COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 31/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 790 st. 15/16 Nei confronti : – del Sig. Alessio MORO giocatore della Società ASD Città Eraclea Crepaldo – della Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/3/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : – il Sig. Alessio MORO giocatore della Società ASD Città Eraclea Crepaldo “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e art. 5, comma 1 del C.G.S. per aver con le dichiarazioni rese in data 24.11.2015 (di cui al punto A della parte motiva dell’atto di deferimento della Procura – vedi allegato – che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte), in un post pubblicato dal proprio profilo Facebook sulla pagina del Gruppo Tutto Terza Categoria San Donà, leso il decoro e l’onorabilità del Dirigente tesserato per la Società Ponte Crepaldo Marina Sig. Cristiano Franceschetto”; – la Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 e art. 5,comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al calciatore Moro Alessio”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 29/3/2016.
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