F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA :all. Luigi COLAGIORGIO / ASD A. TOMA MAGLIE (164/45) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA :all. Luigi COLAGIORGIO / ASD A. TOMA MAGLIE (164/45) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sergio FINCATTI Con ricorso del 6 giugno 2015 l'allenatore di base Luigi COLAGIORGIO regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla ASD A. TOMA MAGLIE partecipante al Campionato di Promozione Pugliese 2014/2015 di pagargli ]a somma di € 5.300 a saldo del premio di tesseramento stabilito in € 6000 distribuito in cinque ratei mensili di € 1.000 scadendi dal 30.09.2014 al 30.05.2015 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica inoltre di essere stato esonerato 1' 8 ottobre 2014. Asserisce altresì che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 6 settembre 2014 presso Dipartimento Interregionale non ha effettuato il pagamento delle 5 rate di € 1000 ma di aver ricevuto solo un acconto di € 700. La ASD A. TOMA MAGLIE invitata da questo Collegio il giorno 04-01-2016 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso é meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall’allenatore e fa obbligo alla ASD A. TOMA MAGLIE di pagargli la somma di € 5300 inerente le rate scadute oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 25 per un totale di € 5325. L'importo complessivo di € 5325 andrà maggiorato degli interessi maturati sino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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