F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all.Gerardo BOCHICCHIO /ASTI CALCIO FC srl (166/45) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016
VERTENZA:all.Gerardo BOCHICCHIO /ASTI CALCIO FC srl
(166/45)
ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Ivano CORRADA
Con ricorso inviato in data 15/06/2015, l'allenatore dilettante Uefa B BOCHICCHIO Gerardo, iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con l'ASTI Calcio Srl, in data 01/09/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra Juniores Nazionale, per la
stagione 2014/2015. Nel ricorso, il detto allenatore ha precisato che nell'accordo economico di cui sopra, l’ASTI Calcio Srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00), nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore ed il campo di gioco della Società,nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti,partite amichevoli e/o ufficiali.Il sig. BOCHICCHIO Gerardo prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra Juniores Nazionale dell'Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15. Inoltre, con il ricorso de quo l’allenatore predetto dichiarava di aver percepito solamente la somma di euro 2.200,00, lamentando, per la stagione in esame, il mancato pagamento a saldo della somma di euro 5.800,00. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l'ASTI Calcio Srl a fornire le proprie contro deduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.L'ASTI Calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del sig. BOCHICCHIO Gerardo. La LND Dip. Interregionale interrogata sul deposito dell'accordo economico, comunicava che lo stesso non era stato depositato.Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore BOCHICCHIO Gerardo ha svolto la sua attività di allenatore della squadra Juniores Nazionale sino al termine della stagione sportiva 2014/15, che 1'ASTI Calcio Srl nulla ha contro dedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento, in quanto, per la stagione sportiva 2014/15, il massimale del premio di tesseramento, fissato dalla LND, per il Campionato Juniores Nazionale, era fissato in euro 3.000,00 PQM II Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore BOCHICCHIO Gerardo e fa obbligo alla Società ASTI Calcio Srl di corrispondere allo stesso la somma di euro 800,00 (ottocento/00), relativa al saldo entro il limite massimo stabilito dalla LND, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad euro 8,00, per un totale di euro 808,00. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, sino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto, infine, per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla LND, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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