca il campionato di Serie A; c) Premio di € 1.250.000 oltre IVA, pagabile interamente nella stagione sportiva successiva alla maturazione del premio, qualora nelle prossime 5 stagioni sportive (ovvero fino alla Stagione Sportiva 2017/2018 compresa) la società AS Roma arrivi ad una posizione di classifica nel Campionato di Serie A tale da consentirgli di partecipare alla competizione europea Champions League Fase a Gironi. Il premio maturerà a prescindere dalla permanenza del giocatore nella rosa della squadra, ovvero anche se ceduto in precedenza...” Al termine della Stagione Sportiva 2013/2014, avendo conseguito una posizione in classifica che le consentiva la partecipazione alla Champions League, la A.S. Roma S.p.A. corrispondeva, in ossequio a quanto pattuito, la somma di € 1.250.000. Nella stagione calcistica successiva, la stessa società ha chiuso il campionato nella medesima posizione dell'anno precedente, maturando anche in questo caso il diritto a disputare la Champions League. Sulla base di tale posizione in classifica, la A.C.F. Fiorentina S.p.A. richiedeva alla A.S. Roma 2 S.p.A. il pagamento del premio di rendimento indicato alla lettera a) dell'accordo sopra riportato. A fronte del rifiuto della A.S. Roma S.p.A. di pagare tale premio, in quanto non lo riteneva dovuto, la A.C.F. Fiorentina S.p.A. avanzava ricorso innanzi al Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche per accertare e dichiarare che la condizione per la maturazione del premio di rendimento in favore della A.C.F. Fiorentina S.p.A., individuato e descritto nella lettera a) del modulo 0146/A Stagione Sportiva 2013/2014, si era realizzata e per l'effetto condannare la A.S. Roma S.p.A. al pagamento in favore della A.C.F. Fiorentina S.p.A. della somma di € 1.000.000. A sostegno della propria richiesta la A.C.F. Fiorentina S.p.A. proponeva, richiamando gli artt. 1363 e 1367 c.c., una interpretazione degli accordi aggiuntivi, relativi ai premi di rendimento, tale da evidenziare una volontà contrattuale diretta a suddividere la complessiva somma dei premi di rendimento previsti sub a) e sub c) pari ad e 2.2250.000, oltre IVA, tra i due premi sua a) e sub c). Conseguenza di tale interpretazione, a dire della A.C.F. Fiorentina S.p.A., sarebbe che avendo la Roma raggiunto l'obiettivo della Champions League sia nella stagione 2013/2014 che in quella 2014/2015 ed essendo stato già erogato il premio di euro 1.250.000 di cui alla lettera c), spetterebbe alla A.C.F. Fiorentina S.p.A. il premio di e 1.000.000 di cui alla lettera a), in quanto il raggiungimento della Champions League ricomprenderebbe l'obiettivo minore della Europa League. Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche nella riunione del 22.10.2015, valutate le ragioni esposte dalla ricorrente A.C.F. Fiorentina S.p.A. e dalla resistente A.S. Roma S.p.A, che era intervenuta con rituali controdeduzioni, rigettava il ricorso, ritenendo non maturato il premio di rendimento di cui alla lettera a) dell'allegato al modulo di cessione del 28.8.2013. Il Tribunale Federale dopo aver sottolineato come la formulazione, a dir poco infelice, del testo degli accordi in esame fosse tale da rendere ardua, se non proprio impossibile, la ricerca della comune volontà delle parti e dopo aver escluso la reiterabilità dei premi in questione, per aver riconosciuto la stessa A.C.F. Fiorentina S.p.A. che trattavasi di premi “una tantum”, procedeva ad una attenta disamina delle ragioni prospettate dalla ricorrente. In particolare, l'organo di prime cure considerava non condivisibile la tesi sostenuta dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. in ordine alla maturazione del premio di cui alla lettera a) del più volte citato allegato al modulo di cessione, in quanto non è dato di rinvenire dall'esame del testo contrattuale una interpretazione che ponga in correlazione le varie ipotesi di premio, dovendosi ritenere al contrario che gli eventi che possono dar luogo alla maturazione di ogni singolo premio siano del tutto autonomi ed indipendenti tra loro. Aggiungeva il Tribunale Federale che nell'ambito del medesimo testo contrattuale, le parti quando avevano voluto esplicitare un