F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all. Nicola DI SANTO / U.S. AUDAX (175/45 ) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all. Nicola DI SANTO / U.S. AUDAX (175/45 ) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso inviato in data 22/06/2015 l’allenatore di Base Uefa B Nicola Di Santo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 25878), adiva codesto Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.500,00 da parte della Società U.S. AUDAX PALMOLI a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015. Nel ricorso l’allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 12/09/2014, la Società U.S. AUDAX PALMOLI in persona del legate rappresentante Angelica Nero, partecipante al Campionato di Calcio femminile serie B, girone D, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di Responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 6.900,00, da pagarsi in 5 rate da ottobre 2014 a maggio 2015.Il ricorrente specificava altresì di essere stato esonerato dall'incarico in data 26/1/2015 e di non avere ricevuto alcun compenso per le rate maturate a tale data. Al ricorso sono stati allegati, tra l'altro, (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la Società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) copia della comunicazione inviata alla F.I.G.C. con cui l'allenatore aveva provveduto al deposito dell'accordo economico; (iii) copia della comunicazione di esonero da parte della U.S. AUDAX PALMOLI; (iv) ricevuta della raccomandata con cui l'allenatore ha inviato il ricorso alla controparte. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 4/01/2016, invitava ritualmente la Società U.S. AUDAX PALMOLI ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Di Santo. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 15/01/2016, chiedeva al Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonchè di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, confermando l’effettivo deposito del medesimo. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerate che la Società U.S. AUDAX PALMOLI nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.PQM il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società U.S. AUDAX PALMOLI di corrispondere all'allenatore Nicola Di Santo la somma di Euro 3.500,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 28,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 3.528.00. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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