F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all.GiulianoFARINELLI/A.S.D.CECCANO (172/45) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all.GiulianoFARINELLI/A.S.D.CECCANO (172/45) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 16.06.2015 il sig. Giuliano FARINELLI,nella sua qualità di allenatore di base, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, matricola 2969, adiva questo costituito Collegio Arbitrale e esponeva di essere stato tesserato, per la stagione 2013/14 dalla A.S.D. CECCANO, società partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale, girone B, come da contratto economico del 24.10.2013 allegato. Nel ricorso spiegava che la resistente si impegnava a corrispondere all'allenatore € 9.000,00 e lamentava che nonostante avesse svolto con professionalità la propria mansione fino al termine della stagione sportiva, nulla aveva percepito di quanto pattuito. Concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di obbligare la A.S.D. CECCANO di provvedere al pagamento della somma di € 9.000,00 o di quella diversa che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre interessi di mora e risarcimento danni derivante da svalutazione monetaria, spese di assistenza legale. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04.01.2016, provvedeva ad invitare alla società A.S.D. CECCANO a fornire le proprie le deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. Il CR LAZIO LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 15.01.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato fornendone copia. La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre in merito e rimaneva del tutto silente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D. CECCANO di corrispondere al sig. Giuliano FARINELLI, nella sua qualità, la somma di € 9.000,00 quale premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad € 90,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di € 9.090,00, maggiorato, al tasso legale, sino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla é dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Nulla è altresì dovuto in merito alla richiesta delle spese legali per il presente procedimento sempre da orientamento consolidato. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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