F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:aIl. Andrea IULIANO / ASD BORGOMANERO (160/45) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:aIl. Andrea IULIANO / ASD BORGOMANERO (160/45) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 4 giugno 2014 l'allenatore di base Andrea IULIANO regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società ASD BORGOMANERO, partecipante al Campionato LND girone A, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 1500 per le rate di € 500 scadute in agosto, settembre e ottobre 2014 a fronte di un premio di tesseramento di € 5000 e regolarmente depositato iL 29-9-2014 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico asserisce di essersi dimesso con comunicazione verbale in data 23-10-2014. La ASD BORGOMANERO invitata da questo Collegio il giorno 4 gennaio 2016 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso é meritevole di parziale accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore in quanto dimessosi il 23-10-2014 l'allenatore deve percepire la rata di settembre di € 500 più i 22 giorni del mese di ottobre € 355 per un totale di € 855 e pertanto fa obbligo alla ASD BORGOMANERO di pagargli la suddetta somma oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 4 per un totale di € 859. NuIla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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