F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:aIl. Antonio DE SARIO / U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA (165/45) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:aIl. Antonio DE SARIO / U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA (165/45) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Sergio FINCATTI Il sig.Antonio DE SARIO, nella sua qualità di allenatore dilettante, con qualifica di allenatore UEFA B, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA, partecipante al campionato di seconda categoria A Puglia. Nei ricorso spiegava di aver sottoscritto, in data 01.09.2014, con la Società resistente, per la stagione 2014/15, una scrittura privata in cui la U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA si impegnava a corrispondere all'allenatore un somma di € 5.850,00, in rate mensili di € 650,00, ciascuna con scadenza nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2015 quale premio di tesseramento annuale. Dichiarava inoltre di essere stato esonerato con comunicazione verbale del 20.01.2015 e malgrado gli inviti al rispetto degli accordi economici alcun adempimento veniva fatto dalla resistente, lamentando il mancato pagamento di € 2.600,00 importo corrispondente al singoli ratei di febbraio, marzo, aprile e maggio 2015. Concludeva chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla resistente di provvedeve at pagamento in suo favore della complessiva somma di €2.600,00 oltre interessi di mora e risarcimento danni derivante da svalutazione monetaria. II CR Puglia LND, su richiesta del 15.01.2016, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, trasmetteva in pari data comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato. Ad un'attenta valutazione dell'accordo depositato emergeva subito che lo stesso recava un importo mensile di €350,00 e non € 650,00 come dichiarato dall'allenatore e come riportato nella copia dell'accordo che lo stesso ha allegato al ricorso. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 14.01.2016 regolarmente consegnata al destinatario, provvedeva ad invitare la Società U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA rispondeva argomentando tra le altre: 1) in via preliminare: palese ed insuperabile difetto di competenza in capo all'adito Collegio Arbitrale della LND ad esaminare e giudicare il ricorso stante quanto disposto nel C.U. n.l della LND del 01.07.2014; 2) nel merito: palese insussistenza ed infondatezza del presunto diritto del sig. DE SARIO alla percezione di ulteriori somme a titolo di compensi relativi alla scrittura privata stipulata dalle parti. Il tutto sulla base delle premesse e argomentazioni di parte come da memoria in atti. Concludeva chiedendo a questo costituito Collegio Arbitrale, in via preliminare e pregiudiziale, di dichiarare irricevibile e inammissibile il ricorso stante la radicale nullità c/o invalidità c/o inefficacia in sede federale della scrittura privata, atteso il mancato tempestivo deposito della scrittura presso i competenti Uffici Federali, ai sensi e per gli effetti del C.U. n.1 della LND del 01.07.2014; nel merito: di rigettare, in ogni caso, integralmente il reclamo medesimo, in quanto totalmente pretestuoso ed inconsistente sia in fatto che in diritto. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, con particolare rilevanza all'accordo economico depositato presso il CR PUGLIA LND in atti, esaminata la memoria della resistente a firma del proprio legale rappresentante, ritenendosi pienamente competente a decidere circa la vertenza sorta tra le parti, rigettando quindi la questione preliminare e pregiudiziale sollevata da parte resistente, ritiene di rigettare totalmente il ricorso per le motivazioni di cui appresso. Il sig. Antonio DE SARIO ha presentato il ricorso al fine di ottenere il saldo dei ratei dell'accordo economico tra le parti pari ad € 2.600,00, rispetto ai totali € 5.850,00, sulla base della scrittura privata allegata dal DE SARIO al ricorso che riporta € 650,00 mensili. Tale richiesta conclusiva a un'indiretta ammissione del ricorrente di aver percepito € 3.250,00 (€ 5.850,00 - € 2.600,00). L'accordo economico depositato e trasmesso dal CR PUGLIA LND riporta, invece, una somma mensile che la Società si impegnava a corrispondere all'allenatore pari ad € 350,00 mensili, per l'incarico affidato dal 01.09.2104 fino al 30.05.2015, per un totale quindi di € 3.150,00 (€ 350,00 x 9 mesi). Pertanto l’azione promossa dal ricorrente va respinta. Il sig. DE SARIO ha già percepito tutto quanto a lui spettante sulla base dell'accorso economico sottoscritto dalle parti in data 01.09.2014 e depositato presso il CR di competenza. PQM Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall'allenatore sig. Antonio DE SARIO. Decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale per la palese discordanza sul quantum tra la copia dell'accordo economico allegato al ricorso da parte del ricorrente e l’accordo depositato e trasmesso dal CR PUGLIA LND e per il superamento del massimale fissato relativamente al premio di tesseramento annuale previsto per il campionato di 2A categoria. La presente delibera é inappellabile.
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