F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Federico GIAMPAOLO / S.C. VALLE’E D’AOSTE SSD (159/45) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016
VERTENZA: all. Federico GIAMPAOLO / S.C. VALLE'E D'AOSTE SSD
(159/45)
ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso del 29.05.2015 l'allenatore professionista di Seconda Categoria Federico GIAMPAOLO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito codesto Collegio affinchè gli venisse riconosciuto, da parte della Società S.C. VALLE'E D'AOSTE SSD, il pagamento della somma complessiva di € 9.476,28 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2014/15. Nel ricorso il tecnico spiegava che la Società VALLE’E D'AOSTE gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di serie D e che, con scrittura privata del 07.08.2014,la medesima Società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 9.476,28 quale premio di tesseramento, suddiviso in nove ratei, così come previsto dall'accordo economico allegato al ricorso e ritualmente depositato presso il Dipartimento Interregionale della LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire, con nota del 03.12.2015, copia dell'accordo e della data di deposito. Il sig. GIAMPAOLO precisava che era stato esonerato una prima volta nel mese di ottobre 2014 e, dopo essere rimasto a disposizione della Società, era stato richiamato nel mese di febbraio 2015 per poi essere di nuovo esonerato a marzo del 2015. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della S.C. VALLE'E D'AOSTE SSD al pagamento dell'intera somma dovuta, in forza dell'accordo economico sottoscritto fra le parti, pari ad € 9.476,28, oltre agli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandate del 19.11.2015, provvedeva ad invitare la Società VALLE'E D'AOSTE a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. Le comunicazioni inviate all'indirizzo depositato presso l'anagrafe federale venivano respinte al mittente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta dal ricorrente, infatti, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta PQM accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società S.C. VALLE'E D'AOSTE SSD di corrispondere al sig. Federico GIAMPAOLO, la somma di € 9.476,28 a titolo di premio di tesseramento, oltre ad € 5,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 9.571,28, maggiorato, al tasso legale, sino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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