collegamento tra le clausole lo avevano fatto expressis verbis, concludendo con la considerazione che l'unica corretta interpretazione è quella che collega ogni singolo premio al solo evento indicato nella relativa singola clausola, con l'ulteriore corollario che nell'economia delle clausole relative ai premi, in particolare quelle relative alla partecipazione alle competizioni continentali, le parti avevano inteso dare rilevanza non tanto al posizionamento in classifica in quanto tale, ma alla partecipazione al relativo torneo continentale che questa consentiva e rigettava, conseguentemente, il ricorso della A.C.F. Fiorentina S.p.A.. Avverso la pronuncia del Tribunale Federale, ha proposto, come già detto, reclamo la A.C.F. Fiorentina S.p.A., che dopo aver ripercorso gli elementi di fatto e le vicende processuali, censura la decisione in oggetto, proponendo, in base al combinato disposto degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. una diversa lettura interpretativa delle clausole di cui si tratta,, anche con richiami ai Regolamenti di Champions League e di European League. In particolare, sostiene la società reclamante che una corretta interpretazione sistematica delle clausole di cui all'allegato al modulo di cessione del 28.8.2013 non può non evidenziare la stretta correlazione tra i premi in essi previsti e la maturazione del premio di cui alla lettera a) in quanto comunque dovuto per il raggiungimento da parte della A.S. Roma S.p.A, di una posizione di classifica migliore rispetto a quella prevista per la maturazione dello stesso. La A.S. Roma S.p.A. ha resistito con rituali controdeduzioni, richiedendo il rigetto del reclamo, argomentando sulla base dell'analisi letterale del testo contrattuale e delle norme in tema di interpretazione. All'udienza del 22.1.2016 le società, a mezzo di rispettivi difensori, hanno illustrato le proprie 3 argomentazioni ed hanno insistito nelle loro richieste. La Corte Federale di Appello, sentite le parti e valutate le risultanze processuali, ritiene non meritevole di accoglimento il reclamo avanzato dalla società A.C.F. Fiorentina S.p.A., in quanto le censure di quest'ultima al pronunciamento del Tribunale Federale-Sezione Vertenze Economiche non appaiono condivisibili. Preliminarmente ed in via incidentale, la Corte ritiene di dover manifestare le proprie perplessità in ordine alla qualificazione dei premi in oggetto quali premi di “rendimento”, nelle ipotesi in cui il calciatore sia stato ceduto ad altra società, precedentemente al verificarsi dell'evento condizionante, ed alla loro meritevolezza nell'ambito dell'ordinamento federale. Nel merito, ritiene quest'organo giudicante, che la ricostruzione interpretativa proposta dall'organo di prime cure sia pienamente condivisibile, anche in ordine alla corretta applicazione dei principi contenuti negli artt. 1362, 1363,e 1367 c.c., invocati dalla società reclamante, ai quali va aggiunto quello di cui all'art. 1366 c.c.. Infatti, dopo aver convenuto con il Tribunale Federale sulla infelice formulazione degli accordi di cui è oggetto, bisogna ricordare che nell'indagine sulla comune volontà dei contraenti, non bisogna cercare e chiarire l'integrale intenzione di ciascuna parte ma solo quel tanto delle rispettive intenzioni che sia confluito nella comune volontà che costituisce la legge del contratto, risultando irrilevanti, ai fini di tali indagini, i motivi perseguiti dai singoli contraenti, ove non si siano esteriorizzati nelle pattuizioni contrattuali. Ebbene, nel caso di specie, l'unica interpretazione ammissibile, qualora non si voglia cadere nell'arbitrarietà, è quella che condiziona il premio previsto in ogni singolo specifico punto all'evento nel medesimo previsto, senza alcun possibile collegamento tra gli stessi. Nell'ipotesi sottoposta all'esame della Corte, si evince chiaramente dalla formulazione della clausola come l'evento condizionante sia la partecipazione alla Europa League e ciò è dimostrato dalla previsione del premio anche in caso di partecipazione conseguente ai risultati ottenuti in Coppa Italia. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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