F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA : all.Loris DEL NEVO / ASTI CALCIO FC srl ( 170/45) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA : all.Loris DEL NEVO / ASTI CALCIO FC srl ( 170/45) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI Con ricorso inviato in data 18/06/2015, l'allenatore dilettante Uefa B DEL NEVO Loris, iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con l'ASTI Calcio Srl, in data 01/09/2014, un accordo economico per la conduzione della squadra Allievi `98, per la stagione 2014/2015. Nel ricorso, il detto allenatore ha precisato che nell'accordo economico di cui sopra, l'ASTI Calcio Srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad euro 7.000,00 (settemila/00), nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore ed il campo di gioco della Societa, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli c/o ufficiali. Il sig. DEL NEVO Loris prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra Allievi `98 dell'Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15. Inoltre, con il ricorso de quo l'allenatore predetto lamentava, per la stagione in esame, ancora il mancato pagamento della somma di euro 2.800,00. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l'ASTI Calcio Srl a fornire le proprie conto deduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. L'ASTI Calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del sig. DEL NEVO Loris. La LND Dip. Interregionale interrogato sul deposito dell'accordo economico, comunicava che lo stesso non era stato depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore DEL NEVO Loris ha si svolto la sua attività di allenatore della squadra Allievi `98 dell'ASTI Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15, che l’ASTI Calcio Srl nulla ha contro dedotto, ritiene pero il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento, in quanto, per la stagione sportiva 2014/15, il massimale del premio di tesseramento, fissato alla LND, per il Campionato Allievi '98, equiparabile alle "Squadre Minori" era fissato in euro 2.500,00, PQM Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso dell'allenatore DEL NEVO Loris; inoltre, essendosi verificata nella articolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimale previsti dalla LND, dispone la trasmissione egli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera é inappellabile.
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