COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 31/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 790 st. 15/16 Nei confronti : – del Sig. Alessio MORO giocatore della Società ASD Città Eraclea Crepaldo – della Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/3/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : – il Sig. Alessio MORO giocatore della Società ASD Città Eraclea Crepaldo “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e art. 5, comma 1 del C.G.S. per aver con le dichiarazioni rese in data 24.11.2015 (di cui al punto A della parte motiva dell’atto di deferimento della Procura – vedi allegato – che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte), in un post pubblicato dal proprio profilo Facebook sulla pagina del Gruppo Tutto Terza Categoria San Donà, leso il decoro e l’onorabilità del Dirigente tesserato per la Società Ponte Crepaldo Marina Sig. Cristiano Franceschetto”; – la Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 e art. 5,comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al calciatore Moro Alessio”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 29/3/2016.

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 31/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 790 st. 15/16 Nei confronti : - del Sig. Alessio MORO giocatore della Società ASD Città Eraclea Crepaldo - della Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/3/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : - il Sig. Alessio MORO giocatore della Società ASD Città Eraclea Crepaldo “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e art. 5, comma 1 del C.G.S. per aver con le dichiarazioni rese in data 24.11.2015 (di cui al punto A della parte motiva dell’atto di deferimento della Procura - vedi allegato - che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte), in un post pubblicato dal proprio profilo Facebook sulla pagina del Gruppo Tutto Terza Categoria San Donà, leso il decoro e l’onorabilità del Dirigente tesserato per la Società Ponte Crepaldo Marina Sig. Cristiano Franceschetto”; - la Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 e art. 5,comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al calciatore Moro Alessio”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 29/3/2016. AI dibattimento del 29/3/2016 sono risultati presenti : - il Sig. Alessio MORO Giocatore ASD Città Eraclea Crepaldo - il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. La Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo, per il tramite del proprio Presidente, ha chiesto, per ragioni familiari, il rinvio della convocazione del dibattimento. La Corte ed il Dott. Sciuto hanno accettato di rinviare la convocazione della Società al 12/4/2016. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e conclude proponendo il seguente provvedimento disciplinare nei confronti della parte deferita presente : - a carico del Sig. Alessio MORO Giocatore ASD Città Eraclea Crepaldo : squalifica per n. 3 mesi. Il Tribunale Federale Territoriale visti i fatti descritti nel deferimento; rilevata la violazione ascritta al soggetto deferito; ritenuto congruo il provvedimento proposto dalla Procura Federale P.Q.M. dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare : - a carico del Sig. Alessio MORO Giocatore ASD Città Eraclea Crepaldo : squalifica per n. 3 mesi.
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